Superbonus 110%: proroga e modifiche nel disegno di legge di conversione del Decreto Sostegni

Nel disegno di legge di conversione del Decreto Sostegni presentati emendamenti per la proroga e la modifica delle detrazioni fiscali del 110% previste dal D.L. n. 34/2020

di Redazione tecnica - 22/04/2021

Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. E parlando di superbonus 110% ecco che il quadro si fa sempre più chiaro ed evidenzia la possibilità che all'interno del tanto chiacchierato Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che l'Italia dovrà presentare entro il 30 aprile 2021 alla Commissione europea nell'ambito del Next Generation EU, lo strumento per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19, non ci saranno interventi alla normativa che ha previsto le detrazioni fiscali del 110%.

Superbonus 110%: le modiche al Decreto Rilancio

E le tanto richieste proroghe e modifiche alla disciplina prevista dall'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)? al momento sono stati presentati parecchi emendamenti dal disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (c.d. Decreto Sostegni).

Emendamenti presentati dalle diverse voci del Senato che partono da una considerazione di base: pur essendo una norma dalle potenzialità straordinarie, allo stato attuale risulta poco chiara la portata applicativa dell'articolo 119 del Decreto Rilancio e poco lungimirante l'orizzonte applicativo.

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Orizzonte temporale

La maggior parte degli emendamenti riguarda la data entro la quale dovranno essere sostenute le spese che vogliono accedere al bonus 110%. Con proposte (la maggior parte) che parlano di 31 dicembre 2023 e altre che si spingono fino al 2024.

Tutte con una copertura economica che mira a svincolarsi dall'approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea. Ricordiamo, infatti, che l'attuale proroga al 2022 prevista dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) non ha ancora ricevuta la necessaria approvazione dell'Europa prevista all'art. 1, comma 74.

Proprio per questo motivo, consapevoli che da una parte questa proroga potrebbe mai arrivare (primo indizio) e che nel PNRR messo a punto dal Governo ancora non si sa nulla (secondo indizio), ecco che la proroga potrebbe arrivare nella Legge di conversione del Decreto Sostegni. Bypassando il Governo e l'Europa.

Le proposte di modifica

Gli emendamenti, come detto, non mirano solo ad estendere l'orizzonte temporale. Si parla anche di tante piccole modifiche che avrebbero lo scopo di estendere i benefici fiscali del superbonus e risolvere alcune delle problematiche legate alla verifica di conformità urbanistica-edilizia.

Sull'intervento di isolamento termico a cappotto previsto all'art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio si propone "'Per gli edifici che presentano un'elevata superficie finestrata, la detrazione di cui al primo periodo è riconosciuta anche agli interventi che raggiungono un'incidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell'intero edificio, a condizione che i predetti infissi abbiano un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati nella Tabella 1 dell'Allegato E del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020".

Altra interessante proposta è quella di ampliare gli interventi trainati di ecobonus a:

  • interventi di installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 5.000 euro per unità abitativa, incluse le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;
  • interventi di risparmio, recupero e riuso della risorsa idrica, inclusi l'installazione di impianti di captazione delle acque, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati anche alla riduzione degli scarichi domestici e al loro impatto sul sistema fognario pubblico e dotati di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia. Fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 20.000 euro ad edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito ove presente;
  • interventi di bonifica dall'amianto fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 30.000 euro ad edificio;
  • interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
  • realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni condominiali, ad esclusione delle rastrelliere, fino a un ammontare di spesa non superiore a 2.000 euro ad edificio condominiale.

Estensione del superbonus alle diagnosi energetiche e verifiche sismiche anche in assenza di interventi

Viene proposto di estendere il superbonus alle spese sostenute per la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche con relativo computo metrico, effettuate per consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonché le spese per le attività svolte dall'amministratore del condominio in riferimento agli interventi di cui al presente articolo, per l'importo deliberato dall'assemblea del condominio anche in deroga al regolamento del condominio medesimo. La detrazione verrebbe riconosciuta anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi, nel limite di una diagnosi energetica e di una diagnosi sismica per ciascun edificio.

Coibentazione delle pareti e degli infissi del vano scale

Viene richiesto di far rientrare nel superbonus (e questo crea il dubbio che non lo siano) anche gli interventi per la coibentazione delle pareti e degli infissi del vano scale disperdenti verso l'esterno se confinanti con locali riscaldati.

Modifiche dimensionali degli infissi

Modifica importante riguarda l'intervento trainato di sostituzione degli infissi per il quale si richiede che possa rientrare nella disciplina agevolativa anche se comportino modifiche dimensionali fino al 10% di superficie in aumento o, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione del 20% della somma delle superfici degli infissi precedentemente esistenti.

Asseverazione conformità edifici plurifamiliari

Modifiche importanti riguardano l'ormai noto art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio sugli accertamenti dei tecnici e dei SUE sulle parti comuni degli edifici plurifamiliari. Si propone di inseguire alla fine il seguente periodo:

"Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non rilevano ai fini dell'attestazione di conformità dello stato legittimo delle parti comuni dell'immobile, gli elementi delle singole unità immobiliari che incidono sul prospetto degli edifici per i quali sia tempestivamente presentata domanda di sanatoria o la cui superficie occupata in pianta non superi i 5 metri quadrati. Per gli immobili realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, riscontrata l'assenza della documentazione e delle informazioni che consentono di stabilire lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare di cui al medesimo articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'asseverazione attesta che l'opera risulta ultimata entro tale data. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui congiuntamente agli interventi da realizzare sulle parti comuni siano eseguiti gli ulteriori interventi agevolati sulle singole unità immobiliari".

Cappotto termico con CILA

Viene anche proposto che gli interventi di cui all'art. 119, comma 1, lettera a) del Decreti Rilancio (isolamento termico a cappotto) siano riconducibili agli interventi di manutenzione straordinaria e realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 6-bis del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Regolarizzazioni errori documentali

Altra proposta richiesta a gran voce riguarda la possibilità di sanare eventuali errori documentali. Qualora in sede di controllo venga rilevata qualsivoglia irregolarità od omissione documentale, l'Autorità preposta assegna ai tecnici che hanno redatto l'asseverazione un termine non superiore a 30 giorni entro il quale integrare o regolarizzare l'asseverazione resa, a pena decadenza dal beneficio. Nel caso in cui entro il predetto termine, il professionista abbia provveduto a sanare il vizio esistente, non si applicano le sanzioni.

Verifica di regolarità e stato legittimo

Considerate le difficoltà (dovute anche alla pandemia in corso) per i tecnici di reperire la documentazione necessaria sia per avviare i lavori che per sanare eventuali abusi, viene fatta una doppia proposta:

  • entro dieci giorni dalla domanda gli uffici dei Comuni devono consentire ai tecnici preposti e agli amministratori di condominio l'acquisizione della documentazione utile ed essenziale per la verifica di conformità urbanistica necessaria per accedere al superbonus;
  • in deroga agli articoli 3, comma 2 e 49 del Testo unico edilizia, in caso di difformità tra il progetto originario e lo stato di fatto a causa della mancata presentazione delle varianti al progetto originario e nel caso di unità immobiliari difformi dal progetto stesso, la non conformità può essere sanata, fatta salva la sanzione prevista dall'Amministrazione comunale, tramite una CILA in sanatoria fino ad un massimo del 20% della superficie della singola unità immobiliare.
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