Superbonus 110% e PNRR: la proposta sulle proroghe della Commissione Europea

Arrivano le conferme sull’orizzonte temporale di fruizione del Superbonus 110% e sulle possibilità di sconto in fattura e cessione del credito al 2022

di Redazione tecnica - 10/07/2021

Arriverà a breve la decisione sulle proroghe al superbonus 110% contenute nella Legge di Bilancio 2021. La Commissione Europea ha inviato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR), al cui interno positive sono le previsioni sulle detrazioni fiscali del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Superbonus 110% e PNRR: la proposta della Commissione Europea

Ricordiamo, infatti, che dopo la trasmissione formale del PNRR da parte dell’Italia, sarà compito della Commissione UE valutare la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza dei PNRR, attribuendogli un rating basato su diversi criteri di valutazione. In caso di valutazione positiva, la Commissione formula una proposta di decisione da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

La proposta di decisione è arrivata e sarà valutata il prossimo 13 luglio.

Speciale Superbonus

La transizione verde

Per quanto riguarda la transizione verde, secondo la Commissione il PNRR italiano contiene un'ampia gamma di investimenti e riforme volti ad affrontare le sfide della transizione verde e, nel complesso, è adeguatamente allineato alle priorità del Green Deal europeo e del piano per l'obiettivo climatico 2030, nonché all'obiettivo di rendere l'Europa una società resiliente ai cambiamenti climatici entro il 2050. Il piano comprende una serie di misure relative alla ristrutturazione degli edifici a fini di efficienza energetica, in particolare attraverso la detrazione fiscale delle spese per la casa (superbonus).

Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus

Per quanto riguarda il superbonus, la Commissione UE ha rilevato che lo stesso è stato istituito dall’art. 119 del Decreto Rilancio al duplice scopo di:

  • contribuire in misura significativa agli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni fissati dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) dell'Italia per il 2030;
  • fornire un sostegno anticiclico al settore delle costruzioni e alla domanda privata per compensare gli effetti della flessione dell'economia.

Sconto in fattura e cessione del credito

Viene, altresì, evidenziato che i beneficiari, in alternativa allo strumento della detrazione fiscale, possono scegliere di utilizzare strumenti finanziari ("cessione del credito" e "sconti in fattura"), anziché ricorrere direttamente alla detrazione per affrontare gli ingenti costi di investimento iniziale. Questi strumenti alternativi prevedono che la detrazione fiscale spettante al beneficiario sia effettuata per un importo uguale in:

  • un contributo sotto forma di sconto diretto in fattura praticato dal fornitore (ad esempio, imprese edili, progettisti o dall'appaltatore generale) sul prezzo di pagamento anticipato, e recuperato sotto forma di credito d'imposta che riduce il costo dell'investimento iniziale;
  • un credito d'imposta da cedere a un istituto finanziario, che pagherà anticipatamente il capitale necessario.

Questo meccanismo compensa il possibile disincentivo a non effettuare la ristrutturazione a causa degli elevati costi di investimento iniziali. La scelta dell'appaltatore generale o dell'istituto finanziario sarà lasciata al beneficiario.

Per essere ammissibile, la ristrutturazione deve essere classificata come "ristrutturazione profonda" (ossia una ristrutturazione media ai sensi della raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione), che implica quindi un miglioramento di almeno due classi energetiche (corrispondenti in media a un risparmio di energia primaria del 40 %).

La portata degli interventi ammissibili coperti dalla presente misura è piuttosto ampia e comprende, ad esempio, interventi trainanti, interventi trainati, isolamento termico di superfici opache, interventi sui sistemi di condizionamento dell'aria (caldaie a condensazione; pompe di calore; connessione a reti di teleriscaldamento efficienti in condizioni specifiche; energia solare termica; caldaie a biomassa in condizioni specifiche), sistemi fotovoltaici con relativi sistemi di stoccaggio o infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Anche gli interventi volti a ridurre il rischio sismico degli edifici fanno parte di questo strumento; ci si aspetta che rappresentino il 14 % circa della dotazione di bilancio assegnata. Due decreti ministeriali del 6 agosto 2020 hanno già definito i requisiti tecnici degli interventi e le procedure per la certificazione della conformità agli specifici requisiti e costi massimi.

L’orizzonte di validità

La valutazione della Commissione UE prende in considerazione solo le proroghe previste dalla Legge di Bilancio 2021 e non quelle di cui al Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101 (su cui cominciano a nascere i primi dubbi sulla loro effettiva validità).

Come evidenziato dalla Commissione, il Superbonus è già attivo dall’1 luglio 2020 e resta in vigore fino al 30 giugno 2022 (per l'edilizia residenziale pubblica fino al 31 dicembre 2022). L'accesso all'agevolazione può essere richiesto per un ulteriore periodo di sei mesi, nel caso di lavori su condomini o edilizia residenziale pubblica, se almeno il 60 % dei lavori è stato eseguito prima delle date sopra indicate. Per dare più tempo a interventi più complessi si prevede di prorogare l'applicazione della misura per i condomini fino al 31 dicembre 2022 e per l'edilizia residenziale pubblica fino al 30 giugno 2023, indipendentemente dal completamento di almeno il 60 % dei lavori.

Post Decreto Legge n. 59/2021 la situazione cambia ancora e vede:

  • i condomini arrivare al 31 dicembre 2022;
  • gli edifici plurifamiliari fino a 4 unità immobiliari fino al 30 giugno 2022 con l’opzione al 31 dicembre 2022 se al 30 giugno 2022 sono stati completati il 60% dei lavori;
  • gli IACP fino al 30 giugno 2023 con l’opzione al 31 dicembre 2023 se al 30 giugno 2023 sono stati completati il 60% dei lavori.

Senza considerare le proroghe del D.L. n. 59/2021, il giudizio della Commissione UE alle nuove scadenza della legge di Bilancio 2021 è il seguente:

Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01). In particolare, il costo dell’installazione di caldaie a condensazione a gas deve rappresentare una piccola parte del costo complessivo del programma di ristrutturazione e l’installazione deve avvenire per sostituire le caldaie alimentate a olio combustibile. L’installazione di caldaie a gas naturale deve inoltre essere conforme alle condizioni stabilite negli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01).

Attendiamo fiduciosi il 13 luglio 2021 e, come sempre, vi terremo aggiornati.

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