Superbonus 90% e contributo a fondo perduto: ecco il provvedimento del Fisco

Dall’Agenzia delle Entrate il provvedimento con contenuto, modalità e termini di presentazione dell’istanza per il contributo a fondo perduto. Domande dal 2 al 31 ottobre 2023

di Redazione tecnica - 23/09/2023

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del MEF 31 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha previsto l’ultimo tassello necessario per utilizzare il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater) destinato ai soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali stabilite dall'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del D.L. n. 34/2020, in relazione agli interventi specificati allo stesso comma 8-bis, primo e terzo periodo.

Contributo a fondo perduto: il provvedimento del Fisco

Ricordiamo che l’art. 9, comma 3, del Decreto Aiuti-quater ha inserito al comma 8-bis, art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), il seguente periodo:

Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) , la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8 -bis .1, non superiore a 15.000 euro”.

Con il Provvedimento 22 settembre 2023, prot. 332648 l’Agenzia delle Entrate ha definito le istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi detraibili al 90%, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre di quest’anno su immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali. Si tratta del contributo riservato ai proprietari (o titolari di altro diritto di godimento) con reddito non superiore a 15mila euro, introdotto dal Dl aiuti-quater con riguardo al 10% di spese non agevolate.

Il nuovo provvedimento del Fisco definisce i termini e le modalità per l’invio della domanda che andrà presentata dal 2 al 31 ottobre tramite una procedura web che sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, direttamente dal richiedente o tramite un intermediario.

I beneficiari

L’agevolazione è riservata alle persone fisiche che nel 2022 hanno avuto un reddito di riferimento, calcolato sulla base dei criteri introdotti dal Dl aiuti-quater, non superiore a 15mila euro, titolari di diritto di proprietà (o di diritto reale di godimento) sull’immobile che è stato oggetto di interventi edilizi che beneficiano della detrazione del 90%. Inoltre, l’unità immobiliare oggetto degli interventi deve essere adibita ad abitazione principale del richiedente. Il provvedimento annovera fra i beneficiari dell’agevolazione anche gli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile, in relazione agli interventi sostenuti dal de cuius.

Come presentare domanda

L’istanza può essere presentata dal 2 al 31 ottobre 2023, anche tramite un intermediario abilitato alla consultazione del Cassetto fiscale, esclusivamente via web attraverso una procedura che sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia dell’Entrate. Il modello di domanda, pubblicato oggi, prevede che il richiedente dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’erogazione del contributo e che indichi, tra l’altro, il proprio codice fiscale (o del de cuius in caso di erede) e l’iban del suo conto corrente. Alla presentazione dell’istanza sarà rilasciata una prima ricevuta che comunica la presa in carico dell’istanza cui seguirà comunicazione dell’esito della richiesta.

L’ammontare del contributo

Base per il calcolo della misura del contributo è il quantum di spesa rimasto a carico del richiedente su un massimo di spesa agevolabile sostenuta pari a 96mila euro. L’ammontare del contributo richiesto, quindi, sarà pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600 euro. La misura del bonus riconosciuto sarà determinata in base al numero di domande presentate: le risorse finanziarie, pari a 20 milioni di euro (articolo 9, comma 3, del Dl n.176/2022) saranno infatti ripartite in base al rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti. La percentuale di ripartizione sarà comunicata, con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro il 30 novembre 2023.

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