Superbonus 110% e cessione del credito: proposta piattaforma di interscambio

Presentati 133 emendamenti al ddl di conversione del Decreto Aiuti-quater, tra questi una proposta per la creazione di una piattaforma di interscambio dei crediti edilizi

di Redazione tecnica - 08/12/2022

È cominciato il 22 novembre 2022 il percorso di conversione in legge del Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater) che solo negli ultimi giorni è entrato nel vivo con la presentazione degli emendamenti che sono in corso d'esame in Commissione al Senato. I tempi sono ancora lunghi, visto che il provvedimento è nel calendario dei lavori dell'Aula dal 19 dicembre.

Decreto Aiuti-quater: un pieno di emendamenti all'art. 9

Solo sull'articolo 9 sono state presentate 133 proposte di emendamento, molte delle quali riguardano date di scadenza, aliquote e requisiti di accesso al superbonus che, com'è noto, dal 1° gennaio 2023 "dovrebbe" vedere una diminuzione dell'aliquota fiscale dal 110% al 90%.

Le discussioni principali riguardano:

  • i condomini e l'eccezione prevista per le CILAS e delibere presentate entro il 24/25 novembre 2022, date che potrebbero slittare al 31 dicembre 2022 (con buona pace per l'utilità di una modifica che sarebbe pari a zero) o a data da destinarsi (le ipotesi sono diverse anche se il MEF ha già chiuso le porte a nuove proroghe);
  • le unifamiliari e le condizioni di accesso con particolare riferimento al reddito di riferimento che potrebbe essere sostituito dall'ISEE.

Tante (molte delle quali poco efficaci se non addirittura inutili) sono le proposte per sbloccare i crediti edilizi rimasti incagliati sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate. Tra queste:

  • la possibilità di utilizzare negli anni successivi il credito che non si riesce ad utilizzare nell'anno a causa dell'esaurita capienza fiscale;
  • una limitazione al concetto di responsabilità e quindi al sequestro preventivo (anche se non viene menzionata alcuna deroga espressa all'art. 321 del Codice di procedura penale);
  • una modifica all'art. 9, comma 4 del Decreto Aiuti-quater, dando la possibilità ai cessionari di scegliere se utilizzare i crediti fino a 10 quote annuali di pari importo.

Proposta una piattaforma di interscambio

Tra le proposte, molto interessante è la 9.84 presentata dal M5S a firma dei senatori:

  • Antonio Salvatore Trevisi - Segretario della 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica);
  • Gabriella Di Girolamo - Membro della 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica);
  • Elena Sironi - Membro della 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica);
  • Ada Lopreiato - Membro della 2ª Commissione permanente (Giustizia);
  • Raffaele De Rosa - Membro della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa);
  • Sabrina Licheri - Membro della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare);
  • Anna Bilotti - Membro della 2ª Commissione permanente (Giustizia);
  • Barbara Guidolin - Membro della 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale);
  • Alessandra Maiorino - Membro della 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali);
  • Pietro Lorefice - Membro della 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea).

Nel dettaglio viene proposta una rivisitazione complessiva dell'art. 121 del Decreto Rilancio. Al comma 1 verrebbero sostituite le lettere a) e b) con le seguenti:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  2. per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Verrebbe sostituito il comma 1-quater (che vietava la frammentazione del credito) con il seguente:

Il credito d'imposta derivante dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), per ognuna delle quote annuali in cui è ripartito, può essere frazionato. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un sub-codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7.

Viene previsto che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, non può essere richiesta a rimborso.

Per ultimo (ma non meno importante), al fine di garantire la libera circolazione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo tra persone fisiche, viene proposta la predisposizione di un'apposita piattaforma internet per la gestione dei crediti.

La piattaforma, con accesso tramite SPID, consentirebbe a tutte le persone fisiche:

  • di accedere all'elenco dei propri crediti d'imposta;
  • disporne il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altra persona fisica indicandone il codice fiscale;
  • proporne la vendita, ad altre persone fisiche, con l'applicazione di un tasso di sconto;
  • acquistare crediti d'imposta di cui è stata proposta la vendita da altre persone fisiche.

La piattaforma (come quelle nate in questi ultimi anni) garantirebbe l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta tra persone fisiche a fronte di un pagamento, utilizzando, a tal fine, strumenti di pagamento elettronico. In questo caso:

  • i redditi derivanti dal trasferimento dei crediti d'imposta tra persone fisiche non concorrerebero alla formazione della base imponibile;
  • l'utilizzo della piattaforma sarebbe gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario.
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