Superbonus 110%: cosa succede dopo il 31 dicembre 2023?

Con la conversione in legge del Decreto Asset si è completato il quadro normativo relativo al superbonus e alla cessione del credito

di Gianluca Oreto - 09/10/2023

Con conversione in legge del Decreto Legge n. 104/2023 (Decreto Asset) si è (nuovamente) completato il quadro normativo che riguarda gli articoli 119 (superbonus) e 121 (cessione del credito) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). A meno di colpi di scena e di ripensamenti da parte del Governo e del Parlamento (che non possono essere esclusi), il superbonus 110% terminerà ufficialmente la sua corsa il 31 dicembre 2023.

Le modifiche al Decreto Rilancio

La conversione del Decreto Asset porta a 29 i correttivi arrivati dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio. Correttivi arrivati da:

  • 11 Decreti Legge;
  • 15 leggi di conversione;
  • 3 leggi di bilancio.

Davvero troppo se si considera che gli investimenti in superbonus, nella sua "anima energetica", hanno smosso oltre 86 miliardi di euro.

Dall'ultimo correttivo (la legge di conversione del Decreto Asset) il comparto delle costruzioni e tutti i contribuenti rimasti invischiati nell'annoso problema del blocco della cessione dei crediti edilizi si sarebbero attesi uno sforzo ulteriore e un po' più di comprensione (oltre che di coraggio) da parte della politica. La classificazione dei crediti da superbonus come pagabili, la conseguente riduzione degli spazi all'interno del Bilancio e (perché no) qualche preconcetto su questa misura hanno, però, indotto le forze di maggioranza a ritenere concluso il percorso del superbonus con aliquota al 110%.

L'orizzonte temporale definitivo

Al momento, alla luce del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) e dei provvedimenti che sono stati pubblicati in questo 2023, è possibile ricavare 2 regimi di superbonus con aliquota:

  • al 110%;
  • al 90%.

In particolare, il superbonus con aliquota al 110% può essere utilizzato per tutto il 2023 dai condomini (o assimilati tali):

  • con approvazione dei lavori da parte dell'assemblea di condominio entro il 18 novembre 2022 e CILAS presentata entro il 31 dicembre 2022;
  • con approvazione dei lavori da parte dell'assemblea di condominio tra il 19 e il 24 novembre 2022 (compreso) e CILAS presentata entro il 25 novembre 2022.

Relativamente agli edifici da 2 a 4 u.i. monoproprietario, il superbonus 110% è stato concesso alle CILAS presentate entro il 25 novembre 2022.

Per quanto concerne gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, il bonus 110% è confermato anche per il 2023 nel caso di presentazione dell'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo entro il 31 dicembre 2022.

Fuori queste casistiche, il superbonus è già diminuito al 90% anche per le spese sostenute nel 2023.

Infine, per gli interventi realizzati dalle unifamiliari è ormai noto che:

  • il superbonus al 110% è utilizzabile fino al 31 dicembre 2023 a patto che al 30 settembre 2022 sia stato completato il 30% dell'intervento complessivo;
  • esiste un superbonus con aliquota al 90% con le 4 condizioni:
    1. intervento avviato a partire dall'1 gennaio 2023;
    2. il contribuente deve essere proprietario dell'edificio o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente o deve essere titolare di un diritto reale di godimento;
    3. l'edificio o l'unità immobiliare devono essere adibite ad abitazione principale del contribuente che sostiene le spese;
    4. il capo al contribuente che sostiene le spese deve sussistere un requisito reddituale, basato su un parametro denominato "reddito di riferimento" che non dovrà essere superiore a 15.000 euro, determinato utilizzando un quoziente familiare secondo quanto prevede l'art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio.

Cosa succede dopo il 31 dicembre 2023

Dopo il 31 dicembre 2023 non esisterà più alcun superbonus per i soggetti indicati all'art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio ovvero le persone fisiche proprietarie di edifici unifamiliari o u.i. autonome e indipendenti.

Mentre, relativamente ai soggetti indicati all'art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio (condomini ed edifici da 2 a 4 u.i. monoproprietario), dall'1 gennaio 2024 si applicherà un decalage dell'aliquota sulle spese sostenute:

  • al 70% nel 2024;
  • al 65% nel 2025.

Il tutto, come anticipato, a meno che il Governo e il Parlamento non prendano atto delle difficoltà degli ultimi 2 anni e complice la riapertura della cessione del credito di Poste Italiane, non decidano di concedere qualche mese in più per completare i lavori utilizzando la maggiore aliquota del 110%.

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