Superbonus 110% e impianto di riscaldamento: quando è trainante e quando trainato

La sostituzione dell’impianto di riscaldamento è un intervento che può rientrare nel superbonus 110% come trainante o come trainato. Vediamo le differenze

di Redazione tecnica - 18/10/2022

Quando si parla di superbonus 110% il primo intervento che viene sempre in mente è l’isolamento termico a cappotto. Stiamo parlando certamente dell’intervento di riqualificazione energetica più gettonato sul quale, affinché possa essere considerato trainante, è richiesto “solamente” l’isolamento di almeno il 25% della superficie disperdente, l’utilizzo di materiali CAM e, ovviamente, il doppio salto di classe energetica (conseguibile anche insieme ad altri interventi).

Superbonus 110%: la sostituzione dell’impianto di riscaldamento

Ma l’art. 119, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) prevede la possibilità di realizzare due diverse tipologie di intervento “trainante”, che rientrano cioè direttamente all’interno del superbonus 110%. Oltre all’isolamento termico a cappotto (lettera a)), è possibile sostituire l’impianto di riscaldamento in edifici plurifamiliari (lettera b)) o in edifici unifamiliari (lettera c)), con l’unica differenza della spesa massima ammissibile che:

  • nel caso di edifici plurifamiliari è di 50.000 euro ad unità immobiliare per le prime 8 unità immobiliari e 40.000 euro ad unità immobiliare per le successive;
  • nel caso di edifico unifamiliare o unità immobiliare autonoma è di 30.000 euro.

In entrambe i casi la norma è chiara e fa riferimento alla detrazione di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013: occorre sostituire un impianto già esistente.

Superbonus 110% e impianto di riscaldamento: la sostituzione negli edifici unifamiliari

Negli edifici unifamiliari questo significa che lo stesso dovrà essere dotato di un impianto preesistente. In questo caso, la sostituzione dell’impianto è da considerarsi un intervento trainante, come richiesto dal Decreto Rilancio.

Le uniche cose su cui occorre fare attenzione sono i requisiti dell’impianto esistente che devono soddisfare quanto richiesto dagli allegati F e G del Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus).

Superbonus 110% e impianto di riscaldamento: la sostituzione negli edifici plurifamiliari

Per quanto riguarda gli edifici plurifamiliari la situazione è leggermente diversa e occorre tenere a mente:

  • le spese ammissibili sono quelle che riguardano la sostituzione dell’impianto esistente;
  • se una unità immobiliare è sprovvista di impianto, le spese per la nuova istallazione non rientrano nel bonus (super o ordinario);
  • la sostituzione degli impianti deve essere realizzata con un impianto centralizzato.

Relativamente a quest’ultimo punto, richiesto espressamente all’art. 119, comma 1, lettera b) del Decreto Rilancio, la sostituzione degli impianti con uno centralizzato rientra tra gli interventi trainanti che, soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla norma, consente la realizzazione di tutti gli altri interventi trainati sulle singole unità immobiliari:

  • interventi di efficientamento energetico (ad es. sostituzione degli infissi);
  • fotovoltaico;
  • abbattimento delle barriere architettoniche.

Nel caso in cui, invece, si proceda con la sostituzione degli impianti autonomi con altri impianti autonomi, in questo caso non è possibile inquadrare l’intervento come trainante, ma solo come trainato, ovvero ammissibile al superbonus solo e soltanto venga realizzato un intervento di isolamento termico come richiesto all’art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio.

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