Superbonus 110%: Codice identificativo e divieto di cessioni parziali

Con la pubblicazione del decreto-legge n. 13/2022 arriva per il credito d’imposta il codice identificativo ed il divieto di cessioni parziali

di Redazione tecnica - 27/02/2022

È entrato in vigore ieri il Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” che oltre a confermare il nuovo meccanismo con le modifiche delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) ma soprattutto il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) inserisce alcune novità per quanto concerne la tracciabilità della cessione del credito.

Il nuovo comma 1-quater dell’articolo 121

Con la lettera a3) del comma 2 dell’articolo 1 del decreto.legge in argomento all’articolo 121 dell’ormai infinitamente rimaneggiato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 comvertito dalla legge 17 luglio 2020, n.77, viene inseritil comma 1-quater il cui testo è il seguente: “I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) , non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Prevenzione e limitazione dei comportamenti illeciti

Per prevenire e limitare comportamenti illeciti, anche con riferimento alle norme antiriciclaggio, nel nuovo comma 1-quater dell’articolo 121 del Decreto-legge n. 34/2020 è stabilito che i crediti stessi, successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, non potranno essere oggetto di cessioni parziali.

Codice identificativo e successive cessioni

A ciascun credito dovrà essere attribuito un codice identificativo, che dovrà essere riportato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità individuate da un provvedimento che sarà emanato dall’Agenzia delle entrate.
La novità sulla tracciabilità delle cessioni riguarda le comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura che verranno inviate a decorrere dal prossimo 1° maggio.

Successive cessioni soltanto per intero

In buona sostanza, con riferimento alle comunicazioni di prima cessione o di sconto sul corrispettivo trasmesse a partire da quella data, il fornitore (nell’ipotesi di opzione per lo sconto in fattura) ovvero il primo cessionario (nell’ipotesi di cessione del credito da parte del beneficiario della detrazione) potrà cedere il credito acquisito esclusivamente per il suo intero ammontare e non per una sola parte.

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