Superbonus e bonus edilizi: stop a sconto in fattura, cessione del credito e remissione in bonis

Un nuovo provvedimento d’urgenza del Governo mette la parola fine a sconto in fattura, cessione del credito e remissione in bonis, e prevede un nuovo sistema sanzionatorio

di Redazione tecnica - 27/03/2024

Nessuno fino a ieri pomeriggio si sarebbe aspettato un nuovo intervento del Governo sul superbonus. Eppure, a distanza di poche settimane dalla Legge 22 febbraio 2024, n.17, di conversione del Decreto Legge n. 212/2023, sta per approdare in Gazzetta Ufficiale un nuovo provvedimento d’urgenza che modificherà pesantemente il regime previsto per gli ultimi due anni di superbonus e per l’ultimo anno delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

Stop a sconto in fattura e cessione del credito

Non sono bastate le limitazioni previste prima dal D.L. n. 11/2023 e poi dal D.L. n. 212/2023. Alla fine, numeri alla mano, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha deciso di utilizzare l’unica medicina utile per il suo mal di pancia: abolire definitivamente il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) che ancora residuava.

Dal giorno dopo l’entrata in vigore del nuovo Decreto Legge (ovvero la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) sarà messa la parola “fine” al meccanismo delle opzioni alternative di cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Una fine che evidentemente coinvolgerà e stravolgerà gli interventi non ancora avviati che, quindi, riguardano:

  • l’eliminazione delle barriere architettoniche con il bonus 75% di cui all’art. 119-ter del Decreto Rilancio;
  • gli interventi di superbonus nelle zone terremotate.

Stop alla remissione in bonis

Altra disposizione devastante è l’esclusione dell’istituto della remissione in bonis per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle opzioni alternative. Un istituto che avrebbe consentito di fare questa comunicazione al Fisco entro il 15 ottobre 2024 con il pagamento di una sanzione.

Ricordiamo che la remissione in bonis poteva essere richiesta da tutti i soggetti che avrebbero potuto avvalersi ancora di una delle opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura o cessione del credito) ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio, ma che non hanno presentato la comunicazione in merito entro il termine del 4 aprile 2024 (data recentemente prorogata dal provvedimento 22 febbraio 2024, prot. n. 53159), in quanto il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati non risultava ancora concluso a quella data. La remissione in bonis prevedeva il versamento pari a 250 euro per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine.

Misure preventive

Considerato che gli ultimi provvedimenti emanati dal Governo non sono serviti a disincentivare l’utilizzo del Superbonus (che ha viaggiato a numeri molto elevati soprattutto negli ultimi mesi) e al fine di garantire un’adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative, il nuovo Decreto Legge introdurrà:

  • una comunicazione preventiva necessaria per acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili;
  • un sistema sanzionatorio nel caso di omessa trasmissione di queste informazioni (se relativa agli interventi già avviati, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale).

Stop ai bonus per i contribuenti morosi

Viene, inoltre, prevista l’impossibilità di utilizzare i bonus edilizi per i contribuenti che hanno debiti nei confronti dell’erario. Viene disposta la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

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