Superbonus 110% e bonus edilizi: nuovo provvedimento del Fisco sulla cessione del credito

Il nuovo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate adegua la cessione del credito alle modifiche arrivate dal Decreto Legge n. 50/2022 (Decreto Aiuti)

di Redazione tecnica - 13/06/2022

Modifica normativa che arriva, nuovo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che viene pubblicato. È una regola a cui ormai ci siamo abituati quando si parla di superbonus 110%, bonus edilizi e, soprattutto nel 2022, di cessione del credito.

Cessione del credito: nuovo provvedimento del Fisco

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), che ha nuovamente modificato il meccanismo delle opzioni alternative alle detrazioni fiscali in edilizia, l'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento 10 giugno 2022, prot. n. 202205 recante "Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022".

Un provvedimento che adegua il precedente del 3 febbraio alle modifiche introdotte dal Decreto Aiuti che modificando nuovamente l'art. 121, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha dato la possibilità alle banche di cedere il credito in favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2 -quinquies , del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Sia nel caso di acquisto che arriva dallo sconto in fattura che in caso di cessione diretta del contribuente.

Tutte le modifiche al provvedimento prot. 35873/2022

Entrando nel dettaglio, il nuovo atto dell'Agenzia delle Entrate modifica il precedente provvedimento prot. 35873/2022. Tra le modifiche segnaliamo le seguenti.

Vecchio provvedimento prot. 35873/2022

Provvedimento modificato

1. Opzioni esercitabili in relazione alle detrazioni spettanti per interventi edilizi

1. Opzioni esercitabili in relazione alle detrazioni spettanti per interventi edilizi

1.1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito “Decreto”), nonché coloro che, nell’anno 2025, sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo 119 del medesimo Decreto, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

1.1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito “Decreto”), nonché coloro che, nell’anno 2025, sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo 119 del medesimo Decreto, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

4. Modalità di esercizio dell’opzione

4. Modalità di esercizio dell’opzione

4.1. L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello allegato denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” (di seguito “Comunicazione”), approvato con il presente provvedimento unitamente alle relative istruzioni. Il suddetto modello è utilizzabile a decorrere dal 4 febbraio 2022. La Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.3, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione deve essere trasmessa entro il 7 aprile 2022.

4.1. L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello allegato denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” (di seguito “Comunicazione”), approvato con il presente provvedimento unitamente alle relative istruzioni. Salvo diverse specifiche disposizioni, la Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.3, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

4.7. La Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

4.7. La Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti. Le comunicazioni da inviare entro il termine di cui al punto 4.1, trasmesse nel mese di marzo, possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5 aprile e le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data

4.11. Eventuali ulteriori aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

4.11. Eventuali ulteriori aggiornamenti delle istruzioni di compilazione del modello e delle relative specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

5. Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta

5. Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta

5.2. Ai fini di cui al punto 5.1:
a) i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

5.2. Ai fini di cui al punto 5.1:
a) i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (d’ora in poi definite “Piattaforma cessione crediti”). Inoltre, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di cui al punto 4 inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente tramite la Piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. L’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni;

6. Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta

6. Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta

6.1. In alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione di cui al punto 4, i fornitori che hanno applicato gli sconti di cui al punto 1.1, lettera a), possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

6.1. In alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione di cui al punto 4:
a) i fornitori che hanno applicato gli sconti di cui al punto 1.1, lettera a), possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In tale contesto, i successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (d’ora in poi definiti “soggetti qualificati”). I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati;
b) i primi cessionari che hanno acquistato i crediti ai sensi del punto 1.1, lettera b), possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di soggetti qualificati. I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati. Tuttavia, se la Comunicazione di cui al punto 4 è stata inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore dei soggetti qualificati;
c) alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Le funzionalità della Piattaforma cessione crediti che consentiranno di comunicare le predette cessioni saranno disponibili a partire dal 15 luglio 2022.

6.2. La comunicazione della cessione di cui al punto 6.1 avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, di cui al punto 5.2, lettera a), dopo aver proceduto alla conferma dell’opzione, utilizzando le medesime funzionalità.

6.2.Con riferimento ai crediti acquistati dai successivi cessionari, comunicati tramite la Piattaforma cessione crediti fino al 16 febbraio 2022, resta fermo quanto previsto dall’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, circa la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore dei soggetti qualificati.

6.3. I cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura degli stessi cessionari con le stesse funzionalità di cui al punto 5.2, lettera a).

6.3. La comunicazione delle cessioni di cui ai punti 6.1 e 6.2 avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente tramite la Piattaforma cessione crediti, dopo aver proceduto all’accettazione della cessione, utilizzando la medesima Piattaforma.

6.4. Ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del Decreto, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti. La comunicazione della cessione avviene con le modalità di cui al punto 6.2.

6.4. I cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da comunicare esclusivamente a cura degli stessi cessionari tramite la Piattaforma cessione crediti. Inoltre, in caso di utilizzo in compensazione, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di cui al punto 4 inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente, tramite la suddetta Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale.

6.5. I contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del Decreto, come modificato dall’articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 28, sono nulli.

6.5. Ai sensi dell’articolo 121, comma 1-quater, del Decreto, le rate annuali dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni da parte dei titolari delle detrazioni, di cui al punto 1.1, lettere a) e b), comunicate all’Agenzia delle entrate ai sensi del punto 4 dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2022, ivi comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022, ai sensi della risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022.

 

6.6. I contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del Decreto e all’articolo 28, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022 sono nulli.”

La conversione in legge del Decreto Aiuti

Da ricordare che entro il 16 luglio 2022 il Decreto Legge n. 50/2022 sarà convertito in legge e che con ogni probabilità il meccanismo di cessione del credito sarà ulteriormente modificato con la conseguenza che si renderà necessaria la pubblicazione di un nuovo provvedimento di modifica da parte dell'Agenzia delle Entrate.

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