Superbonus 110% e condomini: senza i trainanti che fine fanno i trainati?

A seguito del blocco della cessione del credito e della sospensione di molti cantieri di superbonus nei condomini, potrebbero sorgere problemi sui lavori trainati

di Gianluca Oreto - 21/12/2023

Giunti ormai a fine vita del superbonus 110% e con le problematiche connesse al blocco della cessione del credito (sul quale Governo e Parlamento stentano a mettere in atto soluzioni efficaci), molti nodi cominciano a venire al pettine.

Superbonus 110%: tra lavori trainanti e trainati

Come ormai è noto, l'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto una detrazione fiscale del 110% (90% in assenza di alcune condizioni per le spese sostenute nel 2023) da applicare alle spese sostenute da determinati soggetti (edifici residenziali) per due tipologie di intervento:

  • interventi trainanti (isolamento termico a cappotto, rifacimento dell'impianto termico e riduzione del rischio sismico), che accedono direttamente alla detrazione (al verificarsi di alcune condizioni);
  • interventi trainati (efficientamento energetico delle singole unità immobiliari, fotovoltaico, colonnine di ricarica, abbattimento barriere architettoniche, sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici), che accedono alla stessa detrazione solo se eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti.

L'Agenzia delle Entrate ha più volte ricordato che gli interventi trainati sono ammessi al Superbonus purché:

  • siano effettivamente conclusi;
  • le spese sostenute siano effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.

Nel caso degli interventi trainati di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari facenti parte di un condominio, la norma (art. 119, comma 3, Decreto Rilancio) prescrive che per essere ammessi a superbonus, gli interventi trainanti e trainati devono assicurare congiuntamente il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Superbonus 110%: sconto in fattura e SAL

Altro aspetto da considerare. L'art. 121 del Decreto Rilancio (fintanto applicabile) consentiva all'impresa di "scontare" il 100% dell'importo dei lavori acquisendo il credito del 110% che poi avrebbe potuto ulteriormente cedere. L'applicazione dello sconto in fattura, ai sensi del comma 1-bis del citato art. 121, per gli interventi di superbonus poteva essere esercitata per stato di avanzamento lavori (SAL) minimi del 30% con un massimo di due SAL per ciascun intervento.

Un sistema che, prima del blocco della cessione del credito, ha consentito l'avvio e la conclusione di parecchi cantieri che si autofinanziavano a SAL con la successiva cessione da parte delle imprese ai vari soggetti che almeno fino al primo quarto del 2022 acquistavano i crediti senza particolari problematiche.

Successivamente al blocco della cessione, però, il sistema ha mostrato tutti i suoi limiti con molti cantieri rimasti bloccati al primo SAL per impossibilità dell'impresa a cedere il relativo credito e, quindi, l'assenza della liquidità necessaria per continuare i lavori.

Ne è prova un quesito arrivato in redazione e sul quale proveremo a ragionare (è molto complicato fornire risposte certe).

Superbonus 110%: il quesito alla redazione

A settembre 2022, a seguito stipula di contratto d'appalto con professionista e impresa, è stata presentata la CILAS per l'isolamento termico a cappotto, rifacimento del tetto e alcuni lavori di consolidamento delle fondamenta dello scantinato del mio condominio. Dopo varie peripezie, i lavori sono stati avviati solo ad aprile di quest'anno. Successivamente all'avvio del cantiere condominiale, io ho fatto eseguire da un'altra impresa i lavori di riqualificazione energetica nella mia unità abitativa che ho concluso a ottobre e che vorrei (o dovrei) portare direttamente in detrazione (no sconto, no cessione). Purtroppo, nel frattempo, i lavori trainanti sono stati interrotti dall'impresa che avrebbe dovuto fare lo sconto in fattura ma non è ancora riuscita a cedere il primo SAL. Al momento non si sa quando e se ripartiranno. Io posso comunque portare in detrazione nel 2024 le spese che ho sostenuto nel 2023 per gli interventi trainati anche se i lavori dei trainanti non sono stati completati?

I dati di fatto sono così riassumibili:

  • settembre 2022: contratto di appalto;
  • aprile 2023: avvio dei lavori trainanti;
  • tra aprile e dicembre 2023 avvengono due eventi:
    1. un condomino fa avviare e concludere da altra impresa un intervento trainato di riqualificazione energetica del proprio immobile, che paga (non utilizza le opzioni alternative) pensando di portare in detrazione le spese;
    2. al primo SAL l'impresa del condominio non riesce a cedere la detrazione e blocca l'intervento trainante.

Il ragionamento

La situazione rappresentata, molto complessa, potrebbe avere una risposta molto semplice (ma certamente che non piace). La condizione principale per avere accesso al superbonus per gli interventi di efficientamento energetico è il doppio salto di classe energetica.

Se il condominio non porta a termine i lavori di isolamento termico, evidentemente non potrà neanche produrre l'asseverazione necessaria. La conseguenza (drammatica) è che il condomino il questione non potrà portare in detrazione (almeno con il superbonus) le spese sostenute sulla sua unità abitativa.

Le soluzioni potrebbero essere:

  • attendere la conclusione dei lavori condominiali;
  • dirottare su altre forme di detrazione meno interessanti (ecobonus tradizionale) ma senza il vincolo dei lavori trainanti.

Tu che ne pensi? Scrivimi a redazione@lavoripubblici.it, sarò lieto di leggere le tue considerazioni.

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