Superbonus 110% e cessione del credito: i rilievi del Servizio Bilancio del Senato

Il dossier del Servizio Bilancio del Senato mette in luce gli effetti delle nuove misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

di Redazione tecnica - 08/02/2022

"Al riguardo, la disposizione in commento potrebbe costituire una misura efficace per il contrasto alle frodi nel settore. Tuttavia, la restrizione introdotta appare altresì suscettibile di ridurre in modo significativo - per la sua portata rispetto alla disciplina previgente - le concrete possibilità di accesso al finanziamento degli interventi agevolati, attraverso lo strumento delle cessioni del credito; la qual cosa potrebbe dar luogo a ricadute in ordine all'entità degli investimenti futuri nel settore".

Sostegni-ter: la modifica alla cessione del credito

Lo scrive il Servizio Bilancio del Senato nel dossier "Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico".

Stiamo parlando dell'art. 28 del D.L. n. 4/2022 che ha modificato chirurgicamente l'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) eliminando il meccanismo infinito di cessione del credito. In particolare, il nuovo articolo 121, comma 1 del Decreto Rilancio (attualmente in vigore) prevede:

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.

Una modifica che il Servizio Bilancio del Senato afferma che si inserisce nel solco delle previsioni del DL n. 157 del 2021 (Decreto antifrodi), in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. Le nuove misure previste consentono esclusivamente:

  • in caso di opzione per lo sconto in fattura ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio, la facoltà di cedere il credito da parte del soggetto che ha effettuato gli interventi di cui al successivo comma 2, con divieto di successive cessioni da parte dell’avente causa.
  • in caso di cessione del credito ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera b) del Decreto Rilancio, nonché ai sensi del comma 1 del successivo articolo 122, la facoltà di cedere il credito da parte del beneficiario originario, con divieto di successive cessioni da parte dell’avente causa.

La norma transitoria

Il Servizio Bilancio del Senato ricorda pure che è stato previsto un periodo transitorio scaduto il 7 febbraio 2022 (già prorogato dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 4 febbraio 2022, prot. 37381). Per i crediti oggetto delle opzioni alternative prima del 7 febbraio 2022 è consentita la facoltà di cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, esclusivamente una volta, ferme restando le ulteriori condizioni di validità della cessione, così come previste dalla normativa. La disposizione sancisce infine la nullità dei contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non reca maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli effetti

Il Servizio Bilancio del Senato riconosce che tale disposizione produce un duplice effetto:

  • da una parte "potrebbe" costituire una misura efficace per il contrasto alle frodi nel settore;
  • dall'altra, la restrizione introdotta appare altresì suscettibile di ridurre in modo significativo - per la sua portata rispetto alla disciplina previgente - le concrete possibilità di accesso al finanziamento degli interventi agevolati, attraverso lo strumento delle cessioni del credito.

Si riconosce che le modifiche potrebbero dar luogo a ricadute in ordine all'entità degli investimenti futuri nel settore. "Si ricorda che nella stima degli effetti finanziari associati alle detrazioni fiscali operanti in materia (ad es. il c.d. Superbonus 110%) sono stati sempre contabilizzati nei saldi di finanza pubblica le maggiori entrate a titolo di IVA, IRPEF/IRES ed IRAP che sono state ipotizzate come ascrivibili all'effetto correlato alla spesa indotta (ossia i maggiori investimenti nel settore). Tali effetti positivi stimati potrebbero risentire della forte riduzione introdotta con il provvedimento in commento circa le possibilità di cessione dei crediti di imposta, per cui appare opportuno acquisire la valutazione sul punto. Si suggerisce pertanto un approfondimento in ordine al profilo evidenziato al fine di poter riscontrare l'affermazione che si legge in RT per cui le disposizioni in commento non recano maggiori oneri per la finanza pubblica".

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