Superbonus 110%, Bonus facciate e altri bonus edilizi: dal Fisco la congruità delle spese

Una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate sul decreto anti-frode spiega come fare la verifica di congruità delle spese sostenute per superbonus e altri bonus edilizi

di Redazione tecnica - 30/11/2021

Uno degli temi che ha tenuto banco a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrate in vigore del Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode) riguarda la verifica di congruità delle spese sostenute necessaria per avere accesso alle detrazioni fiscali.

La verifica di congruità per il superbonus

La verifica di congruità delle spese sostenute è un requisito già richiesto per il superbonus 110% nel caso di opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito), che il Decreto anti-frode ha esteso al caso di utilizzo diretto della detrazione fiscale e agli altri bonus edilizi.

Ma, mentre è chiara la modalità di attestazione della congruità nel caso delle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), qualche dubbio è venuto in merito agli altri bonus fiscali.

L’art. 121, comma 1-bis del Decreto Rilancio prevede espressamente le modalità di esercizio delle opzioni alternative per il superbonus, stabilendo che le stesse possano essere esercitate a fine lavori o per stato di avanzamento, massimo due e riferiti ad almeno il 30% del medesimo intervento. Modalità che, come detto, riguarda esclusivamente il superbonus.

La verifica di congruità per gli altri bonus edilizi

Ma, come funziona per gli altri bonus edilizi cui la norma non stabilisce nulla sulle modalità di utilizzo delle opzioni alternative? Le possibili soluzioni potevano essere due:

  • verifica di congruità da fare a fine lavori;
  • verifica di congruità da fare sul computo.

A spazzare via ogni dubbio ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate che nella nuova circolare n. 16/E pubblicata ieri sera ha chiarito alcuni aspetti della verifica di congruità delle spese sostenute.

Intanto, nelle more della pubblicazione del prezzario del Ministro della transizione ecologica l’Agenzia delle Entrate afferma che la congruità delle spese può essere determinata, in via residuale, facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Non vengono citati i prezzari DEI.

Gli interventi di riqualificazione energetica

Per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, si fa riferimento al Decreto del MiSE 6 agosto 2020, nel caso di interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, e ai criteri residuali individuati dal predetto comma 13-bis dell’articolo 119 del Decreto rilancio, per quelli con data di inizio lavori antecedente.

Gli interventi di riduzione del rischio sismico

Per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, l’attestazione della congruità della spesa è resa secondo i criteri previsti, in via residuale, dal citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio.

Con particolare riferimento all’acquisto di case antisismiche, si ricorda che la detrazione di cui al comma 1-septies dell’articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013 è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati. Non va, pertanto, attestata la corrispondente congruità delle spese neanche a seguito della modifica normativa in commento.

L’attestazione di congruità per Ecobonus e Sismabonus

In considerazione del rinvio al citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio, secondo il Fisco l’attestazione della congruità della spesa deve essere rilasciata, per la medesima tipologia di interventi, dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, del Decreto rilancio per gli interventi ammessi al Superbonus. Ad esempio, per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (non rientranti nel Superbonus), l’attestazione della congruità delle spese può essere rilasciata dal soggetto abilitato a rilasciarla per i medesimi interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al Superbonus.

Dunque è chiaro che per questa tipologia di intervento l’attestazione di congruità riguarda interventi realizzati.

Il modello di asseverazione

Altro importante chiarimento riguarda il modello di asseverazione che la norma prevede solo per gli interventi di ecobonus e sismabonus (ordinari o al 110%). Laddove non sia previsto un modello, l’asseverazione può essere predisposta in forma libera, purché preveda l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La congruità per gli altri bonus edilizi

Ma il chiarimento più importante riguarda l’attestazione di congruità delle spese sostenute per gli altri bonus edilizi (tra cui il bonus facciate) diversi dal Superbonus. Per questi bonus l’attestazione, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede tali adempimenti.

Tuttavia, considerata la ratio del Decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali Bonus e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.

In conclusione per gli altri bonus edilizi l’attestazione di congruità delle spese sostenute potrà essere fatta a cantiere iniziato.

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