Superbonus 110% e unifamiliari: come funzionano scadenza e sconto in fattura?

L'intervista al dott. Nicola Forte, uno dei maggiori esperti in Italia sul Superbonus 110%, sul funzionamento della scadenza per le unifamiliari e l'utilizzo dello sconto in fattura

di Gianluca Oreto - 05/07/2022

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), il legislatore ha ritenuto utile offrire più tempo per completare gli interventi di superbonus 110% realizzati sugli edifici unifamiliari, erroneamente chiamati "villette".

Superbonus 110%: le scadenze

Per risalire all'orizzonte temporale di fruizione del bonus 110%, è necessario ricostruire il quadro normativo composto dai seguenti commi dell'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio):

  • comma 1 - interventi di riqualificazione energetica realizzati da tutti i soggetti beneficiari: spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022;
  • comma 3-bis - interventi realizzati da IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa: spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023;
  • comma 4 - interventi di riduzione del rischio sismico realizzati da tutti i soggetti beneficiari: spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022;
  • comma 8-bis - eccezioni per condomini, edifici plurifamiliari e unifamiliari, IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • comma 8-ter - interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici: spese sostenute entro il 31 dicembre 2025;
  • comma 8-quater - gli interventi trainati seguono l'orizzonte temporale dei trainanti.

Dalla ricostruzione delle scadenze è possibile desumere complessivamente le seguenti scadenze (cliccare l'immagine per ingrandirla):

Superbonus 110%: la scadenza per le unifamiliari

Concentriamoci adesso sulla scadenza prevista per gli edifici unifamiliari al comma 8-bis che prevede:

"Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo".

Relativamente a questi soggetti beneficiari, si pone una problematica di non poco conto. Alla scadenza generale del 30 giugno 2022, il legislatore ha previsto che se entro il 30 settembre 2022 si completa il 30% del SAL complessivo, è possibile portare in detrazione anche le spese sostenute fino al 30 dicembre 2022.

Diversamente, nel caso in cui (per tanti motivi) non si riesca a raggiungere il 30% entro il 30 settembre 2022, cosa accade alle spese sostenute dopo l'1 luglio? Ne ho parlato con il dott. Nicola Forte, Dottore Commercialista e Revisore Legale ma soprattutto uno dei maggiori esperti in Italia sul Superbonus 110%.

Bonus edilizi e principio di cassa

D. Nei principali bonus edilizi vige il principio di cassa. Ci spieghi meglio in cosa consiste.

Il principio di cassa vuole significare che le spese possono essere considerate in detrazione solo nell’anno in cui sono state effettivamente pagate.  In buona sostanza non è sufficiente la materiale esecuzione dell’intervento edilizio, ma è necessario che sia stato effettuato il pagamento per il tramite del bonifico “parlante”.  Ciò a condizione che il committente non abbia beneficiato del c.d. “sconto in fattura”. In questo caso non viene materialmente effettuato alcun pagamento (se lo sconto è integrale).

Superbonus 110% e unifamiliari: il SAL al 30 settembre 2022

D. Entriamo nel dettaglio delle unifamiliari, se non si riesce a raggiungere il 30% entro il 30 settembre 2022, cosa accade alle spese sostenute dopo l'1 luglio?

In questo caso non sarà possibile fruire del Superbonus, ma non si perde completamente il diritto alla detrazione. Sarà possibile fruire delle minori detrazioni comunque in vigore fino al 31 dicembre 2024. Ad esempio, in presenza di tutti i presupposti di legge sarà possibile fruire della detrazione del 50 per cento prevista per la sostituzione degli infissi o della detrazione del 65 per cento per gli altri interventi di tipo energetico.

Superbonus 110%: sostenimento della spese e SAL

D. Chi avesse voluto mettersi "al riparo" dal vincolo del 30% al 30/09/2022, avrebbe potuto sostenere tutte le spese prima del 30/06/2022 senza aver neanche iniziato i lavori? In questo caso avrebbe potuto utilizzare le opzioni alternative o sarebbe stato necessario il pagamento diretto della fattura?

In linea di principio, nell’ipotesi di pagamento diretto sarebbe stato possibile fruire della detrazione del 110 per cento “cristallizzando” il vantaggio fiscale. Infatti, come detto, assume rilevanza il principio di cassa. Per lo sconto in fattura il discorso è leggermente diverso. Infatti, tale beneficio è subordinato all’attestazione del tecnico incaricato dell’avvenuta esecuzione dei lavori e tale circostanza non avrebbe potuto essere attestata entro il 30 giugno 2022.

L'utilizzo dello sconto in fattura a SAL

D. Più genericamente, è possibile sostenere delle spese di superbonus con sconto in fattura senza aver raggiunto un SAL minimo del 30%?

Non è possibile. Il riconoscimento dello sconto in fattura richiede il raggiungimento della percentuale minima del 30 per cento. Solo in tale ipotesi, a seguito del raggiungimento di tale percentuale minima, è possibile iniziare ad avvalersi del beneficio.

L'attuale formulazione del comma 8-bis

D. Vuole darci un commento all'attuale formulazione del primo periodo del comma 8-bis?

La norma, come spesse accade non è un capolavoro di chiarezza, ma questo è un problema più generale di tecnica legislativa. D’altra parte, non è possibile che una norma sia chiara dopo aver subito più di quindici modifiche in circa due anni. In ogni caso, se entro il 30 settembre prossimo gli interventi effettuati sugli immobili unifamiliari avranno raggiunto almeno la percentuale di avanzamento del 30 per cento, saranno detraibili le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.  In tale ipotesi troverà applicazione la proroga del beneficio. Ciò indipendentemente dalla data del titolo edilizio e quindi anche per le CILAS recanti data dopo il 30 giugno 20220. Invece, laddove non sia raggiunta tale percentuale, l’agevolazione sarà scaduta il 30 giugno scorso. Pertanto, tutte le spese sostenute dopo tale data daranno diritto alle minori detrazioni (ad esempio 65 e 50 per cento).

Ringrazio il dott. Nicola Forte per il prezioso contributo e lascio come sempre a voi ogni commento.

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