Superbonus 110%: dal Fisco la check list della documentazione da controllare

La nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate entra nel merito Superbonus definendo nel dettaglio la documentazione da conservare e controllare

di Redazione tecnica - 26/07/2022

Quale documentazione è necessaria per accedere alla detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico?

Superbonus 110%: nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate

Per rispondere in maniera compiuta a questa domanda andrebbe effettuata una analisi integrata delle normative in ambito fiscale, edilizio e urbanistico. Ma, come spesso accade quando si parla di superbonus 110%, è l'Agenzia delle Entrate a rispondere alla domanda.

Dopo le recenti pubblicazioni della circolare n. 23/E/2022, della nuova guida fiscale al superbonus 110% e della circolare n. 24/E/2022 contenente la prima parte della raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta e crediti d’imposta, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022 con la seconda parte di questa raccolta.

Raccolta Agenzia delle Entrate: i bonus edilizi

Una nuova circolare di 187 pagine che rappresenta un vero e proprio condensato di informazioni sui principali bonus edilizi:

  • Bonus Casa;
  • Sismabonus;
  • Ecobonus;
  • Bonus verde;
  • Bonus facciate;
  • Superbonus.

E proprio sul Superbonus entra nel dettaglio definendo tutto quel che occorre sapere: aspetti generali, beneficiari, interventi agevolabili, requisiti, adempimenti, spese ammissibili. Viene anche fornita una utilissima tabella riepilogativa dei documenti da controllare e conservare.

Superbonus 110%: tutti i documenti da controllare e conservare

I primi documenti da verificare riguardano il titolo che consente di avere la possibilità di utilizzare la detrazione. In questo caso, l'Agenzia delle Entrate si riferisce ai seguenti soggetti beneficiari:

  • condomìni, per parti comuni di edifici residenziali (se non residenziali nel complesso solo ai possessori di unità immobiliari residenziali);
  • unico proprietario o più comproprietari persone fisiche di edifici composti da due a quattro unità immobiliari;
  • Persone fisiche, per unità immobiliari residenziali (esclusi categorie A1, A8, A9 non aperte al pubblico):
    • Proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione superficie);
    • Conduttore a titolo di locazione, anche finanziaria;
    • Comodatario
    • Familiare convivente
    • Erede
    • Socio cooperativa a proprietà indivisa
    • Coniuge assegnatario dell’immobile a seguito di separazione
    • Futuro acquirente
  • IACP o assimilati, per immobili, di proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
  • Cooperativa di abitazione a proprietà indivisa, per immobili posseduti e assegnati ai soci;
  • ONLUS;
  • Organizzazione di volontariato;
  • Associazione di promozione sociale;
  • ASD o SSD, per immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
  • Comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomini, per impianti solari fotovoltaici dalle stesse gestiti.

Titolo idoneo

Tutti questi soggetti dovranno possedere un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, a seconda dei casi:

  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, di proprietà dell’immobile o visura catastale;
  • contratto di locazione registrato, dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del  roprietario;
  • contratto di comodato registrato, dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
  • certificato stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva del familiare convivente o componente unione di fatto o componente unione civile di convivenza con il proprietario dell’immobile dalla data di inizio lavori o dal momento del sostenimento delle spese, se antecedente;
  • copia della dichiarazione di successione (o dichiarazione sostitutiva di proprietà dell’immobile) e dichiarazione sostitutiva attestante la detenzione materiale e diretta dell’immobile;
  • verbale del CDA della cooperativa di accettazione della domanda di Assegnazione;
  • sentenza di separazione;
  • contratto preliminare di acquisto registrato con immissione in possesso;
  • documentazione idonea a dimostrare:
    • l’iscrizione nei registri previsti per ODV, APS, ASD e SSD o dichiarazione sostitutiva;
    • la natura di IACP o di ente aventi le stesse finalità sociali;
    • la natura della di Comunità energetica rinnovabile costituita in forma di ente non commerciale o da parte di condomìni che aderiscono alle “configurazioni”.

Condomini e condomini minimi

Limitatamente ai condomini e ai condomini minimi è necessario produrre la seguente documentazione:

  • dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti che l’immobile oggetto di intervento non è un bene strumentale, merce o patrimoniale;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti che l’immobile oggetto di interventi di efficientamento energetico ammessi al Superbonus nella misura del 50 per cento della detrazione in quanto adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte, della professione o all'esercizio dell'attività commerciale anche occasionale;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti che il Superbonus è richiesto per un massimo di 2 unità immobiliari relativamente agli interventi di efficientamento energetico;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti che il Superbonus è limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, attestante la presenza o meno di altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali eventuali altri contributi;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, attestante che gli interventi consistano/non consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti.

Aspetti contabili

Relativamente agli aspetti di natura contabile, l'Agenzia delle Entrate ricorda il controllo:

  • dei documenti di spesa;
  • degli strumenti di pagamento;
  • del sostenimento della spesa nel periodo agevolato secondo i criteri o di cassa (persone fisiche, enti non
  • commerciali) o di competenza (imprese, società, enti commerciali);
  • il rispetto dell’importo massimo delle spese agevolabili.

Controlli che potranno essere realizzati mediante la produzione della seguente documentazione (da presentare a seconda dei casi):

  • fatture, ricevute fiscali o altra idonea documentazione se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all’osservanza del DPR n. 633 del 1972, da cui risulti la distinta contabilizzazione delle spese relative ai diversi interventi svolti;
  • bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, la data e numero della fattura, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma, per l’importo del corrispettivo non oggetto di sconto in fattura o cessione del credito. Possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’Eco bonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa, per i quali vale comunque il principio dell’utilizzo di mezzi tracciabili;
  • documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad es., per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori);
  • certificazione dell’amministratore di condominio.

Le abilitazioni amministrative

Altra verifica riguarderà la legittimazione dell'intervento dal punto di vista edilizio e urbanistico. Sarà, dunque, necessario conservare la seguente documentazione:

  • abilitazioni amministrative dalle quali si evinca la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori, a seconda dei casi Comunicazione Inizio Lavori (CIL), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con ricevuta di deposito;
  • la dichiarazione sostitutiva in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e che i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente;
  • la ricevuta di spedizione della comunicazione preventiva inizio lavori all’ASL di competenza se prevista.

Asseverazioni e adempimenti tecnici

Altro aspetto riguarda il rispetto dei requisiti minimi e gli adempimenti specifici previsti per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus 110%) e di riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%).

Per quanto riguarda gli interventi trainanti e trainati che accedono alle misure di ecobonus 110%, sarà necessario conservare tutte le asseverazioni e attestazioni tecniche:

  • asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, con ricevuta di trasmissione all’Enea;
  • scheda descrittiva con ricevuta di trasmissione all’Enea;
  • attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento;
  • attestato di prestazione energetica (APE) post intervento;
  • relazione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 192 del 2005 e successive modificazioni o provvedimento regionale equivalente;
  • iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali;
  • polizza RC del tecnico asseveratore, con massimale adeguato agli importi degli interventi oggetto dell’asseverazione;
  • attestazione dell’impresa che ha effettuati i lavori di esecuzione dell’intervento trainato tra l’inizio e la fine del lavoro trainante;
  • in presenza di soli interventi trainati (salvo che l’edificio sia sottoposto ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali) acquisire la documentazione attinente gli interventi trainanti se il visto di conformità è stato apposto da un altro CAF o professionista abilitato;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, dell’impresa che ha installato l’infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici attestante che l’intervento è iniziato nel 2020 e si è concluso successivamente (solo per i lavori iniziati dal 1° luglio 2020 e conclusi nel 2021);
  • rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Analogamente, per gli interventi di sismabonus 110% servono le seguenti asseverazioni e attestazioni tecniche:

  • asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o per ogni SAL;
  • ricevuta di deposito presso lo sportello unico;
  • iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali;
  • polizza RC del tecnico asseveratore con massimale adeguato agli importi degli interventi oggetto dell’asseverazione;
  • attestazione dell’impresa che ha effettuati i lavori di esecuzione dell’intervento trainato tra l’inizio e la fine del lavoro trainante;
  • relazione tecnica di cui all’art. 3, comma 2, del d.m. 28 febbraio 2017 con ricevuta di deposito presso il comune in presenza di soli interventi trainati acquisire la documentazione attinente gli interventi trainanti se il visto di conformità è stato apposto da un altro CAF o professionista abilitato;
  • rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

Documentazione e responsabilità in solido

Tutta la su richiamata documentazione sarà certamente verificata dal cessionario nel caso in cui si opti per sconto in fattura o cessione del credito. Così come disposto all'art. 121, commi 4, 5 e 6 del Decreto Rilancio:

  • i controlli sono effettuati nei confronti dei soggetti che maturano il credito;
  • i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto;
  • qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti che hanno maturato il credito;
  • il recupero dell'importo è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.

Su quest'ultimo punto, la recente super circolare n. 23/E/2022 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni concetti molto interessanti. Il Fisco ha ammesso che in presenza di concorso nella violazione resta ferma anche la responsabilità in solido:

  • del fornitore che ha applicato lo sconto;
  • dei cessionari per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.

La predetta responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari va individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria. In particolare, rilevano le ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito.

Ricordiamo che quello della responsabilità solidale è un tema su cui Governo e Parlamento stanno lavorando e sul quale si dovrebbe intervenire prima delle nuove elezioni.

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