Superbonus 110% e cessione del credito: dimenticati gli interventi ante CILAS

Decreto Aiuti-quater, Legge di Bilancio 2023 e Decreto blocca cessioni hanno previsto importanti modifiche nell'utilizzo del superbonus e della cessione del credito, dimenticando qualcosa

di Gianluca Oreto - 28/03/2023

I tempi dell'edilizia non sono compatibili con i provvedimenti d'urgenza emanati dal Governo e convertiti dal Parlamento. È un concetto che ripeto spesso e sul quale gli effetti (nefasti) sono ben visibili ogni qual volta in Gazzetta Ufficiale arriva qualche nuovo Decreto Legge.

Superbonus e cessione del credito: gli effetti dei Decreti Legge

Parlando di superbonus e di cessione del credito, questo concetto lo abbiamo appurato nei 24 provvedimenti normativi che hanno inciso direttamente o indirettamente sull'operatività degli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Ma, mentre la maggior parte di questi provvedimenti risulta essere "solo" incompatibile con le tempistiche dei cantieri, ci sono alcune disposizioni che dimenticano completamente i diversi regimi a cui sono sottoposti questi interventi. Mi riferisco, in particolare, a tutte le modifiche previste da questo Governo:

Superbonus: cosa hanno previsto Decreto Aiuti-quater e Legge di Bilancio 2023

Con i primi 3 provvedimenti, il Governo ha deciso di rimodulare l'utilizzo del superbonus 110%, prevedendo che le spese sostenute nel 2023 possano essere portate in detrazione al 90% con alcune eccezioni.

Eccezioni che sono ancorate ad alcune condizioni che dipendono dalle date:

  • della delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori;
  • della comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS) ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio;
  • dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo nel caso di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Superbonus e cessione del credito: cosa ha previsto il Decreto blocca cessioni

Il Decreto Legge n. 11/2023, in corso di conversione in legge, ha previsto (tra le altre cose) il divieto di utilizzo del meccanismo delle opzioni alternative e anche in questo caso ha definito un sistema di eccezioni che potranno continuare ad utilizzare cessione del credito e sconto in fattura, anche in questo caso ancorato alla data:

  • della delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori;
  • della comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS) ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio;
  • dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo nel caso di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Superbonus e cessione del credito: le incongruenze

Tralasciando gli aspetti legati all'entrata in vigore di questi provvedimenti, che sono "entrati" a gamba tesa sugli interventi in corso, il legislatore ha completamente dimenticato un'importantissima fattispecie legata al titolo che autorizza l'esecuzione dei lavori.

Ricordiamo, infatti, che la cosiddetta CILAS è stata inserita all'interno dell'art. 119 del Decreto Rilancio dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. L'utilizzo della CILAS per gli interventi che non comportano la demoricostruzione dell'edificio è obbligatorio a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 77/2021 ovvero dall'1 giugno 2021.

Tutti gli interventi precedenti potrebbero essere stati avviati a seguito di presentazione della CILA ordinaria o di SCIA. Ma, come scritto in premessa, i tempi dell'edilizia non sono quelli di questi provvedimenti normativi e il legislatore avrebbe dovuto fare un nodo al fazzoletto per ricordare a sé stesso che prima dell'1 giugno 2021 gli interventi di superbonus non richiedevano la CILAS e molti di questi sono ancora in corso.

Le domande sono semplici. Per tutti gli interventi avviati in data antecedente all'1 giugno 2021, ancora in corso nel 2023:

  1. si potrà utilizzare il bonus 110% anziché il bonus 90%?
  2. si potrà utilizzare il meccanismo delle opzioni alternative?

Banalmente si potrebbe rispondere in modo "affermativo" ma la legge al momento non prevede queste fattispecie ed un intervento del legislatore potrebbe essere gradito da chi vive in questo "limbo" normativo.

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