Superbonus 90-110%: in Gazzetta Ufficiale le deroghe della Legge di Bilancio 2023

In Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 con le deroghe per utilizzare il superbonus 110% sulle spese sostenute nel 2023

di Redazione tecnica - 30/12/2022

In anticipo rispetto al solito è stata pubblicata sul S.O. n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2008 la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” che conferma le deroghe alla rimodulazione del superbonus sulle spese sostenute nel 2023 da condomini, edifici plurifamiliari mono-proprietario ed interventi di demolizione e ricostruzione.

Superbonus 110%: le deroghe in legge di Bilancio 2023

Era nell'aria sin dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater) e alla fine la scelta del Parlamento (ma soprattutto del Governo) è stata quella di anticipare in Legge di Bilancio 2023 le deroghe previste per l'utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) di cui all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Benché le aspettative fossero diverse (più tempo per la presentazione della CILAS e migliore formulazione delle deroghe), alla fine ha prevalso la voglia del Governo di mettere fine al superbonus, limitando notevolmente le possibilità di utilizzo della detrazione con aliquota maggiorata al 110%.

Una limitazione che non considera minimamente le tempistiche necessarie per la cantierizzazione degli interventi di superbonus che, soprattutto quando di mezzo ci sono i condomini, prevedono diversi mesi di assemblee, scelte dei professionisti, progetti, approvazioni ed, infine, la scelta delle imprese.

Superbonus 110%: delibera di esecuzione lavori e CILAS

La scelta è stata quella di bloccare il superbonus 110% limitandone l'utilizzo in funzione:

  • della data della delibera assembleare per l'approvazione dell'esecuzione dei lavori, su cui non ci sono però chiare indicazioni;
  • della data di presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS) o dell'istanza necessaria in caso di interventi di demolizione e ricostruzione.

L'aliquota maggiorata al 110% potrà, infatti, essere utilizzata unicamente dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettere a) e d-bis) del Decreto Rilancio, ovvero:

  • dai condomini o assimilati tali per la presenza di parti comuni di cui all'art. 1117 del codice civile;
  • dalle persone fisiche proprietarie e comproprietarie con altre persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate;
  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (con possibilità di utilizzare il bonus 110% fino al 31 dicembre 2025 se in possesso dei requisiti di cui all'art. 119, comma 10-bis del Decreto Rilancio).

Superbonus 110% per i condomini

Nel caso di condomini o assimilati tali, per prima cosa si dovrà capire quando è stata approvata la delibera di esecuzione dei lavori (su cui sarà necessario un intervento chiarificatore che ne delinei i contenuti):

  • se la data di approvazione risulta essere antecedente a quella di entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater (entrato in vigore il 19 novembre 2022), allora presentando la CILAS entro il 31 dicembre 2022 si potrà bloccare il bonus 110% sulle spese sostenute per tutto il 2023;
  • se la data di approvazione risulta essere compresa tra quella di entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater (entrato in vigore il 19 novembre 2022) e il 24 novembre 2022 (compreso), allora per utilizzare il bonus 110% sulle spese sostenute per tutto il 2023 la CILAS dovrà essere stata presentata entro il 25 novembre 2022.

Da ricordare che la data di approvazione della delibera di esecuzione dei lavori dovrà essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

  • dall'amministratore del condominio;
  • nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea.

Superbonus 110% per gli edifici monoproprietario

Per quanto riguarda gli interventi realizzati dalle persone fisiche proprietarie e comproprietarie con altre persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, vale quanto già previsto dal Decreto Aiuti-quater. Per bloccare il superbonus 110%, la CILAS dovrà risultare presentata entro il 25 novembre 2022.

Superbonus per gli interventi di demolizione e ricostruzione

Relativamente agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, il bonus 110% è confermato anche per il 2023 nel caso di presentazione dell'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo entro il 31 dicembre 2022.

Superbonus per Onlus, ApS e AdV

Considerato poi quanto prevede l'art. 9, comma 1, lettera c) del Decreto Aiuti-quater (attualmente in vigore e su cui non sono previste modifiche in sede di conversione), per quanto riguarda gli interventi effettuati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio in possesso delle dei seguenti requisiti:

  • svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito (il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore del Decreto Rilacio);

questi possono utilizzare il bonus 110% fino al 31 dicembre 2025.

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