Superbonus, bonus edilizi e scadenze: le responsabilità dei professionisti

Cosa succede se un cliente “dormiente” sollecita il deposito della CILAS a ridosso della scadenza prevista? Si configura un'ipotesi di richiesta danni in caso di perdita delle agevolazioni fiscali?

di Cristian Angeli - 13/01/2023

Con il susseguirsi delle modifiche normative e delle diverse scadenze che, giorno per giorno, sono susseguite dall’introduzione delle agevolazioni fiscali in ambito edilizio, spesso i Professionisti si sono dovuti confrontare con l’atteggiamento altalenante dei propri clienti.

Scadenze Superbonus e bonus edilizi: la responsabilità dei professionisti

Le maggiori problematiche normative e interpretative, ormai è noto a tutti, hanno riguardato il Superbonus per il quale, ad oggi, è in vigore il sistema di eccezioni previsto all'art. 1, comma 894 della Legge di Bilancio 2023 che ne consente l’utilizzo:

  • alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, proprietarie o comproprietarie di edifici da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate, che abbiano presentato la CILAS entro il 25 dicembre 2022;
  • ai condomini o assimilati tali che:
    • entro il 18 novembre 2022 abbiano deliberato l'approvazione dell'esecuzione dei lavori ed entro il 31 dicembre 2022 abbiano presentato la CILAS;
    • tra il 19 e il 24 novembre 2022 abbiano deliberato l'approvazione dell'esecuzione dei lavori ed entro il 25 novembre 2022 abbiano presentato la CILAS;
  • agli interventi di demolizione e ricostruzione con istanza per l'acquisizione del titolo presentata entro il 31 dicembre 2022.

Un reticolo di scadenze che, se disattese, determinano la perdita irreversibile del Superbonus.

È giusto quindi chiedersi quali siano le responsabilità professionali che possono configurarsi nel caso in cui un cliente “dormiente” dovesse svegliarsi a ridosso di una delle scadenze facendo forza su un incarico conferito in precedenza.

Ipotizziamo che il 27 dicembre scorso Tizio, cliente che non si palesava da mesi, abbia scritto a Caio, il proprio tecnico, sollecitando il deposito della Cilas entro il 31 dicembre. Se Caio non fosse riuscito nella presentazione, per ovvi motivi di ordine organizzativo, potrebbe essere chiamare a rispondere dei danni?

L’importanza del contratto nelle prestazioni professionali

Nessuno si sognerebbe mai di effettuare un intervento edilizio senza la sottoscrizione di un contratto di appalto. Nel caso del rapporto con i professionisti le cose, non si sa bene il perché, vengono gestite in modo diverso e quindi spesso capita che si operi senza la contrattualizzazione delle attività da espletare.

Tale aspetto appare invece fondamentale nel momento in cui dovessero succedere inconvenienti che possono portare ad ascrivere responsabilità.

Il rapporto tra professionista e committente viene ricondotto all’art. 2229 c.c., ovvero all’esercizio delle professioni intellettuali ed occorre prendere a riferimento la responsabilità contrattuale, tenendo presente il prevalente inquadramento nella categoria delle prestazioni di mezzi nonché il criterio della diligenza nell’esecuzione del mandato.

Prestazione di mezzi o di risultati?

Fino a qualche anno fa nessuno aveva mai posto in dubbio l’inquadramento della prestazione del professionista tecnico nella categoria – più leggera - delle prestazioni di mezzi. Tuttavia su questo argomento è intervenuta la corte di Cassazione nel 2005, statuendo che la responsabilità contrattuale del progettista e del direttore dei lavori “è regolata in base alle norme generali sull’inadempimento dei contratti e, per quanto siano applicabili, dalle norme sulla prestazione d’opera e sulle professioni intellettuali” arrivando a stabilire che “l'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria o di architettura, pur avendo per oggetto una prestazione d'opera intellettuale, costituisce un'obbligazione di risultato” (Cass. civ., Sez. Unite, 28/07/2005, n. 15781).

Quindi, secondo questa importante sentenza, i professionisti tecnici sono tenuti, nei limiti delle proprie competenze, a “garantire” al cliente il raggiungimento del risultato, che potrebbe essere ad esempio rappresentato dalla effettiva realizzazione di un cappotto o da un consolidamento strutturale.

Le pronunce di merito, però, continuano nella tradizionale distinzione tra obbligazione di mezzi e risultati, inquadrando la prestazione dei progettisti e direttori dei Lavori nella prima categoria, con un importante accento sulla diligenza nell’esecuzione della prestazione, in particolare in relazione al dovere di controllo e vigilanza che caratterizza il compito di tale figura.

Le responsabilità del professionista tecnico nelle prestazioni relative ai bonus fiscali

Venendo al punto di partenza, quali responsabilità possono configurarsi laddove un cliente “dormiente” dovesse svegliarsi a ridosso di una scadenza facendo forza su un incarico conferito in precedenza?

Il contratto è il punto di partenza. Occorre verificare qual era la prestazione dedotta e come era stata delineata.

In primo luogo sarà il cliente a dovere dimostrare che l’incarico conferito possa configurare l’obbligo di procedere con il deposito dei documenti, verificando l’esistenza di una clausola (o comunque di un impegno scritto, ad esempio una mail) relativa all’esecuzione di prestazioni legate alle scadenze dei bonus fiscali.

Del tipo “il professionista si impegna a depositare la documentazione progettuale, comprensiva di tutti gli allegati tecnici necessari, inderogabilmente entro la data di scadenza dei bonus fiscali, al fine di garantire al cliente la possibilità di beneficiarne…”

In tal caso, qualora la data di scadenza dovesse essere anticipata come avvenuto con gli ultimi provvedimenti normativi, al professionista che non la rispetta potrebbe essere contestato un inadempimento contrattuale.

Ma anche laddove il cliente dovesse dimostrare l’esistenza di tale assunto, occorrerà poi dare prova puntuale del danno subito, che non potrà consistere in una aleatoria perdita della chance di accedere al beneficio. È importante ricordare che quando si agisce in giudizio il danno deve essere provato in maniera specifica e supportato da documenti.

A tutela di entrambi i contraenti, pertanto, sarà fondamentale avere descritto con precisione nel contratto firmato le prestazioni, le scadenze e gli obiettivi che si volevano perseguire con il conferimento.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia
www.cristianangeli.it

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