Superbonus 110% e limiti di spesa: come funziona con le barriere architettoniche?

Domande e risposte sul Superbonus: quale limite di spesa spetta all'intervento trainato di eliminazione delle barriere architettoniche?

di Gianluca Oreto - 29/10/2021

Il massimale previsto per l'eliminazione delle barriere architettoniche è autonomo o condiviso nel caso l'intervento sia trainato dal Superbonus 110%?

Superbonus 110% e barriere architettoniche: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it

Oggi rispondiamo a Luca S. che ha chiesto di conoscere meglio il funzionamento del limite di spesa previsto per la detrazione fiscale del 110% per l'intervento trainato di eliminazione delle barriere architettoniche.

Per rispondere occorre premettere che a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021 e dalla conversione in legge del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) all'art. 119 del Decreto Legge n. 35/2020 (Decreto Rilancio) gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 917/1986, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, possono godere della detrazione fiscale del 110% se effettuati congiuntamente (trainati) dagli interventi (trainanti) di:

  • ecobonus 110%;
  • sismabonus 110%;

previsti all'art. 119, rispettivamente commi 2 e 4 del Decreto Rilancio, e diversamente da come indicato a pag. 5 della guida al Superbonus 110% dell'Agenzia delle Entrate - edizione settembre 2021 (che ha dimenticato che questi interventi adesso sono trainati anche dal Sismabonus 110%).

Superbonus 110% e barriere architettoniche: i limiti di spesa

A questo punto occorre ricordare che la detrazione fiscale prevista all'art. 16-bis, comma 1 del Tuir è stata elevata al 50% con un massimale di 96.000 euro, fino al 31 dicembre 2021, dall'art. 16, comma 1 del Decreto-Legge n. 63 (a cui seguono anche quelle dei successivi commi da 1-bis a 1-septies).

Dentro l'art. 16-bis del TUIR ci sono le detrazioni previste per gli interventi (tra gli altri):

  • di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettere da a) a d) del d.P.R. n. 380/2001), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale.
  • di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettere da b) a d) del d.P.R. n. 380/2001), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
  • relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
  • finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il massimale indicato di 96.000 euro, dunque, risulta essere unico per bonus casa, barriere architettoniche e sismabous.

Superbonus 110% e barriere architettoniche: la risposta di LavoriPubblici.it

Volendo rispondere al nostro lettore, occorre ricordare che il sismabonus 110% è stato previsto dall'art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio che ha semplicemente elevato al 110% la detrazione prevista all'art. 16, commi da 1 a 1-septies del D.L. n. 63/2013.

Ciò significa che nel caso in cui realizzassimo un intervento di ecobonus 110%, è possibile portare in detrazione alla stessa aliquota anche l'intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche con un massimale autonomo di 96.000 euro per unità immobiliare.

Nel caso di intervento che ha accesso al sismabonus 110% è possibile portare con la stessa aliquota anche gli interventi che rientrano nel bonus per le ristrutturazioni edilizie (bonus casa) ed eliminazione delle barriere architettoniche. In questo caso, però, facendo capo le stesse detrazioni allo stesso articolo, il massimale sarà unico per tutti e 3, sempre del valore di 96.000 euro per unità immobiliare.

Superbonus 110% e barriere architettoniche: casi pratici

Per meglio chiarire, facciamo alcuni utili esempi. Nel primo abbiamo un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze.

Ipotesi 1 - isolamento termico a cappotto e barriere architettoniche

Nel caso in cui volessimo decidere di realizzare un intervento di isolamento termico (art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio) e di eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119, comma 2 del Decreto Rilancio), avremo i seguenti limiti di spesa:

  • cappotto termico: 40.000 euro x 8 = 320.000 euro.
  • barriere architettoniche: 96.000 euro x 8 = 768.000 euro.

Ipotesi 2 - riduzione del rischio sismico e barriere architettoniche

Nel caso in cui volessimo decidere di realizzare un intervento di riduzione del rischio sismico  e di eliminazione delle barriere architettoniche (entrambi art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio), avremo il seguente limite di spesa complessivo:

  • 96.000 euro x 8 = 768.000 euro;

che potrà essere utilizzato per il sismabonus 110%, per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per gli interventi sulle parti private che godrebbero del bonus casa.

Nel secondo esempio abbiamo un edificio composto da 1 unità immobiliare e 1 pertinenza.

Ipotesi 1 - isolamento termico a cappotto e barriere architettoniche

Nel caso in cui volessimo decidere di realizzare un intervento di isolamento termico (art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio) e di eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119, comma 2 del Decreto Rilancio), avremo i seguenti limiti di spesa:

  • cappotto termico: 50.000 euro x 1 = 50.000 euro.
  • barriere architettoniche: 96.000 euro x 1 = 96.000 euro.

Ipotesi 2 - riduzione del rischio sismico e barriere architettoniche

Nel caso in cui volessimo decidere di realizzare un intervento di riduzione del rischio sismico  e di eliminazione delle barriere architettoniche (entrambi art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio), avremo il seguente limite di spesa complessivo:

  • 96.000 euro x 1 = 96.000 euro;

che potrà essere utilizzato per il sismabonus 110%, per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per gli interventi che godrebbero del bonus casa.

Abbiamo fatto questo secondo esempio per ricordare che:

  • negli edifici unifamiliari (una sola unità immobiliare) le pertinenze non hanno alcun limite di spesa autonomo;
  • per fare limite di spesa autonomo, le pertinenze oltre nei plurifamiliari devono trovarsi all'interno dell'edificio stesso.
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