Superbonus 110% e cessione del credito: il Fisco può aggiornare un termine perentorio?

Una nuova FAQ dell'Agenzia delle Entrate anticipa la prossima proroga del termine previsto dal Sostegni-ter per l'entrata in vigore delle modifiche al regime di cessione del credito

di Redazione tecnica - 06/02/2022

Le modifiche apportate dal Decreto Sostegni-ter al regime di cessione del credito cominceranno a produrre i loro effetti sui crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

Prossima proroga dai termini

L'Agenzia delle Entrate, però, nel comunicato relativo alla pubblicazione del nuovo modello di cessione del credito e in una nuova FAQ recentemente pubblicata, ha anticipato la prossima pubblicazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che prorogherà dal 7 al 17 febbraio 2022 la data a cui fare riferimento per individuare i crediti, precedentemente oggetto delle opzioni, che possono essere ceduti esclusivamente una ulteriore volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Scelta dovuta ai tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software per la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni. In questo modo, verrà prorogato il termine previsto all’articolo 28, comma 2, del Sostegni-ter, precedentemente al quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022.

In definitiva, a seguito di questo provvedimento del direttore, la disciplina transitoria si applicherà ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022).

L'Agenzia delle Entrate può prorogare un termine perentorio?

Ci siamo chiesti se l'Agenzia delle Entrate potesse modificare un termine perentorio (7 febbraio 2022) previsto da una norma di rango primario (il D.L. n. 4/2022). La risposta è affermativa.

L'art. 19-octies, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, prevede:

I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.

Nel caso di specie, le difficoltà tecniche per aggiornare la piattaforma per la comunicazione dell'opzione alternativa, dà il potere all'Agenzia delle Entrate di aggiornare l'obbligo comunicativo relativo alla cessione del credito.

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