Superbonus 110%: tutto sulle detrazioni fiscali del Decreto Rilancio

Guida al Superbonus 110%: cos’è, l’orizzonte temporale, a chi spetta e a chi no, gli interventi trainanti e trainati, i requisiti e le asseverazioni

di Redazione tecnica - 18/04/2021

Parlare delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) non è mai semplice. In realtà, ogni qual volta si deve trattare un argomento che fa intrecciare tra loro norme di natura tecnica e fiscale, complice un quadro normativo frammentato e l’assenza di un testo unico, la situazione è sempre complicata. E quando l’aliquota fiscale è così “importante” come quella prevista per il superbonus occorre fare la dovuta attenzione.

Il Superbonus 2021 e il quadro normativo

Questo articolo proverà a fare chiarezza su tutto quello che occorre sapere prima di valutare la possibilità di intervenire su un immobile utilizzando le detrazioni fiscali previste dall’art. 119 del D.L. n. 34/2021. E per farlo non si può non partire dal quadro normativo completo.

La norma di rango primario che ha previsto nel nostro ordinamento è il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dal Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021).

In particolare, da analizzare e comprendere bene sono gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, la cui versione aggiornata e coordinata può essere scaricata qui.

La norma di rango primario ha dovuto attendere alcuni provvedimenti attuativi prima di essere operativa. Tali provvedimenti sono:

  • il Decreto MiSE 6 agosto 2020 recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus” (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246) - c.d. Decreto Requisiti tecnici;
  • il Decreto MiSE 6 agosto 2020 recante “Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus” (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246) - c.d. Decreto Asseverazioni;
  • il Decreto MIT 6 agosto 2020, n. 329 recante “Modifica al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, recante “Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati””;
  • il Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”;
  • il Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2020, prot. 326047 recante “Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione”;
  • la Guida Agenzia delle Entrate - Superbonus 110% - ed. Febbraio 2021 recante “Detrazioni per interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico, colonnine di ricarica di veicoli elettrici, eliminazione delle barriere architettoniche”;
  • il Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2020, prot. 49885 recante “Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017”;
  • il Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 22 febbraio 2021, prot. 51374 recante “Proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020”;
  • il Provvedimento Agenzia delle Entrate 30 marzo 2021, n. 83933 recante “Ulteriore proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020”.

Oltre a questi provvedimenti, è anche necessario conoscere alcune delle norme che a vario titolo interessano l'argomento, tra le quali:

  • il Decreto MIT febbraio 2017, n. 58 recante “Sismabonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati”;
  • il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (Gazzetta Ufficiale 20/10/2001, n. 245 - S.O. n. 239);
  • il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” (Gazzetta Ufficiale 31/12/1986, n. 302 - S.O. n. 126);
  • il Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63 recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale”, convertito con modificazioni dalla Legge 03/08/2013, n. 90;
  • il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (Gazzetta Ufficiale 24/02/2004, n. 45 - S.O. n. 28);
  • il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Gazzetta Ufficiale 30/04/2008, n. 101 - S.O. n. 108);
  • il Decreto MEF 18 febbraio 1998, n. 41 recante “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia” (Gazzetta Ufficiale 13/03/1998, n. 60)

Il Superbonus 2021: cos’è e orizzonte temporale

Dopo aver chiaro il quadro di norme che intervengono su questa detrazione fiscale, è possibile definire questo bonus fiscale. Si tratta di una detrazione fiscale del 110% da applicarsi alle spese sostenute per alcuni interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.

Allo stato attuale la detrazione si può applicare alle spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La Legge di Bilancio 2021 ha esteso questo orizzonte temporale ma questa proroga è ancora in attesa di conferma da parte Consiglio dell’Unione europea (Legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 74). Se questa proroga dovesse essere confermata, allora le spese potranno essere sostenute anche fino al 30 giugno 2022 con alcune eccezioni:

  • per gli IACP, in riferimento agli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus 110%), le spese devono essere sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo;
  • per gli IACP che alla data del 31 dicembre 2022 abbiano effettuato lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
  • per i condomini che alla data del 30 giugno 2022 abbiano effettuato lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Superbonus 110%: a chi spetta

Prima di definire i soggetti che possono fruire del bonus 110% è bene chiarire subito che questa detrazione può essere utilizzata solo sugli immobili residenziali ad esclusione delle seguenti categorie catastali:

  • A/1 - Abitazioni di tipo signorile;
  • A/8 - Abitazioni in ville;
  • A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Ciò premesso, possono utilizzare la detrazione fiscali solo i seguenti beneficiari:

  • i condomini;
  • gli edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate;
  • le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
  • gli istituti autonomi case popolari (IACP);
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Superbonus 110%: gli interventi trainanti e trainati

Come detto in premessa, il Decreto Rilancio prevede due tipologie di intervento che accedono, al rispetto di determinati requisiti, al superbonus 110%. Tali interventi, cosiddetti trainanti, sono;

  • alcuni interventi di riqualificazione energetica specificatamente definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 119, comma 1 del Decreto Rilancio;
  • gli interventi di riduzione del rischio sismico previsti all’art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio che a sua volta fa riferimento agli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Gli interventi trainanti di riqualificazione energetica sono:

  • l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico) compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
  • gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;

Esiste poi una seconda tipologia di interventi, cosiddetti trainati, che accedono al bonus % solo se realizzati congiuntamente ad uno degli interventi trainanti. In particolare, gli interventi trainanti di riqualificazione energetica possono trainare i seguenti interventi:

  • gli interventi di abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni,
  • l’efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

La realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (di efficienza energetica o riduzione del rischio sismico) consente di portare in detrazione fiscale al 110% altre spese, sempre se effettuate congiuntamente, relative a:

  • installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

La realizzazione del solo intervento trainante di riduzione del rischio sismico consente l'accesso al superbonus, a condizione che sia eseguita congiuntamente, anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Superbonus 110%: i requisiti

Il decreto Rilancio prevede il rispetto di alcuni requisiti minimi che possono essere così riassunti:

  • nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate (c.d. cappotto termico), è necessario l'utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
  • per tutti gli interventi di miglioramento energetico:
    • il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto Requisiti tecnici del MiSE;
    • garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
    • redigere l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.
  • per gli interventi di miglioramento sismico l’obbligo di realizzare l’intervento su un edificio ubicato in una zona a rischio sismico 1, 2 o 3 (escluse le zone 4).

Superbonus 110%: le opzioni alternative

L'art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. sconto in fattura), fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare (c.d. cessione del credito), con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Le opzioni possono essere esercitate in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento

Per poter optare per una delle due opzioni è previsto che il contribuente sia in possesso del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus. Il visto di conformità attesta, dunque, sulla base alla documentazione prodotta dal contribuente afferente l’intervento, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. I soggetti che rilasciano il visto di conformità devono anche verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati, in quanto obbligatorie.

Superbonus 110%: l’asseverazione per gli interventi di risparmio energetico

Per quanto concerne gli interventi di riqualificazione energetica (art. 119, commi 1, 2 e 3 del Decreto Rilancio), i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti minimi e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (asseverazione tecnica). Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

In allegato al Decreto Asseverazioni sono riportati due modelli di asseverazione utilizzabili per il fine lavori o per gli stati di avanzamento lavori.

L’asseverazione va fatta a fine lavori oppure in corso d’opera al 30% e al 60% dei lavori realizzati. Deve essere redatta da un tecnico abilitato ed inviata all’Enea tramite la piattaforma dedicata https://detrazionifiscali.enea.it/

Il tecnico abilitato che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

  • i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui «Prezzi informativi dell’edilizia» edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
  • nel caso in cui i suddetti prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore, indicati nell’Allegato I al Decreto Asseverazioni. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione.

Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al Decreto Asseverazioni.

Qualora la verifica evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi indicati in relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal Decreto Asseverazioni.

Superbonus 110%: l’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico

Per la fruizione delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riduzione del rischio sismico sono previsti una serie di adempimenti tra i quali l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati (la c.d. Asseverazione tecnica).

Tale asseverazione tecnica è stata prevista all’interno dell’art. 16, comma 1-quater del D.L. n. 63/2013 e definita per la prima volta dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 recante «Sismabonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati».

Superbonus 110%: il calcolo dei limiti di spesa

Come più volte chiarito in questi mesi dall’Agenzia delle Entrate, per il calcolo dei limiti di spesa per gli interventi che comportino l'accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Ciò implica, in sostanza, che va valorizzata la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell'applicazione delle predette detrazioni.

Da ricordare che in caso di demolizione e ricostruzione, le spese sostenute per il cappotto termico, la sostituzione dell'impianto di climatizzazione e la riduzione del rischio sismico, possono essere portate in detrazione solo per la parte esistente e non per l'ampliamento volumetrico. Cosa diversa, invece, per il fotovoltaico che può riguardare anche la parte ampliata e quindi di nuova costruzione.

La detrazione per gli interventi di isolamento termico (art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:

  • a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

N.B. nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8x40.000 + 2x30.000=380.000 euro.

La detrazione spettante per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti(art. 119, comma 1, lettera b) del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:

  • a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

N.B. nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8x20.000 + 2x15.000=190.000 euro.

La detrazione spettante per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (art. 119, comma 1, lettera c) del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%), la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.

Discorso a parte va fatto per i limiti di spesa relativi agli interventi trainati. Infatti, per quelli di efficienza energetica si rimanda alla legislazione vigente.

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