Superbonus 110% e bonus edilizi: le aliquote di cessione a Fineco Bank

Continua la nostra analisi sui valori nominali dei crediti d'imposta ceduti. Anche se le condizioni sono diverse dal 2021, Fineco potrebbe essere l'offerta più vantaggiosa

di Redazione tecnica - 28/10/2022

Dopo le recenti modifiche normative e la pubblicazione della circolare AdE n. 33/E del 6 ottobre 2022, il mercato dei crediti fiscali ha ripreso fiato, portando alla possibile definizione da parte delle banche di nuovi accordi per la cessione dei crediti in favore dei propri correntisti, sebbene a condizioni meno remunerative rispetto a quelle garantite fino al 2021. Dopo avere analizzato quelle di Poste Italiane e Intesa Sanpaolo, ecco cosa propone Fineco.

Cessione del credito, le aliquote di Fineco

Ad oggi, guardando alle diverse proposte sulle aliquote di cessione, quella di Fineco è quella più convveniente, fermo restando che l'inserimento di nuove richieste è al momento sospeso e che prosegue invece la lavorazione delle richieste inserite prima del 13 aprile 2022.

Come si può leggere sul sito dell’istituto bancario, queste sono le soluzioni per l'acquisto dai propri clienti di tutti i crediti di imposta:

  • relativi a interventi Superbonus 110%;
  • relativi a interventi con percentuali inferiore di detrazione (ad esempio, rifacimento facciate o sostituzione infissi se non associate e interventi trainanti per Superbonus).

Fineco specifica che ècedibile il credito derivante dai soli lavori le cui spese sono state sostenute nei periodi conformi dalla normativa vigente e che potranno cederlo esclusivamente persone fisiche residenti e non residenti, titolari di conto corrente presso la banca, che hanno sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi che danno diritto alla detrazione.

Il controvalore corrisposto a seguito della cessione del credito è calcolato come percentuale sul valore nominale del credito di imposta ceduto e varia in funzione della tipologia di intervento.

L’importo liquidato è pari a:

  • 100 euro per ogni 110 euro di credito fiscale acquistato per gli interventi relativi al Superbonus 110% con recupero in 5 anni (pari al 90,91% del valore nominale del credito d’imposta maturato)
  • 78 euro per ogni 100 euro di credito fiscale acquistato per gli interventi diversi dal Superbonus 110% con recupero in 10 anni (pari al 78% del valore nominale del credito d’imposta maturato)

Tradotto in cifre concrete:

  • se il costo dei lavori è di 100.000 euro e il credito fiscale è pari al 110% (Superbonus) con recupero fiscale in 5 anni, il controvalore pagato dalla banca è pari a 100.000 euro;
  • se il costo dei lavori è di 100.000 euro e il credito fiscale è pari al 50% con recupero fiscale in 10 anni (50.000 euro), il controvalore pagato dalla banca è pari a 39.000 euro.

Non sono accettate richieste di cessione del credito per importi inferiori a 35.000€.

Laddove, a seguito di verifica dell’importo del credito da parte dei fiscalisti Ernst & Young, l’importo risulti inferiore al minimo sopra indicato la Banca si riserva la facoltà di non procedere all’acquisto del credito ed applicare le penali previste dal Foglio Informativo.

Richiesta di cessione dei crediti: la documentazione da produrre

Fineco ricorda che per richiedere la cessione del credito è necessario produrre i seguenti documenti:

  • per tutti gli interventi Superbonus 110%, indipendentemente dalla data di sostenimento della spesa, sia il visto di conformità che l’asseverazione specifica per i Superbonus;
  • per interventi non Superbonus per i quali la firma del contratto di cessione del credito e/o il sostenimento di tutte le spese è avvenuto dal 12/11/2021 in poi, sia il visto di conformità che l’asseverazione di congruità delle spese (diversa da quella per i Superbonus).

La documentazione è necessaria anche se solo una delle spese dovesse essere stata sostenuta a partire dal 12/11/2021, a meno che il cliente decida di non cedere alla banca le spese sostenute dal 12/11/2021. L’asseverazione e il visto dovranno riguardare la totalità delle spese sostenute (prima e dopo il 12/11/2021) e non solamente quelle sostenute dopo il 12/11/2021.

Mentre il visto di conformità potrà essere rilasciato dalla EY per interventi Superbonus, per gli altri interventi va richiesto al proprio commercialista/CAF. L’asseverazione è invece da richiedere al tecnico / progettista dei lavori.

Asseverazione e visto di conformità: casi di esonero

Fineco specifica che si è esonerati dalla produzione di visto e asseverazione se tutte le tre condizioni di seguito sono rispettate:

  • la comunicazione di cessione del credito all’Agenzia delle Entrate è stata inviata dal 1° gennaio 2022 in poi;
  • l’intervento è realizzato in regime di cd. “edilizia libera” oppure l’importo complessivo delle spese per la realizzazione dell’intervento non superi la soglia di €10.000;
  • l’intervento non riguardi le detrazioni del 90% per interventi di recupero delle facciate. In questo caso è sempre necessario produrre sia il visto di conformità che l’asseverazione di congruità, a meno che la firma del contratto di cessione del credito e/o il sostenimento di tutte le spese sia avvenuto prima del 12/11/2021.

Se invece l’intervento è inferiore ai 10mila euro o in edilizia libera, ma ha previsto spese antecedenti il 1° gennaio 2022, in assenza di ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, l'istituo bancario ritiene necessario produrre sia l’asseverazione di congruità che il visto di conformità.

Condizioni per l'accettazione dei crediti

  • la Banca accetta la cessione del credito derivante da interventi non Superbonus 110% solo ad interventi completati, pertanto, non è possibile cedere bonus ordinari a SAL(Stato avanzamento lavori);
  • la documentazione va caricata sulla Piattaforma Crediti di Imposta;
  • è possibile procedere con la cessione totale del credito derivante da spese 2021 o 2020 (quote residue) solo se il contratto di cessione del credito è stato firmato prima delle 18.00 del 20/01/2022.

Cessione del credito a Fineco: tempi e scadenze

Se si intende portare in detrazione l’intero credito, secondo le attuali indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e salvo eventuali proroghe concesse anno per anno, la cessione deve essere ultimata (tramite invio della relativa comunicazione all’AdE) entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa che ha dato origine al credito.

Per i crediti relativi da spese sostenute nel 2021 la pratica di cessione potrà essere lavorata entro le scadenze previste dalla normativa (e salvo eventuali specifiche problematiche) solo se:

  • il contratto di cessione è stato firmato entro le 18:00 del 20/1/2022;
  • tutta la documentazione relativa al credito, inclusi eventuali asseverazione e visto di conformità, è stata caricata sul Portale Ernst & Young entro il 15/02/2022.

Le pratiche che non rispettino questi requisiti potranno comunque portare a termine la cessione dopo il 16/03/2022 ma la Banca potrà acquistare le sole quote residue. La quota di credito di competenza del 2021 dovrà infatti essere portata in detrazione (in caso di capienza fiscale) nella Dichiarazione dei Redditi presentata nel 2022.

Resta fermo che l'inserimento di nuove pratiche è sospeso e che prosegue la lavorazione delle pratiche inserite prima del 13 aprile 2022.

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