Superbonus 110% e bonus edilizi: dall'1 maggio divieto di frazionamento

La Legge di conversione del Decreto Legge n. 4/2022 conferma il divieto di frazionamento dei crediti fiscali ceduti dopo la prima comunicazione dell’opzione alternativa

di Redazione tecnica - 31/03/2022

L'1 maggio 2022 entra in vigore il nuovo divieto previsto dal Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter), recentemente convertito in Legge n. 25/2022, a seguito del quale si pone fine alla frammentazione dei crediti fiscali edilizi.

Codice univoco e stop alla frammentazione del credito

La nuova disposizione è stata prevista dall'art. 28, comma 1-bis, lettera a)3 che ha inserito all'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) il nuovo comma 1-quater che sostanzialmente prevede:

  • l'attribuzione di un codice univoco al credito fiscale inserito sulla Piattaforma dell'Agenzia delle Entrate di comunicazione dell'esercizio delle opzioni alternative, dal contribuente e dal fornitore dei beni e servizi;
  • il divieto di cedere parzialmente i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione.

Entrata in vigore

Come detto, è stata prevista un'entrata in vigore dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. In questo modo sarà consentito all'Agenzia delle Entrate di emanare un nuovo provvedimento attuativo e l'aggiornamento della Piattaforma di comunicazione delle opzioni alternative.

Bonus fiscali interessati

Ricordiamo che il divieto vale per i bonus fiscali indicati all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio che utilizzano le opzioni alternative alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, quindi:

  • superbonus 110% (trainanti e trainati), art. 119 del Decreto Rilancio;
  • recupero del patrimonio edilizio, art. 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del d.P.R. n. 917/1986;
  • efficienza energetica, art. 14 del D.L. n. 63/2013;
  • adozione di misure antisismiche, art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, art. 1, commi 219 e 220, della Legge n. 160/2019;
  • installazione di impianti fotovoltaici, art. 16-bis, comma 1, lettera h) del d.P.R. n. 917/1986;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, art. 16-ter del D.L. n. 63/2013;
  • superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, art. 119-ter del Decreto Rilancio.
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