Superbonus e bonus edilizi: stato dell'arte post Decreto Cessioni

Quadro sinottico degli interventi agevolati subordinati alle modifiche intervenute in materia di cessione del credito e lo sconto in fattura

di Donatella Salamita - 14/04/2023

L’entrata in vigore del decreto Legge n. 11 del 16/02/2023 dello scorso 17 febbraio si perfeziona con la conversione con modifiche apportata dalla Legge n. 38 dell’11/04/2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 85 di pari data, provvedimento intervenuto per emanare quelle misure ritenute urgenti dal legislatore in tema di “restrizione” dell’utilizzo della cessione del credito di cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), già fautore dell’avvio dell’agevolazione promossa per taluni interventi edilizi nella misura del 110% calcolata sulle spese sostenute.

Le modifiche alla cessione del credito

L’articolo 2 del D.L. n. 11/2023 “Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali” disciplina le due distinte casistiche mediante il sezionamento degli interventi e correlate spese per i quali non è più ammesso l’esercizio delle opzioni alternative alla più comune detrazione, lo sconto in fattura e la cessione del credito e viceversa. Vediamoli nel dettaglio ripercorrendo i precetti richiamanti nella norma ed in modo tale da avere un quadro sinottico che possa illustrare quanto vige.

Le eccezioni: i casi in cui è ammesso sconto in fattura e cessione del credito

Iniziamo da una data, il 17 febbraio 2023, più precisamente l’entrata in vigore del cd. “Decreto Blocca Cessioni”, pertanto ripercorriamo i requisiti occorrenti, e confermati con la legge di conversione, affinché sia ancora possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo della detrazione, la cui ripartizione avviene con rate di pari importo:

  • in cinque o in quattro anni per gli interventi aventi ad oggetto il Superbonus (con possibilità di scegliere la ripartizione in dieci anni per le spese sostenute nel 2022);
  • in dieci anni per gli interventi diversi dal Superbonus.

Gli interventi disciplinati dall’art.119 del Decreto Rilancio potranno fruire dello sconto in fattura e cessione del credito se alla data del 17/02/2023:

  • risulti presentata la CILA di cui al comma 13-ter, art. 119, D.L. n. 34/2020 allo sportello unico per l’edilizia o al protocollo nei comuni sprovvisti di SUE, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • risulti adottata la Delibera Assembleare avente ad oggetto l’approvazione dei lavori e presentata la CILA di cui al punto superiore. Si deve evidenziare che la delibera assembleare deve rispettare il dettato di cui al comma 9-bis, art.119, D.L. n. 34/2020, secondo il quale sia l’approvazione dei lavori, che l’adesione per le opzioni cessione del credito o sconto in fattura sono valide se “approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio”. Inoltre le medesime delibere assembleari se aventi ad oggetto l'imputazione ad uno o più condomini dell'intera spesa necessaria per i lavori deliberati sono valide se approvate con le medesime modalità sempreché i condomini ai quali imputate le spese esprimano parere favorevole.

Relativamente agli interventi di demolizione e ricostruzione, entro lo stesso termine, deve risultare presentata l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo edilizio.

Gli interventi diversi dal Superbonus potranno fruire dello sconto in fattura e cessione del credito se alla data del 17/02/2023:

  • per i lavori rientranti nel regime dell’attività edilizia libera, ovvero non subordinati a presentazione di alcuna documentazione, eccetto, però, occorra l’acquisizione di eventuali atti di assenso sarà necessaria:
    • la stipula del Contratto d’Appalto tra committente ed impresa e/o fornitore, avente data certa;
    • l'attestazione del cedente o committente, nonché del cessionario o prestatore, nelle casistiche in cui non ancora avvenuto pagamento degli acconti sui lavori, afferente la data in cui iniziate le opere e/o la data in cui stipulato il Contratto d’Appalto (l’attestazione viene resa dalle parti sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà ai sensi dell’art.47 del d.P.R. 445/2000);
  • la presentazione della Cila o del titolo abilitativo edilizio o dell’istanza per l’ottenimento del titolo edilizio laddove si tratti di interventi ad essi subordinati;

Le esclusioni: beneficiari che possono utilizzare sconto in fattura e cessione del credito

Indipendentemente dalle nuove disposizioni normative le opzioni alternative alla detrazione potranno essere utilizzate per gli interventi effettuati:

  • sugli immobili ricadenti nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (art.119, comma 8-ter, I periodo, Decreto Rilancio);
  • sugli immobili situati nella Regione Marche danneggiati dagli eventi meteorologici verificatesi a partire dal 15/09/2022 se dichiarato lo stato di emergenza con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 16/09/2022 (G.U. n.221 del 21/09/2022 e 19/10/2022, in G.U. n.255 del 31/10/2022);
  • dagli Istituti autonomi case popolari, I.A.C.P., ed enti aventi gli stessi scopi sociali se istituiti sotto forma di società e siano rispondenti ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" (art.119, comma 9, lett. c) D.L. n. 34/2020), se:
    • realizzano interventi su immobili destinati all’edilizia residenziale a loro appartenenti o gestiti per conto dei comuni;
  • dalle Cooperative di abitazione a proprietà indivisa (art.119, comma 9, lett. d) D.L. n. 34/2020), se:
    • realizzano interventi su edifici da loro posseduti o se assegnati in godimento ai propri soci;
  • dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 460/1997, le Organizzazioni di Volontariato (OdV) se iscritte nei registri di cui all’art. 6 della Legge n. 266/1991 e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) se iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome Trento e Bolzano previsti dall’art.7 della Legge n. 383/2000 (art. 119, comma 9, lett. d-bis) D.L. n. 34/2020), se ricorrono i requisiti di cui al comma 10-bis del medesimo art. 119, ovvero:
    • svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari ad assistenziali;
    • i membri del C.d.A. non percepiscano né compenso e né indennità, quest’ultimo aspetto, secondo il disposto del D.L. n. 11/2023 risulta soddisfatto se, a prescindere dai contenuti dello Statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova o attraverso Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, anche se vi abbiano rinunciato o se abbiano provveduto alla restituzione delle medesime somme;
    • posseggano immobili censiti catastalmente nelle categorie B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito regolarmente e preventivamente registrato.

I superiori requisiti dovranno, ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 11/2023 “sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o se precedente del sostenimento delle spese e permanere fino alla fine dell’ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione”.

Sconto in fattura e cessione del credito: termine dell’applicabilità

Escludendo le superiori eccezioni l’effettuazione dei seguenti interventi potrà essere portata in detrazione dal contribuente, in particolare trattasi di:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficientamento energetico;
  • riduzione rischio sismico e contestuale riqualificazione energetica;
  • fonti rinnovabili;
  • veicoli elettrici;
  • abbattimento barriere architettoniche.

Vediamoli secondo una elencazione.

Recupero del patrimonio edilizio:

  • interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia sulle parti comuni degli edifici a destinazione residenziale (art.3, c.1, lett. a, b, c e d - d.P.R.380/2001);
  • interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari e loro pertinenze, a prescindere dalla categoria catastale (art.3, c.1, lett. b, c e d - d.P.R.380/2001);
  • realizzazione autorimesse e/o posti auto pertinenziali, anche se a proprietà comune (art.16-bis, comma 1, lett. d - d.P.R. n. 917/1986).

Efficientamento energetico:

  • effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o sulle singole unità;
  • schermature solari di cui all’Allegato M al D. Lgs 311/2006;
  • sostituzione impianti esistenti con micro - cogeneratori, nel caso specifico se incanalanti al risparmio di energia primaria secondo le definizioni di cui all’Allegato III del D.M. 04/08/2011, pari almeno al 20%;
  • finestre comprensive di infissi, di schermature solari;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale:
    • o con impianti provvisti di caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto di cui al Reg. Del. (UE) 811/2013;
    • o con impianti provvisti di caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto di cui al Reg. Del. (UE) 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti nelle classi V, VI, o VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione;
    • o con impianti dotati di apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con la caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica e fabbricati per avere un funzionamento in abbinamento tra essi;
    • o con generatori d’aria calda a condensazione;
  • impianti di climatizzazione invernale costituiti da generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • interventi di riqualificazione energetica riguardanti le parti comuni degli edifici condominiali con incidenza maggiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
  • interventi di riqualificazione energetica riguardanti le parti comuni degli edifici condominiali finalizzati al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva, con conseguimento della qualità media di cui al D.M. 26/06/2015;
  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, compresi gli interventi per la coibentazione del tetto, che interessano l’involucro dell’edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Reg. Del. (UE) 811/2013, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche in abbinamento alla installazione degli impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, di cui ai commi 5 e 6 dell’art.119 d.L.34/2020, microcogenerazione o a collettori solari, sia negli edifici unifamiliari e nelle unità immobiliari dotate di accesso autonomo ed indipendenza funzionale, che negli edifici condominiali se installati impianti centralizzati;
  • allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente in sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti sia relativamente alle parti comuni dell’edificio, che agli edifici unifamiliari ed alle u.i. con accesso autonomo ed indipendenza funzionale ricadenti nei comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione 2014/2147 e 2015/2013;
  • installazione di caldaie a biomassa in sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti negli edifici unifamiliari e nelle u.i. dotate di accesso autonomo ed indipendenza funzionale ricadenti nelle aree non metanizzate, sempreché non non interessate dalle procedure di infrazione 2014/2147 e 2015/2013 (art. 14 D.L. n. 63/2013 ed art. 1 commi 1 e 2 art. 119 D.L. n. 34/2020).

Riduzione rischio sismico e contestuale riqualificazione energetica:

  • effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, con conseguimento del miglioramento di una o di due classi di rischio sismico (art.14 d.L. 63/2013);
  • adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione; (art.16-bis, c.1, lett. i) d.P.R. 917/1986), le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore del d.L.63/2013, o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, da cui derivino riduzione di una o di due classi di rischio sismico (art.16 d.L. 63/2013 ed art.119 c.4 d.L. 34/2020);
  • interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici effettuati da imprese di costruzione o di ristrutturazione, anche con variazione volumetrica rispetto al preesistente fabbricato dove con censito dalle norme urbanistiche vigenti, con alienazione delle unità immobiliari nel termine di mesi trenta dalla data di ultimazione dei lavori (art.16 d.L. 63/2013 ed art.119 c.4 d.L. 34/2020).

Fonti rinnovabili:

  • installazione degli impianti fotovoltaici, anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento dei risparmi energetici (art.16-bis, c.1, lett. h d.P.R. 917/1986);
  • installazione degli impianti fotovoltaici, connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art.1, c.1, lett. a), b) c) e d) d.P.R 412/1993, installati anche su strutture di pertinenza degli edifici ed installazione, contestuale o successiva, dei sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti solari fotovoltaici (art.119, c.mi 5 e 6 d.L. 34/2020).

Veicoli elettrici

  • installazione infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, fino ad un massimo di 7 kw, dotate di uno o più punti di ricarica aventi potenza standard non accessibili al pubblico (art. 16-ter D.L. n. 63/2013 ed art. 119 comma 8 D.L. n. 34/2020).

Abbattimento barriere architettoniche

  • interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (art. 16-bis, comma 1 lettera e) d.P.R. n. 917/1986 ed art. 119, commi 2 e 4, D.L. n. 34/2020);
  • interventi direttamente finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici esistenti, compresa l’automazione degli impianti, la sostituzione dell’impianto, smaltimento e bonifica materiali ed impianto sostituito, nel rispetto dei requisiti di cui al D.M. 236/1989 (art.119-ter D.L. n. 34/2020).
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