Superbonus 110%, visto di conformità e asseverazione costi: oops nuovo errore del Fisco

La nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate sul decreto anti-frode contiene un errore nella tabella riepilogativa

di Redazione tecnica - 30/11/2021

Superbonus 110% e altri bonus fiscali: nell'ultimo anno e mezzo, dopo aver letto tutta la normativa, circolare, risoluzioni, risposte e FAQ dell'Agenzia delle Entrate, dell'Enea, del MEF e del Parlamento (a proposito un unico ente a cui affidare il compito di coordinare le risposte quando sarà previsto?), uno degli aspetti peggiori del sistema messo a punto per la fruizione delle agevolazioni fiscali del 110% è una sorta di pressappochismo di chi dovrebbe fare molta attenzione alle virgole, onde evitare di creare ulteriori dubbi su una materia molto importante (come lo è il superbonus 110%).

Superbonus 110% e altri bonus edilizi: la nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, dopo la pubblicazione del Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode) e delle sue prime FAQ (anche queste non esenti da errori grossolani), ha pubblicato la circolare 29 nevembre 2021, n. 16/E ad oggetto “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche - Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157” che dopo la premessa normativa contiene i seguenti pararafi e sottoparagrafi:

1. Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi

  • 1.1. Superbonus
  • 1.1.1. Visto di conformità
  • 1.1.1.1. - Ambito di applicazione temporale
  • 1.1.2. Asseverazione
  • 1.1.3. Cessione delle rate residue di detrazione non fruite
  • 1.2. Bonus diversi dal Superbonus
  • 1.2.1. Visto di conformità
  • 1.2.2. Attestazione della congruità delle spese
  • 1.2.3. Ambito di applicazione temporale
  • 1.2.4. Cessione delle rate residue di detrazione non fruite
  • 1.3. Tabella riepilogativa

2. Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi

Nuovi scenari nel variegato mondo dei bonus e superbonus

Con la pubblicazione del Decreto anti-frode dal 12 novembre 2021 si sono aperti nuovi scenari nel variegato mondo dei bonus fiscali e del superbonus nell’edilizia privata. In particolare, a partire appunto dal 12 novembre:

  • è diventato obbligatorio il visto di conformità anche nel caso di utilizzazione in dichiarazione dei redditi per il cosiddetto “Superbonus” e nel caso di cessione del credito o di sconto in fattura nel caso di bonus diversi dal Superbonus (art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio);
  • è diventata obbligatoria anche l'attestazione della congruità delle spese anche per tutti i bonus diversi dal Superbonus.

OOPS!  Un errore nella tabella dell’Agenzia delle Entrate

Aspetto molto importante è che tali obblighi sono vigenti a partire dal 12 novembre 2021 e lo ha confermato la stessa Agenzia delle Entrate nelle sue FAQ, salvo commettere un errore (orrore) molto evidente al paragrafo 1.3 della nuova circolare in cui ha inserito per comodità di lettura una tabella riepilogativa dei nuovi obblighi inserendo quelli "Prima del 12/11/2021" e quelli "Dopo il 12/11/2021". Dove sta l'errore? Chi si occupa di lavori pubblici ma anche di edilizia sa bene quanto le date abbiano un valore molto importante. L'Agenzia delle Entrate nella sua tabella lascia scoperta la data del 12/11/2021:

Volendo fare un check normativo alla circolare dell'Agenzia delle Entrate, la corretta identificazone delle colonne deve essere “Prima del 12/11/2021” e “Dal 12/11/2021” o, in alternativa “Fino all’11/11/2021” e “Dal 12/11/2021". Lana caprina? non tanto. Consigliamo al Fisco di sostituire la tabella con la seguente:

Tabella AdE

Visto di conformità nel Superbonus

In materia di Superbonus, una novità riguarda il visto di conformità sui dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti dell’agevolazione. Il decreto, infatti, ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza. La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore di Decreto anti-frodi: questo criterio temporale vale per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, ma anche, spiega la circolare, anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza. Con una eccezione, però: il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). Niente visto di conformità ad hoc per il Superbonus anche quando sussiste il visto di conformità sull’intera dichiarazione già richiesto in alcune circostanze. La circolare specifica, infine, che le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

Attestazione della congruità delle spese nel Superbonus

Con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 157/2021 nulla cambia relativamente all’attestazione della congruità delle spese in quanto l’attestazione stessa era prevista anche prima del 12/11/2021

Le novità per gli altri bonus

Per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. L’attestazione che deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati, certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi. L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021. Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese. Inoltre, come già spiegato nelle faq pubblicate il 22 novembre 2021, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate.

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