Superbonus 110% e CILAS: cosa accade dopo l'1 giugno 2021

La pubblicazione in Gazzetta della conversione del Decreto Semplificazioni-bis crea diversi scenari per la presentazione dei titoli edilizi per il superbonus 110%

di Gianluca Oreto - 31/07/2021

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) ha reso ufficiali e operative le ultime modifiche apportate all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e, quindi, al superbonus 110%.

Superbonus 110%: è tempo di bilanci

È adesso possibile fare dei bilanci sulle cosiddette semplificazioni previste nell'attuale versione del Decreto Rilancio, soprattutto sui risvolti pratici nell'attività dei tecnici che hanno o dovranno presentare i titoli edilizi necessari per l'avvio degli interventi di superbonus 110%.

Ho già pubblicato l'articolo "Superbonus 110%: in Gazzetta Ufficiale le modifiche al Decreto Rilancio" in cui mi sono concentrato sui contenuti dei nuovi commi 13-ter, 13-quater e 13-quienquis. Vediamo adesso di capire operativamente cosa dovrà fare un tecnico.

Superbonus 110%: gli interventi di demolizione e ricostruzione

Per gli interventi di superbonus che necessitano di demolizione e ricostruzione dell'intero edificio nulla è cambiato sia dopo la pubblicazione in Gazzetta del D.L. n. 77/2021 che della sua legge di conversione. Tali interventi, ai sensi delle modifiche introdotte dal D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) all'art. 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), restano sempre inquadrati in ambito edilizio come "ristrutturazione edilizia" (Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana).

Per tali interventi sarà sempre necessaria una segnalazione certificata di inizio lavori oppure un permesso di costruire. Sempre e a prescindere.

Superbonus 110%: tutti gli altri interventi

Per tutti gli altri interventi la situazione è più articolata (in alcuni casi dubbia) e vanno prese in considerazioni alcune date.

Le date da ricordare sono tre:

  • l'1 giugno 2021 ovvero l'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni-bis;
  • il 31 luglio 2021, data di entrata in vigore della conversione in legge del Semplificazioni-bis;
  • verosimilmente il 3 agosto 2021 (ma potrebbe slittare ulteriormente), data di pubblicazione sul sito del Ministero della Funziona Pubblica del nuovo modulo CILA-Superbonus.

Su queste date è opportuno fare dei ragionamenti;

  • per tutti gli interventi precedenti l'1 giugno 2021 sarà possibile mantenere la procedura già avviata anche se recentemente Anci ha confermato che è anche possibile presentare una CILA e richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA-Superbonus;
  • tutti gli interventi successivi all'1 giugno 2021 ma precedenti il 31 luglio 2021 dovranno essere avviati dietro presentazione della classica CILA (ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter del D.L. n. 34/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021) in cui non si dichiari lo stato legittimo ma solo la concessione edilizia o la dichiarazione ante '67;
  • stesso discorso del precedente punto per gli interventi avviati tra il 31 luglio 2021 e la data di pubblicazione del modulo CILA-Superbonus;
  • per gli interventi avviati dopo la data di pubblicazione del modulo CILA-Superbonus (come detto verosimilmente avverrà il 3 agosto 2021), dovranno essere avviati tramite la nuova modulistica.

CILA-Superbonus: recepimento regionale?

Adesso occorre fare una considerazione su un dubbio operativo. La normativa per il governo del territorio è concorrente Stato-Regioni. Ciò significa che (come avvenuto per la modulistica unica edilizia) le Regioni dovrebbero recepire il modulo prima che i SUE potranno accettarlo. In questo caso, fino alla data di recepimento della nuova CILA-Superbonus, il tecnico potrà continuare ad utilizzare la precedente modulistica indicando i riferimenti di legge e riportando i contenuti richiesti.

CILA-Superbonus: e su parti strutturali e prospetti?

Occorre fare, anche, molta attenzione e qualche riflessione in più sugli interventi di superbonus (sempre senza demolizione e ricostruzione dell'interno edificio) che riguardano parti strutturali e prospetti. La Legge di conversione del Semplificazioni-bis ha aggiunto al primo periodo del comma 13-ter la parte "anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti". Ciò significa che avendolo specificato post conversione in legge, gli interventi su parti strutturali o prospetti successivi all'1 giugno 2021 e precedenti il 31 luglio 2021 potranno continuare ad essere avviati anche tramite altro titolo oltre la CILA (questa è una mia interpretazione sulla quale mi piacerebbe confrontarmi).

La decadenza del beneficio fiscale

Tutte queste riflessioni sono fondamentali perché come detto più volte con il Semplificazioni-bis il Legislatore ha inteso separare la normativa edilizia da quella fiscale. È quindi possibile che dal punto di vista edilizio l'edificio non sia conforme e dal punto di vista fiscale si...e viceversa.

Un abuso edilizio non blocca il bonus 110% ma un intervento avviato tramite SCIA o permesso di costruire ma che andava in CILA o CILA-Superbonus perderà il beneficio ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, lettera a) che tra le cause di decadenza del beneficio fiscale prevede "mancata presentazione della CILA".

Chiaramente le miei sono considerazioni dell'ultimo minuto e che andrebbero approfondite con un sano confronto a cui spero possiate partecipare scrivendomi a redazione@lavoripubblici.it, via Messenger o tramite la pagina Facebook di LavoriPubblici.it. Il confronto è il miglior modo per far nascere nuovi dubbi e possibili soluzioni.

© Riproduzione riservata