Superbonus 110% e cessione del credito: il Decreto Aiuti passa alla Camera

La Camera ha votato la fiducia chiesta dal Governo sull'approvazione senza modifiche dell'articolo unico del ddl di conversione in legge del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50

di Redazione tecnica - 07/07/2022

I tempi previsti per la conversione in legge dei decreti legge impongono un lavoro attento ma veloce da parte delle commissioni e dei due rami del Parlamento che spesso non riescono ad incidere come vorrebbero (o come almeno dicono di volere).

La conversione in legge del Decreto Aiuto

Con 410 voti favorevoli, 49 contrari e 1 astenuto la Camera dei Deputati ha dato la fiducia chiesta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti) nel testo delle Commissioni.

Il testo passa adesso all’altro ramo del Parlamento che, visti i tempi molto ristretti, voterà la fiducia senza altre modifiche per arrivare alla conversione entro la data di scadenza prevista (il 16 luglio 2022).

Superbonus 110% e bonus edilizi: come cambia la cessione del credito

Confermate le modifiche all’art. 14 del Decreto Aiuti che a sua volta modificherà dopo la conversione in legge l’art. 121, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). La nuova versione della cessione dei crediti edilizi (le cui regole sono cambiate 8 volte nel 2022) offrirà la possibilità alle banche di cedere i crediti acquistati ai clienti dotati di partita IVA.

Sostanzialmente è previsto:

  • che l’utente possa cedere a chiunque il credito, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari che a loro volta potranno cedere ai clienti dotati di partita, senza altre possibilità di cessione;
  • nel caso di sconto in fattura, anche in questo caso la prima cessione è libera, poi sempre due cessioni al sistema bancario e un’ultima cessione da parte della banche ai clienti con partita IVA.

Nel dettaglio è prevista la possibilità per le banche di cedere il credito "a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione".

Ricordiamo i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del codice del consumo:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Per quali crediti?

Si sta provando (goffamente) a risolvere il problema dei crediti incagliati da mesi sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, che nessuno vuole acquistare a causa dei periodi transitori dovuti ai precedenti provvedimenti emergenziali.

Il nuovo art. 14 del Decreto Aiuti prevede, infatti, che le nuove disposizioni si applichino anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto "fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".

Il contrasto normativo

Resta al momento il contrasto normativo dovuto all'applicazione dell'art. 57, comma 3 dello stesso Decreto Aiuti che prevede:

Le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Da una parte si dice che le nuove disposizioni valgono per le comunicazioni precedenti la conversione in legge del Decreto Aiuti, dall'altra che si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Contrasto che, si spera, venga risolto prima della conversione in legge per non lasciare nel dubbio gli operatori e vanificare gli effetti della modifica.

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