Superbonus 110% e cessione del credito a SAL: cosa accade in caso di cantiere bloccato?

Il blocco della cessione e la sospensione di molti cantieri creerà problematiche relative al diritto alla detrazione per interventi non completati

di Gianluca Oreto - 12/12/2022

Uno dei principi chiave della cessione dei crediti da superbonus 110% di cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è rappresentato dalla possibilità di utilizzare le opzioni alternative alla detrazione per “stati di avanzamento”.

Cessione del credito e SAL: l’art. 121, comma 1-bis del Decreto Rilancio

A prevederlo è l’art. 121, comma 1-bis del Decreto Rilancio per il quale:

L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

L’argomento è stato oggetto di interrogazioni parlamentari, soprattutto a fine 2021 (quando era in scadenza il Bonus Facciate 90%), tra le quali ricordiamo la n. 5-07055 presentata il 10 novembre 2021 a cui ha risposto il Sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze Federico Freni.

Una risposta su cui si è discusso parecchio e in cui è stato affermato che:

  • l'opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura può essere esercitata facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente completati;
  • gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente completati ed è stato precisato che tale condizione sarà ovviamente verificata dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo;
  • la mancata effettuazione degli interventi, al pari dell'eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma – quale, tra gli altri, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali richiesti in termini di risparmio energetico o antisismici – determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d'imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Concetti che andrebbero riletti alla luce della sentenza n. 42012 della Corte di Cassazione in cui è stato chiarito che l’utilizzo della detrazione diretta (maturata cioè a seguito di sconto in fattura) o la cessione di un credito è possibile solo se sussistono contemporaneamente:

  • fattura e pagamento dell’intervento;
  • esecuzione dell’intervento.

Sostanzialmente, anche se i fornitori possono immediatamente applicare lo sconto in fattura, gli stessi potranno utilizzare il credito indiretto (in detrazione o cedendolo ulteriormente) solo avendo prodotto l’asseverazione di congruità delle spese sostenute e il visto di conformità, documenti che è possibile produrre solo in relazione a SAL maturati e, quindi, ad interventi effettivamente realizzati.

Bonus edilizi e cessione a SAL

Ciò premesso, è altresì necessario rilevare un secondo aspetto. Pur essendo possibile la cessione a SAL, l’effettivo diritto alla detrazione matura solo a seguito del fine lavori e della conseguente produzione della documentazione necessaria.

Ecco che, proprio a seguito di questi presupposti, a breve potrebbe scoppiare una bomba tributaria generata dall’impossibilità di molte imprese di proseguire lavori già avviati e sui quali sono stati già realizzati dei SAL con conseguente cessione dei crediti.

L’impossibilità di cedere i crediti e, quindi, l’assenza di liquidità necessaria per pagare fornitori e manodopera ha già bloccato molti cantieri che senza un fine lavori si ritroveranno nella paradossale situazione di aver maturato correttamente un credito per i SAL effettivamente conclusi ma che, con il blocco della lavorazioni, non sanno quando le lavorazioni potranno essere terminate.

Problematiche su cui si dovranno accostare anche i termini di utilizzo dei relativi bonus che per le detrazioni fiscali del 110% al momento sono:

  • unifamiliari e u.i. autonome - 30 giugno 2022 oppure 31 marzo 2023 se al 30 settembre 2022 è stato completato il 30% dell’intervento complessivo;
  • condomini ed edifici composti da 2 a 4 u.i. posseduti da unico proprietario - il 31 dicembre 2022 scadrà la possibilità di utilizzo dell’aliquota al 110%, passando al 90% nel 2023, 70% nel 2024 e 65 nel 2025; fatta esclusione per quanto previsto all’art. 9, comma 2 del Decreto Aiuti-quater (CILAS entro il 25 novembre 2022 e delibera condominiale entro il 24 novembre 2022).

Se in fase di controllo l’Agenzia delle Entrate verificherà l’assenza del fine lavori, verranno a mancare i presupposti che danno diritto all’agevolazioni. Una bomba tributaria e sociale cui si dovrà porre immediato rimedio.

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