Superbonus 110% e Sismabonus: come non perdere le detrazioni in caso di asseverazione tardiva

La mancata presentazione dell'asseverazione sismica ante operam non costituisce una mera violazione formale. Attenzione però perché non tutto è perduto

di Redazione tecnica - 30/05/2023

Dopo un lungo silenzio sul tema, l’Agenzia delle Entrate torna a parlare di Superbonus 110% e di Sismabonus, e lo fa con la risposta n. 332/2023, con la quale ha fornito chiarimenti sull’omessa presentazione dell’asseverazione sismica prima dell’inizio dei lavori.

Asseverazione sismica tardiva per interventi Superbonus e Sismabonus: la remissione in bonis

La questione riguarda un immobile in categoria C/6, destinato a diventare abitazione dopo gli interventi di riduzione del rischio sismico, nel limite di spesa previsto di 96mila euro. Nonostante sia stata prevista l’asseverazione da parte di un professionista abilitato, alla presentazione della CILAS non è stata allegata né l'asseverazione di rischio sismico ante operam, di cui all'art. 3 del D.M. n. 58/2017, né la relazione illustrativa della classificazione sismica, mentre risulta asseverata e inviata con firma digitale al Genio Civile la relazione dovuta al SUE del Comune Competente della documentazione sismica.

Da qui il dubbio: l’omissione può essere considerata come una violazione meramente formale oppure no?

Asseverazione sismica tardiva e detrazioni fiscali: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

Sulla questione, il Fisco ha preliminarmente ricordato che l'articolo 3, comma 3, del D.M. n. 58/2017 (Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché per le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati), dispone l’obbligo di depositare l'asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto dell'intervento.

In particolare il comma 3 ­come sostituito dall'articolo 1, del decreto ministeriale 9 gennaio 2020, n. 24 ­ prevede che «[...] il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del d.P.R. n. 380/2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori.».

L’asseverazione secondo le modalità stabilite dal DM n. 58/2017 ai fini dell'accesso al Superbonus nel caso di interventi antisismici, è stata ribadita anche con la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022.

In particolare, ai sensi del comma 13, lettera b), dell'articolo 119 del decreto Rilancio, è necessario che l'efficacia degli interventi antisismici sia asseverata, utilizzando il modello contenuto nell'allegato B del richiamato decreto ministeriale, «dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati».

Non ci sono quindi ragionevoli dubbi: ribadisce l’Agenzia delle Entrate che, come chiarito dalla prassi, da ultimo dalla stessa circolare n. 28/E del 2022, la tardiva o omessa presentazione della citata asseverazione non consente l'accesso al beneficio fiscale; non si tratta di una violazione ''meramente'' formale, ma di una violazione che può ostacolare l'attività di controllo.

Sanatoria per asseverazione tardiva: la tregua fiscale

Quanto poi alla possibilità di ricorrere a quanto previsto dall’art. 1, commi da 166 a 173 della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) sulla c.d. "Tregua fiscale", il Fisco ha richiamato la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 con cui è stato chiarito che, «sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant'è che il legislatore ha previsto l'istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti disanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile». Ne deriva l'impossibilità di ricorrere alle disposizioni della Tregua fiscale per sanare la violazione in parola.

La remissione in bonis

Tutto perduto, allora? No, perché rimane un’opportunità. Si tratta di una prassi in linea con quanto poi disposto dall'articolo 2-­ter del D.L. n. 11/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2023, che detta ''Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese''.

In particolare il comma 1, lettera c) dispone che:

  • è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ­legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017;
  • tale remissione si può utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, commi 1­quater, 1­quinquies e 1­septies, del decreto ­legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, (c.d. “Sismabonus") e all'articolo 119, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. "Super Sismabonus");
  •  in relazione a tali benefici fiscali, la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione;
  • nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto ­legge n. 34/2020 (sconto in fattura o cessione del credito)  la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 12.

Superbonus e Sismabonus: condizioni di accesso alla remissione in bonis

L'istante, che non ha depositato all'ente locale l'asseverazione «prima dell'inizio dei lavori»  come disposto dall'articolo 3, comma 3 del citato decreto n. 58/2017 ­ potrebbe dunque sanare l'omissione, al fine di beneficiare delle detrazioni da Superbonus, facendo ricorso all'istituto della remissione in bonis ,sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove:

  •  abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • effettui la comunicazione, ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile ovvero la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione;
  •  versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

In particolare, la remissione in bonis sarà possibile laddove la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitata la detrazione della prima quota costante dell'agevolazione sia quella da presentare entro il 30 novembre 2023, quindi relativa a interventi eseguiti nel 2022.

Laddove, infine, l'istante abbia esercitato per le spese sostenute nel 2022 lo sconto in fattura o la cessione del credito, la remissione in bonis per sanare la mancata allegazione dell'asseverazione andrà esercitata prima della presentazione della comunicazione dell'opzione; comunicazione che, a sua volta, ove non eseguita entro il 31 marzo 2023, potrà anch'essa essere sanata mediante la remissione in bonis, come già chiarito dalla circolare del 6 ottobre 2022, n. 33/E, entro il 30 novembre 2023.

 

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