Superbonus e bonus edilizi: occhio all'indicazione del CCNL nelle fatture

Cosa succede se l'impresa esecutrice di lavori di importo superiore ai 70mila euro non indica in fattura il contratto collettivo applicato? Ecco la risposta del Fisco

di Redazione tecnica - 29/10/2023

Con il comma 43 bis dell’art. 1 della legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022), è stato previsto che nel caso di lavori edilizi di importo superiore a 70mila euro, l’impresa esecutrice degli interventi indichi anche nelle fatture emesse il contratto collettivo applicato. Cosa succede se questo adempimento non viene assolto? Si rischia di vedersi negato il visto di conformità e quindi il diritto alle detrazioni per le spese sostenute?

Bonus edilizi e indicazione del CCNL in fattura: chiarimenti dal Fisco

Ne parla Fisco Oggi in risposta a un contribuente, nel cui condominio erano stati realizzati lavori per un importo superiore alla soglia prevista dalla norma e per i quali l’impresa aveva emesso delle fatture senza inserire la specifica dicitura.

In particolare, la normativa prevede che per i lavori edili, come definiti dall’allegato X al d.Lgs. n. 81/2008, (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro), di importo complessivo superiore a 70mila euro e avviati a partire dal 28 maggio 2022, si applicano le detrazioni se gli interventi vengono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Come precisato anche nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27 maggio 2022, n. 19/E, le disposizioni si applicano ai contribuenti che fruiscono direttamente in dichiarazione dei redditi o che optano per le alternative alla fruizione diretta delle seguenti agevolazioni:

  • Superbonus, previsto dall’articolo 119;
  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR;
  • efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge di bilancio 2020;
  • installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui all’articolo 119, commi 5 e 6 del D.L. n. 34/2020;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16- ter del D.L. n. 63/2013;
  • detrazione per le spese sostenute per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, prevista dall’articolo 119-ter del D.L. n. 34/2020;
  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, previsto dall’articolo 120 del D.L. n. 34 del 2020;
  • Bonus mobili, previsto dall’articolo 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, con riferimento ai presupposti interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR46;
  • Bonus verde, previsto dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il contratto collettivo applicato deve essere indicato nel contratto di prestazione d’opera o di appalto che contiene l’atto di affidamento dei lavori, e riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione degli stessi.

Mancata indicazione del CCNL in fattura: i rimedi

La stessa Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27 maggio 2022, n. 19/E, ha precisato che “La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori - comunque obbligatoria ai sensi del richiamato comma 43-bis - non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento”.

Quindi, se in una fattura non è presente l’indicazione del CCNL, in sede di richiesta del visto di conformità (o su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria), il contribuente dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa con la quale si attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla stessa fattura.

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