Superbonus 110%: i controlli del Fisco, di Enea e del SUE

I controlli sul superbonus 110%: enti, tempi e sanzioni previste per le detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio

di Redazione tecnica - 28/09/2021

Quando si parla di detrazioni fiscali occorre fare sempre molta attenzione e in caso di superbonus 110% ne serve ancora di più. Con le detrazioni fiscali del 110%, il Decreto Rilancio ha aggiunto un ulteriore sistema di controllo a quello già esistente da parte dell'Agenzia delle Entrate e dello Sportello Unico Edilizia

Superbonus 110%: l'iter procedurale

In questo approfondimento proveremo a chiarire in cosa consistono i controlli degli Enti principali coinvolti e gli effetti sulla detrazione fiscale in caso di errori o violazioni. Per farlo seguiremo il classico iter di controllo prendendo come riferimento uno degli interventi più utilizzati nel superbonus 110%: l'isolamento termico a cappotto.

Tralasciando la fase di audit iniziale, la verifica dei presupposti, le richieste di preventivo,...partiamo direttamente dalla fase progettuale e dall'iter edilizio. L'art. 119, comma 13-ter del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) prevede che tutti gli interventi di superbonus (eco, sisma, trainanti e trainanti), che non prevedono demolizione e ricostruzione dell'edificio, debbano essere assentiti mediante presentazione allo Sportello Unico Edilizia (SUE) della CILAS (la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per gli interventi di superbonus, predisposta dal Ministero della Funzione Pubblica).

I controlli del SUE

Il primo degli enti preposti al controllo sarà, dunque, proprio il SUE. Considerato che non valgono più le cause di decadenza dei benefici fiscali previste all'art. 49 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia), la presenza di eventuali abusi edilizi non inficerà la fruizione del superbonus 110%.

Ma attenzione, il comma 13-ter non dice che non ci sono più cause di decadenza, ma ne definisce di nuove, ovvero:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell'attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell'attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste per eco e sismabonus (art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio).

Il SUE, una volta verificata la presenza di una delle cause di decadenza, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del Testo Unico Edilizia, la comunicherà all'amministrazione finanziaria (l'Agenzia delle Entrate).

I controlli di Enea

Parallelamente ai controlli del SUE, si attivano i poteri di vigilanza dell'Enea previsti direttamente dal Decreto MiSE 6 agosto 2020 recante "Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" (c.d. Decreto Asseverazioni).

Ricordiamo che nel caso di ecobonus 110% (come quello di cui stiamo parlando), il tecnico deve depositare presso la piattaforma telematica di Enea l'asseverazione tecnica prevista, unitamente:

  • alla dichiarazione con la quale il tecnico specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata;
  • la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni;
  • copia della polizza di assicurazione;
  • copia del documento di riconoscimento.

Su queste informazioni Enea effettua un controllo automatico in cui verifica:

  • che il beneficiario rientri tra quelli previsti e che siano rispettate le condizioni previste (max 2 u.i.);
  • che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all’allegato D del decreto requisiti ecobonus garantiscano:
    • la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al medesimo decreto;
    • che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’art. 119 del decreto rilancio;
  • che gli eventuali interventi trainati (diversi da quelli sulle parti comuni e per le schermature solari) siano realizzati congiuntamente a quelli trainanti;
  • la congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi previsti dal Decreto Requisiti Ecobonus;
  • che l’asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato;
  • che nell’asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ENEA, all’esito positivo della verifica, rilascia la ricevuta informatica, comprensiva del codice identificativo della domanda.

Il Decreto Asseverazioni ha previsto che l'Enea effettui un controllo "a tappeto" sulle asseverazioni tecniche relative a lavori edilizi avviati prima dell'1 luglio 2020. Per tutti lavori avviati dopo questa data, Enea effettuerà un controllo a campione di natura "documentale" su un minimo del 5% delle asseverazioni annualmente depositate. Sul 10% delle istanze sottoposte a controllo documentale, Enea effettuerà poi un ulteriore controllo in situ.

I controlli dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle entrate procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato di interessi e sanzioni. Rispondono, quindi, i beneficiari della detrazione, ferma restando, se viene accertato il concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.

I controlli dell'Agenzia delle Entrate possono essere effettuati nei termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e dall’articolo 27, commi da 16 a 20, del D.L. n. 185/2008 (convertito in Legge n. 2/2009). Vediamo di chiarire cosa significa ed entro quando sarà possibile il controllo dell'Agenzia delle Entrate.

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

In caso di reato di indebita compensazione (art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000) l'accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi.

Violazioni formali

Il D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) ha inserito all'interno dell'art. 119 del Decreto Rilancio il comma 5-bis che recita:

Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

Le sanzioni

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico irroga ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa.

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari. L’importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del d.P.R. n. 602/1973) e delle sanzioni per ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione (art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997).

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