Superbonus 110% e condomini: salvi i SAL minimi senza fine lavori

La disposizione salva SAL prevista dal Decreto Legge n. 212/2023 per i cantieri di superbonus che non arrivano al fine lavori, lascia più di un dubbio da chiarire

di Gianluca Oreto - 04/01/2024

Il 31 dicembre 2023 è terminata (almeno per i principali soggetti beneficiari) l'era del superbonus 110% che a partire dall'1 gennaio 2024 potrà essere utilizzato con aliquota al 70% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (nel 2025, ultimo anno di applicazione, l'aliquota diminuirà al 65%).

Superbonus: 110 o 90% nel 2023?

Preliminarmente, occorre ricordare che a seguito della pubblicazione:

l'aliquota del superbonus era già diminuita al 90% sulle spese sostenute nel 2023, con un complicato sistema di eccezioni che, relativamente agli interventi realizzati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ovvero:

  • dai condomini (anche minimi);
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

ancorava la possibilità di ricorrere all'aliquota più favorevole:

  • alla data della delibera di approvazione dell'esecuzione dei lavori (per i condomini);
  • alla data di presentazione della CILAS (per condomini ed edifici da 2 a 4 u.i. monoproprietario).

In particolare, nel caso dei condomini:

  • se la data di approvazione della delibera era antecedente al 19 novembre 2022, allora presentando la CILAS entro il 31 dicembre 2022 si sarebbe potuto bloccare il bonus 110% sulle spese sostenute per tutto il 2023;
  • se la data di approvazione della delibera risulta era compresa tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022, per utilizzare il bonus 110% sulle spese sostenute per tutto il 2023 la CILAS avrebbe essere stata presentata entro il 25 novembre 2022.

Per quanto riguarda, invece, gli edifici da 2 a 4 u.i. monoproprietario, per bloccare il superbonus 110%, la CILAS si sarebbe dovuta presentare entro il 25 novembre 2022.

Superbonus 110%: le disposizioni del D.L. n. 212/2023

Considerate le difficoltà dovute al blocco della cessione dei crediti e la conseguente sospensione di molti cantieri avviati nel corso del 2022/2023, e considerata l'idea del Governo di mettere un punto a questa agevolazione fiscale, con il Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 (su cui si dovrà comprendere la posizione del Parlamento in sede di conversione in legge) è stato deciso di concedere l'utilizzo della detrazione, con l'aliquota prevista fino al 31 dicembre 2023, nel caso si utilizzino le opzioni alternative a SAL e anche in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, sebbene tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del doppio salto di prestazione energetica.

Sostanzialmente, la disposizioni normativa consente di terminare i lavori al primo o secondo SAL senza che questo pregiudichi la fruizione del superbonus.

I dubbi

Prescindendo da qualsiasi considerazione riguardi la validità di questa misura, si dovrà capire (e magari il legislatore potrebbe farlo in sede di conversione del D.L. n. 212/23) se:

  • per tutti i lavori successivi al SAL, necessari per chiudere il cantiere in sicurezza, sarà possibile l'utilizzo di qualcuno dei benefici fiscali ordinari;
  • per i SAL da cedere sarà necessaria comunque l'asseverazione prevista dal Decreto Asseverazioni MiSE 6 agosto 2020 (per l'ecobonus), visto che il doppio salto energetico non è più necessario, o se sarà necessaria produrre altra attestazione specifica.
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