Superbonus 110% tra interventi trainanti, trainati e fine lavori

Alla vigilia della scadenza per il superbonus con aliquota al 110% occorre fare molta attenzione al fine lavori degli interventi trainanti

di Gianluca Oreto - 20/12/2023

Arrivati alla fine di questo 2023 e con una proroga sempre meno probabile, è arrivato il momento (per chi può o deve) di concludere i lavori di superbonus 110%, facendo molta attenzione a tutti gli adempimenti, requisiti e asseverazioni richieste per avere accesso a questa misura.

Superbonus 110%: il rush di fine anno

Non è un mistero che molti cantieri purtroppo sono rimasti e rimarranno sospesi a causa dell'annoso problema legato al blocco della cessione del credito. Molti altri, invece, proveranno a concludere i lavori entro il 31 dicembre 2023 per poter "staccare" il SAL minimo del 30% previsto dalla normativa per utilizzare le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

Diversamente da chi utilizza le opzioni alternative, invece, per chi avrà la possibilità di utilizzare direttamente il bonus 110%, sarà possibile pagare le fatture entro fine anno per completare i lavori nel 2024. Nel caso di detrazione diretta, infatti, si applica il "principio di cassa" per cui si utilizza un determinato bonus fiscale (in questo caso il superbonus con aliquota al 110%) sulle spese sostenute all'interno dell'orizzonte temporale previsto dalla normativa.

Nel caso dei condomini, in caso di detrazione diretta, tutte le spese sostenute:

  • nel 2023 accedono al superbonus 110% (o 90% in assenza delle condizioni previste dal Decreto Aiuti-quater/Legge di Bilancio 2023);
  • nel 2024 si utilizza l'aliquota del 70%;
  • nel 2025 l'aliquota del 65%.

Interventi trainanti e trainati

Adempimenti e requisiti a parte (approfonditi su queste pagine nello Speciale Superbonus), nella fretta di arrivare a chiusura del cantiere occorre ricordare un aspetto fondamentale legato alla tipologia di interventi agevolabili dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Il Decreto Rilancio distingue le tipologie di intervento che accedono al superbonus in:

  • interventi trainanti - accedono direttamente al superbonus;
  • interventi trainati - accedono al superbonus solo se eseguiti congiuntamente ad un intervento trainate.

Gli interventi trainanti sono:

  • l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico) compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
  • gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
  • gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Congiuntamente agli interventi trainanti di riqualificazione energetica (purché si ottenga almeno il doppio salto di prestazione energetica o la classe energetica più alta) è possibile associare:

  • gli interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari di cui si compone l'edificio;
  • l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari, di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

La realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (di efficienza energetica o riduzione del rischio sismico) consente l'utilizzo del bonus 110% anche per:

  • gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;
  • l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
  • l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

La realizzazione del solo intervento trainante di riduzione del rischio sismico consente l'accesso al superbonus anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Occhio alle date

Come più volte ricordato dall'Agenzia delle Entrate nelle sue guide, circolari e risposte ad interpello, gli interventi "trainati" sono ammessi al Superbonus a condizione che siano effettivamente conclusi. Ma non solo, perché mentre per l'utilizzo del superbonus (con detrazione diretta) sugli interventi trainanti è sufficiente che le spese sostenute siano effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, per gli interventi trainati la situazione è diversa e occorre fare molta attenzione.

Le spese per gli interventi "trainati", infatti, devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti".

Con la circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E (risposta 4.2.6) l'Agenzia delle Entrate ha precisato che se ad esempio i lavori sono effettuati da un’unica impresa, la dimostrazione che gli interventi "trainati" sono stati realizzati tra la data di inizio e di fine lavori degli interventi "trainanti" può essere fornita dalla medesima impresa attraverso un’apposita attestazione.

Sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica

Esistono, però, molte casistiche su cui è opportuno fare ancora più attenzione. Pensiamo, ad esempio, ad un intervento di demolizione e ricostruzione sul quale si vuole beneficiare del bonus 110% sia per gli interventi di riduzione del rischio sismico (intervento trainante) che per l'istallazione del fotovoltaico e/o delle colonnine di ricarica.

Potrebbe capitare che a fine lavori strutturali si proceda con le asseverazioni previste dal D.M. n. 58/2017 e che si pensi che a SCIA ancora aperta sia ancora possibile utilizzare il bonus per l'istallazione del fotovoltaico e delle colonnine. In questo caso, con le asseverazioni del D.M. n. 58/2017 si certifica, come detto, la fine dei lavori trainanti con la conseguenza che i successivi interventi trainati uscirebbero fuori l'intervallo di tempo compreso tra la data di inizio e di fine lavori degli interventi "trainanti".

In questo caso occorre fare molta attenzione agli interventi trainati che dovranno essere eseguiti prima delle attestazioni finali previste per il sismabonus.

Tu che ne pensi? Scrivimi a redazione@lavoripubblici.it, sarò lieto di leggere le tue considerazioni.

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