Superbonus 110%: la montagna ha partorito un mostro

Il nuovo Decreto Legge sul superbonus 110% delude le (poche) aspettative degli operatori e mette la parola fine ad una querelle che va avanti da mesi

di Gianluca Oreto - 30/12/2023

Alla fine la nebbia che avvolgeva il mondo dell'edilizia agevolata dal superbonus si è diradata, lasciando però il comparto stupito per delle scelte che in realtà non rispondono minimamente alle richieste degli operatori. Approda in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 212 del 29 dicembre 2023 recante "Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".

Superbonus 110%: la richiesta degli operatori

La richiesta era una sola: tutelare il diritto di chi aveva avviato un intervento di superbonus 110% e che improvvisamente si è ritrovato invischiato nell'annoso problema del blocco della cessione dei crediti edilizi. Un diritto che il Ministro dell'Economia aveva definito una mera "possibilità" che con il passare dei mesi è diventato solo buco nero all'interno del quale sono state trascinate decine di migliaia di soggetti tra imprese, professionisti e committenti.

Il comparto, a gran voce, non richiedeva questa volta l'ennesima proroga delle tempistiche ma solo qualche mese in più per concludere i lavori in corso rimasti bloccati a causa delle continue modifiche al meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

Sarebbero andati bene anche 3/6 mesi in più limitati ai cantieri che al 31 dicembre 2023 avevano già raggiunto il 60/70% nell'avanzamento dei lavori. Quasi un contentino ma che avrebbe dato qualche speranza a pochi soggetti.

Niente di tutto questo è stato fatto. Ma mentre le speranze di ottenere qualcosa di utile erano ridotte al lumicino, nessuno si sarebbe aspettato un nuovo intervento a gamba tesa sul mondo dei bonus edilizi.

La sanatoria che non serve a nessuno

L'unico elemento a "tutela" di chi non riuscirà a terminare i lavori entro il 31 dicembre 2023 (condizione richiesta per utilizzare per intero le opzioni alternative) è rappresentata da una sorta di "sanatoria per l'ultimo SAL".

L'art. 1, comma 1, del nuovo Decreto Legge prevede, infatti, che le detrazioni indiretta (a seguito di opzione alternativa) esercitate a SAL non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche. Resta ferma l’applicazione della responsabilità in solido, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Ciò significa che i contribuenti e gli acquirenti dei SAL potranno stare tranquilli (al netto della responsabilità solidale in caso di dolo) e saranno messi al riparo da eventuali problematiche relative al mancato completamento dei lavori. Una garanzia che avrà un impatto certamente per gli acquirenti dei SAL ma che non risolve il problema.

Questa disposizione può essere letta in un duplice modo:

  • da una parte il Governo ha preso atto che molti cantieri non termineranno e vuole tutelare beneficiari e cessionari;
  • dall'altra il Governo, pur riconoscendo il problema del completamento dei lavori, ha semplicemente deciso di non preoccuparsi degli effetti sulle abitazioni degli italiani e sui contenziosi che evidentemente ne seguiranno.

Stop allo sconto in fattura

Ma il vero capolavoro è rappresentato dagli articoli 2 e 3 del nuovo Decreto Legge che limitano ancora di più le possibilità (già limitate dal Decreto Legge n. 11/2023, c.d. Decreto Cessioni) di utilizzare il meccanismo delle opzioni alternative.

Ricordiamo, infatti, che il Decreto Cessioni aveva già abrogato il meccanismo delle opzioni alternative di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio, consentendone l'utilizzo agli interventi in corso oltre che:

  • alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del Decreto Rilancio (bonus 75% barriere architettoniche);
  • alle spese sostenute entro il 16 febbraio 2023 per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, l'esclusione dal divieto di cessione si applica anche alle spese per gli interventi già rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del Decreto Rilancio, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati.

Bonus barriere architettoniche

Relativamente al bonus 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche, il nuovo Decreto Legge circoscrive l'ambito di applicazione di questa detrazione ai soli interventi aventi ad oggetto le scale, le rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

L'aspetto più rilevante riguarda proprio la possibilità di utilizzo delle opzioni alternative non più ammesse a partire dall'1 gennaio 2024, fatta esclusione per le spese sostenute sostenute:

  • da condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • da persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • per i lavori per i quali, in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del decreto-legge, risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario ovvero, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, sono già iniziati i lavori oppure è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori ed è stato versato un acconto sul prezzo.

Interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione

Relativamente agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione, il nuovo Decreto Legge interviene sulla disciplina della deroga al divieto di opzione per sconto in fattura/cessione del credito. In particolare, la modifica limita tale deroga solo in caso di interventi per i quali, in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del nuovo decreto-legge, risulta presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

Conclusioni

Tutti ci saremmo aspettati un contentino del Governo, il classico topolino partorito dalla montagna. Invece, dalla montagna è arrivato l'ennesimo mostro che modifica ancora una volta un impianto normativo esistente con effetti immediati su contratti in corso oltre che sulla filiera delle costruzioni che nel corso di quest'ultimo anno si era organizzata per utilizzare al meglio le possibilità offerte dal bonus barriere architettoniche.

Sia chiaro, anche su questo bonus sono stati commessi parecchi errori (soprattutto quello di non aver chiarito sin da subito l'esigenza di una asseverazione tecnica del rispetto dei requisiti), ma continuando così nessuno avrà più alcuna fiducia verso la politica e le istituzioni che si ritroveranno a governare un Paese sempre più povero e vuoto.

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