Superbonus 110%: come si calcola il SAL al 31 dicembre?

Cosa succede se al 31 dicembre 2021 non si è raggiunto il minimo di SAL previsto per optare per le opzioni alternative alla fruizione del superbonus?

di Donatella Salamita - 15/10/2021

Superbonus 110% e Stato d’Avanzamento Lavori: cosa succede se al 31 dicembre 2021 non si è raggiunto il minimo di SAL previsto per optare per le opzioni alternative alla fruizione del superbonus?

La risposta è semplice: il contribuente, non raggiunto il 30% dell’intervento complessivo entro l’anno non potrà cedere il credito.

Superbonus 110% Domande e risposte

Giunti alla prima metà di questo mese di ottobre si pone l’attenzione su uno degli aspetti che contraddistinguono la materia “Superbonus 110%” facendo il punto sull’adempimento fiscale legato all’importo del primo stato d’avanzamento lavori.

In particolare il riferimento va ricondotto alle casistiche nelle quali il contribuente determini optare, in luogo della detrazione, per le opzioni sconto in fattura e cessione del credito, in questo periodo meritevole di precisazione soprattutto laddove vi siano cantieri avviati o in procinto di essere aperti, la domanda da porsi è:

“Entro il 31 dicembre 2021 si ha certezza del raggiungimento del Primo Stato d’Avanzamento Lavori?”.

La stessa trova motivazione tra i contenuti del Decreto Rilancio, ovvero l’art.121 che al c.1 dispone che per i soggetti che affrontino le spese per gli interventi di efficientamento energetico, recupero del patrimonio edilizio, adozione di misure antisismiche vi sia la possibilità di portare le spese in detrazione, o, in alternativa, optare:

  • per un contributo, “Sconto in fattura”, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dei lavori, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari;
  • per la Cessione del Credito d’Imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Il successivo c. 1-bis recita testualmente:

L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento”.

In termini pratici i soggetti che abbiano determinato fruire della cessione del credito e/o dello sconto in fattura, effettuati i lavori e determinando optare per la cessione del credito dovranno essere certi, entro il 31 dicembre 2021, si raggiunga “almeno” il 30% dell’intervento complessivo, finalizzato all’emissione del primo stato d’avanzamento lavori.

Diversamente il contribuente potrà solo detrarre, sempre nella misura del 110%, gli interventi realizzati anticipandone le somme.

Il semplice esempio è dato dal cantiere nel quale alla stessa data sia stato realizzato, giusta contabilità del direttore dei lavori e conseguenti fatture emesse dalle imprese e/o fornitori, un  totale intervento pari al 25%, non vi sono i presupposti per avviare la procedura di cessione del credito, non avendo, chiaramente, raggiunto il 30% prescritto dal citato comma 1-bis dell’articolo 121 D.L. 34/2020.

La casistica potrebbe non essere rara anche se puramente considerato un contesto normativo articolato, qual è quello legato alla materia del Superbonus, corredato costantemente da chiarimenti, faq e provvedimenti e coinvolgente diverse figure professionali.

Ad oggi potremmo aggiungere ulteriori motivazioni comportanti causa al rallentamento dei lavori, tra queste l’aumento dei costi e le difficoltà nel pronto reperimento dei materiali e non da meno la carenza di manodopera in gran parte della Nazione.

La definizione dello Stato d’Avanzamento Lavori

Trattata la materia Superbonus 110% tra i termini e le definizioni ormai abituali subentra l’acronimo “S.A.L.”, sia nei contratti pubblici che di natura privata lo si riferisce ai patti contrattuali nei quali stabilito il suo ammontare, ma non è questo il caso del Decreto Rilancio, posto la condizione, come abbiamo visto, è determinata dalla norma, sia in relazione alla percentuale da contabilizzare e sia in relazione al numero massimo degli stati d’avanzamento lavori rilasciabili.

Il documento viene elaborato mediante contabilità in corso d’opera resa dal Direttore dei Lavori, in sé stesso costituisce l’attestazione all’avvenuta realizzazione di una determinata quantità di opere, comunemente attiene l’importo che il committente deve saldare all’appaltatore.

Il calcolo dello stato d’avanzamento lavori

Leggendo l’art.121 c.1-bis si denota il mancato riferimento all’ammontare dell’intervento, lo stesso dicasi per i contenuti riportati nel testo dell’asseverazione nella quale richiesto inserire il costo complessivo dell’intervento in progetto rispetto al costo delle opere effettivamente realizzate.

Circa la modalità di calcolo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito nel rispondere all’Interpello n.538 del 9 novembre 2020, vertente sulla fruizione del Superbonus per interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio censito in categoria C/2.

Il contribuente chiede circa l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, in termini pratici come effettuare il computo del primo S.A.L., in particolare se la quota del 30% dell’intervento debba calcolarsi sull’ammontare massimo di spesa agevolabile.

L’Amministrazione finanziaria, preliminarmente, afferma la determinazione del 30% dell’intervento agevolabile sia necessaria, ai sensi del c.1-bis dell’art.121 del Decreto Rilancio, per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al Superbonus.

In riferimento a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, afferma il Fisco, occorre ricondursi all’importo complessivo delle spese, ma relativamente all’intero intervento, non certamente, come posto dall’istante, a quell’importo massimo di spesa ammesso all’agevolazione, lo stesso ha, difatti, posto il quesito, incentrandolo sul fattore dover computare lo stato d’avanzamento lavori sulla base del massimale dell’intervento prospettato, in questo caso il Sismabonus, la cui somma agevolabile corrisponde ad € 96.000.

Quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate non solo è puramente logico, ma anche semplice, basti pensare allo svolgimento dei lavori in cantiere nel quale gli interventi previsti riguardino diverse e varie fattispecie agevolabili, ad esempio, nel caso di un edificio unifamiliare:

  • realizzazione dell’isolamento termico sulle superfici opache, con ammontare massimo agevolabile di €40.000, quale intervento trainante;
  • sostituzione infissi, con ammontare massimo di € 54.454,45 (portato dal frazionamento del tetto massimo di spesa di € 60.000,00 per 1,10), quale intervento trainato;
  • e così via.

Tra le due tipologie di opere è ormai chiaro la norma obblighi realizzare gli interventi trainati nell’arco temporale nel quale si eseguono gli interventi trainanti, vale a dire che non si potrà ultimare l’isolamento termico e successivamente sostituire gli infissi, bensì quest’ultimo andrà “incanalato” tra la data di inizio e di fine lavori del trainante, se così non fosse per l’opera trainata non sarebbe fruibile l’agevolazione del 110%, bensì la previgente.

Ulteriore conferma lo stato d’avanzamento lavori debba essere omni-comprensivo di tutte le opere eseguite sino al momento in cui viene emesso, secondo lo svolgimento dei lavori effettivamente reale, nonché delle spese tecniche e le ulteriori occorrenti per il rilascio del Visto di Conformità.

La stessa risposta all’Interpello n.538/2020, in trattazione al Sismabonus, riporta, l’Allegato 1 al D.M.58/2017, occorrente per l’asseverazione dello stato d’avanzamento lavori per l’utilizzo dell’opzione di cui al c.1-bis dell’art.121, vada inserito, per ciascuno stato di avanzamento dei lavori il costo dei lavori agevolabili, stimato in fase di progetto, ovvero l’ammontare delle opere effettivamente eseguite ed oggetto di asseverazione.

Spiegazione dalla quale si evince, ulteriormente, lo stato d’avanzamento lavori non vada calcolato sul tetto massimo agevolabile, bensì sulla base delle somme riportate nel computo metrico di progetto, le cui cifre sono state stabilite utilizzando i prezzi unitari estratti o dai Prezzari Regionali e delle Province Autonome, e/o dal Prezzario Dei, o da Analisi Prezzi sviluppata analiticamente, con il fine legato all’attestazione della congruità dei costi.

Nel merito occorre citare anche l’art.1 del D.M. 329/2020, secondo cui la fruizione dell’opzione cessione del credito e sconto in fattura sia dipendente dall’emissione dello stato d’avanzamento da parte del Direttore dei Lavori, con le modalità indicate nello stesso comma.

Anche nei casi in cui si realizzino sia interventi antisismici che di efficientamento energetico il raggiungimento dell’importo dello stato d’avanzamento lavori dovrà ricondursi a tutti gli interventi, tenuto conto ogni loro tipologia raggiunga, andando rispettivamente a sommarsi, la quota minima necessaria per l’emissione dello stato d’avanzamento lavori, in misura non inferiore al 30% per ognuno ed in numero non maggiore di due.

Lo Stato d’Avanzamento Lavori sarà comprensivo sia della quota parte delle opere realizzate che, come anzi scritto, delle spese tecniche e legate al rilascio del Visto di Conformità, importi che, addizionati, vanno ad aumentare la somma, permettendo al contribuente, in taluni casi, il raggiungimento della soglia percentuale minima.

L’aspetto è trattato anche nella Circolare 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, nella quale si legge le spese accessorie facciano parte dell’intervento complessivo, a tal fine oltre agli oneri vanno a sommarsi anche i costi inerenti ponteggi, smaltimento materiali ed opere strettamente correlate e necessarie per la realizzazione dell’intervento principale.

Il termine per la Cessione del Credito

Ai fini della Cessione del Credito andranno, quindi, asseverate le opere realizzate, chiaramente il professionista abilitato dovrà attestare le spese riferite all’anno fiscale in cui effettuate.

Ottenuto il Visto di Conformità rilasciato dai soggetti ed ai sensi del c., ai sensi del c.11 dell’art.119 Decreto Rilancio “Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n.241 del 1997”, la comunicazione di cessione del credito verrà trasmessa entro il 16 marzo dell’anno successivo.

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