Superbonus 110% e cessione del credito: chiusa la piattaforma di Poste Italiane

Poste Italiane ha disattivato la piattaforma per il servizio di acquisto di crediti d’imposta maturati a seguito di interventi di superbonus 110%

di Redazione tecnica - 04/02/2022

Era nell'aria da giorni, almeno da quando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter). Poste Italiane ha ufficialmente disattivato la piattaforma per il servizio di acquisto di crediti d’imposta.

Poste Italiane disattiva la piattaforma di cessione del credito

Un alert pubblicato sulla pagina informativa sul superbonus di Poste Italiana recita "Si informa che la piattaforma per il servizio di acquisto di crediti d’imposta non è attiva" e cliccando su "richiedi online" capeggia la scritta "Piattaforma non attiva". Tutto bloccato. Fino a quando non si sa.

Piattaforma Poste Italiane

La decisione di Poste Italiane arriva a seguito della modifica apportata recentemente dal Decreto Sostegni-ter all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), che ha limitato ad una la possibilità di cessione del credito fiscale maturato a seguito di interventi di superbonus 110%, bonus facciate e tutti gli altri bonus edilizi che accedono alle opzioni alternative di cui all'art. 121 stesso.

Le modifiche dal Decreto Sostegni-ter

La nuova versione dell'art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio prevede:

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.

Modifiche che riguardano i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito). Questi crediti possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

Viene anche previsto che sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle nuove disposizioni.

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