Superbonus e Bonus edilizi: ecco la proroga per la comunicazione di sconto e cessione del credito

Dall’Agenzia delle Entrate il provvedimento che proroga il termine per l’invio della comunicazione delle opzioni alternative (sconto e cessione) di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio

22/02/2024

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato la proroga dei termini ordinari previsti per l’invio delle comunicazioni della scelta delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Sconto in fattura e cessione del credito

Ricordiamo che i termini ordinari e le modalità per comunicare al Fisco la scelta delle opzioni erano state definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, come modificato dal provvedimento prot. n. 202205 del 10 giugno 2022.

Arriva adesso dall’Agenzia delle Entrate il nuovo provvedimento del Direttore prot. n. 53159 del 22 febbraio 2024, mediante il quale viene prorogato il termine di invio delle comunicazioni delle opzioni relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022, sono prorogati al 4 aprile 2024.

Ricordiamo che l’art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto che per gli interventi edilizi che danno diritto al Superbonus, nonché per alcuni di quelli “minori”, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Comunicazione al Fisco: la proroga

Il comma 12 dell’art. 119 e il comma 7 dell’art. 121 del Decreto Rilancio prevedono che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative delle disposizioni in commento, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi esclusivamente in via telematica.

Con i due citati provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate era stata fissata al 16 marzo di ogni la scadenza per inviare la comunicazione della scelta delle opzioni alternative. Al fine di consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un maggiore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni, con il nuovo provvedimento il Fisco ha disposto che le stesse possano essere inviate entro il 4 aprile 2024, relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

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