Superbonus 110%: i requisiti per le ONLUS

A quali condizioni è applicabile l’articolo 119, comma 9 lettera d-bis) del D.L. n. 34 del 2020? Ecco il parere dell’Agenzia delle Entrate

di Redazione tecnica - 25/01/2022

Superbonus 110% e requisiti di accesso alle detrazioni: il comma 9 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 fornisce un elenco puntuale dei beneficiari delle agevolazioni, ma il quadro non è sempre chiaro per tutti. 

Onlus e interventi Superbonus 110%: la risposta dell’Agenzia delle Entrate

Questa volta, ad avere qualche dubbio è una cooperativa sociale di tipo A, ai sensi della legge n. 381 del 1991, iscritta all'Albo delle società cooperative nella sezione «cooperative a mutualità prevalente», nonché ONLUS di diritto, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460 del 1997.

Tale società, come precisato nella risposta n. 47/2022 dell’Agenzia delle Entrate, ha intenzione di eseguire degli interventi edilizi sul patrimonio immobiliare strumentale "per natura o per destinazione ai fini della propria attività", che include immobili di categoria catastale A/2 e A/7, nonché di categoria D4, D6 e D7, C1 e C6, usufruendo dei benefici fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

In particolare, sugli immobili verranno effettuati i seguenti interventi:

  • isolamento termico delle superfici opache che interessano l'involucro degli edifici con incidenza superiore al 25%;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione a condensazione o a pompa di calore;
  • Installazione di pannelli fotovoltaici;
  • rimozione di barriere architettoniche;
  • sostituzione di serramenti;
  • interventi di coibentazione.

Inoltre tutti gli immobili interessati dagli interventi sono detenuti a titolo di proprietà e che tutti i redditi diversi da quelli derivati dall'attività caratteristica sono derivanti da appalti con Enti pubblici relativi alla gestione di servizi socio-assistenziali e sanitari.

Superbonus 110%: le agevolazioni per le ONLUS

Il Fisco ha innanzitutto ricordato che l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus).

La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali per la spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022.

Tali disposizioni affiancano quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per:

  • interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 63/2013;
  • interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus), ai sensi dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013.

Mentre le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

In particolare, ai sensi del comma 9 lettera d-bis) del citato art. 119, il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati:

  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  • dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
  • dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Come chiarito con la circolare n. 24/E del 2020, in linea generale, trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, restano esclusi dalle detrazioni prevste per il Superbonus:

  • i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. Questi soggetti possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio, invece della detrazione diretta, dello sconto in fattura oppure della cessione del credito
  • i soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, peraltro, non possono esercitare neanche l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Rientrano in questa categoria gli organismi di investimento collettivo del risparmio (mobiliari e immobiliari) che, pur rientrando nel novero dei soggetti passivi IRES di cui all'articolo 73 comma 1, lettera c), del TUIR, sono esenti dalle imposte sui redditi in base al successivo comma 1-quinquies.

Detrazione diretta, cessione del credito o sconto in fattura?

Nel caso in esame, l’Agenzia ha preliminarmente osservato che:

  • per effetto del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge n. 63/2002, è venuta meno l'esenzione, disposta dall'articolo 12 della legge n. 904/1977, della «quota del 10 per cento degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria»;
  • con la risposta pubblicata n. 253/2021, è stato precisato che, qualora una cooperativa sociale di produzione e lavoro rientri tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 del d.P.R. n. 601/1973, non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione.

Tuttavia, qualora lo stesso soggetto usufruisca della esenzione parziale dalle imposte sui redditi, ai sensi del medesimo articolo 11 del d.P.R. n. 601/1973, esso potrà accedere al Superbonus optando per una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio.

Considerato quindi che la società istante ha dichiarato di avere assoggettato a tassazione la quota dell'utile destinato a riserva legale a partire dall'anno 2012, essa rappresenta un’esenzione parziale. Di conseguenza, tale ONLUS potrà fruire del Superbonus ai sensi delle opzioni previste dall'art. 121 del Decreto Rilancio, in relazione ai periodi d'imposta in cui, oltre a sostenere le spese per gli interventi agevolabili, riesca ad accantonare utili per i quali applicare quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 2002.

 

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati