Superbonus 110%, decadenza e violazioni: risponde il MEF

Il MEF risponde ad una interrogazione che riguarda la decadenza del Superbonus nel caso di illeciti di lieve entità

di Gianluca Oreto - 25/09/2021

Uno degli argomenti clou dell’ultimo anno e mezzo è stato certamente il superbonus 110%. Una detrazione fiscale dalla potenza straordinaria che ha catalizzato l’attenzione di tutti e che ha acceso tanti fari su problemi “collaterali” che potrebbero fare decadere l’agevolazione.

Superbonus 110% tra abusi edilizi e violazioni

Si è parlato (tanto) degli abusi edilizi e delle cause di decadenza previste all’articolo 49 del DPR n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia) fino a quanto il Governo non ha deciso di azzerare tutto e prevedere un regime speciale edilizio e fiscale per gli interventi di superbonus senza demolizione e ricostruzione. Per questi la presenza di abusi non inficia più le possibilità di accesso al bonus 110%. E lo ha chiarito anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) rispondendo recentemente ad una interrogazione parlamentare.

Arriva adesso un ulteriore problema da affrontare: quello delle cause di diniego dei benefici fiscali previste all’art. 4 del D.M. n. 41/1998 (Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia). Questo articolo, infatti, prevede:

1. La detrazione non è riconosciuta in caso di:
a) violazione di quanto previsto all'articolo 1, commi 1 e 2;
b) effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi;
c) esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate ai sensi dell'articolo 1;
d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente.

Superbonus 110% e violazioni di lieve entità: nuova interrogazione al MEF

Ed è proprio su questo articolo che è arrivata una nuova interrogazione al MEF (la C.5/06701) a cui è stata fornita risposta lo scorso 22 settembre. Nell’interrogazione viene esposto che l’art. 4 del DM n. 41/1998 impone il mancato riconoscimento delle detrazioni in determinati casi e stabilisce caratteristiche funzionali pertanto all'accesso ai benefici; in particolare è richiesto:
a) il rispetto degli adempimenti connessi alle indicazioni da fornire nella dichiarazione dei redditi, alla conservazione dei documenti, delle fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese, alla comunicazione preventiva all'azienda sanitaria locale territorialmente competente;
b) il rispetto delle modalità di pagamento in forma elettronica;
c) l'esecuzione delle opere in conformità a quanto comunicato;
d) la conformità alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, e ai versamenti delle obbligazioni contributive.

L'assenza di una modalità di ripristino delle condizioni che permetta di non perdere le detrazioni fiscali in caso di violazioni di lieve entità comporta il rischio che si instaurino lunghi e onerosi contenziosi da parte dei beneficiari per la rivalsa nei confronti dell'impresa cui è stata contestata la violazione che ha comportato la perdita dei benefici fiscali, di fatto paralizzando il sistema.

Da qui la domanda al MEF se non ritenga di adottare le iniziative di competenza per chiarire, ai fini dell'applicazione del «Superbonus», che le detrazioni fiscali sono da riconoscere ai beneficiari anche nei casi di violazione per illeciti commessi dall'impresa appaltatrice di lieve entità che prevedono la possibilità di regolarizzare eventuali difformità con il pagamento di una sanzione e il riporto in pristino di quanto contestato.

Superbonus 110% e violazioni di lieve entità: la risposta del MEF

Dopo aver ricordato il quadro normativo di riferimento, il MEF, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, ha confermato che per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia (superbonus compreso) è necessaria l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

Superbonus 110%: violazioni formali e cause di decadenza del beneficio

Il MEF ha tuttavia rilevato che con il Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) è stato introdotto il comma 5-bis all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), che dispone: “Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione”.

Sempre il Decreto Semplificazioni-bis ha sostituito il comma 13-ter che prevede “Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967”.

Lo stesso comma prevede che per gli interventi oggetto della CILA la decadenza del beneficio fiscale operi esclusivamente nei seguenti casi:

  1. mancata presentazione della CILA;
  2. interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  3. assenza dell'attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell'attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
  4. non corrispondenza al vero delle attestazioni stesse.
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