Superbonus e cause di decadenza: non sempre il committente è tutelato

La frammentazione degli incarichi rende difficile l’individuazione delle responsabilità e, in alcuni casi, le polizze non coprono i danni derivanti dalla perdita dei benefici fiscali

di Cristian Angeli - 08/05/2023

Ci sono due modi di fare edilizia. Quello a cui eravamo abituati prima dell’avvento del Superbonus e quello attuale, post Superbonus, che prevede un approccio fiscale oltre che tecnico. Oggi non c’è progetto o cantiere che non consideri l’eventualità di avvalersi di contributi dello Stato, tanto che il “committente” dei lavori pre Superbonus (colui che li pagava) è adesso un “committente-contribuente” che li paga solo in parte, avvalendosi di sgravi tributari più o meno incisivi.

Questo nuovo modo di fare edilizia ha determinato molteplici effetti, alcuni meno impattanti di quanto il “committente” sperava, data la continua restrizione dei vantaggi economici e l’aumento del costo dei materiali. Altri ben più evidenti: ora i rischi sono anche di natura fiscale.

In caso di problemi occorre individuare i responsabili

In caso di problemi, dai contenziosi alla revoca dei benefici, il committente dovrà individuare i soggetti responsabili, ma l’operazione non è scontata. In una pratica edilizia, anche relativa ad un semplice edificio unifamiliare da efficientare dal punto di vista sismico ed energetico, i soggetti economico-giuridici che intervengono possono superare la quindicina, tra progettisti (architettonico, strutturale, termotecnico), direttori dei lavori, collaudatore, certificatore energetico, coordinatori della sicurezza. Ad essi si aggiungono appaltatori e subappaltatori, oltre al fiscalista che appone il visto di conformità.

Qualora qualcosa vada storto, lo staff può trasformarsi in un groviglio di ruoli molto difficile da districare.

La polizza per il Superbonus

Nonostante frazionare gli incarichi professionali sia usuale e consentito anche dalle norme previgenti, il legislatore ha curiosamente introdotto l’obbligo di stipulare una polizza specifica, dotata di massimale dedicato al Superbonus, solo per 4 figure:

  • il progettista strutturale;
  • il direttore dei lavori strutturali;
  • il collaudatore statico (non sempre presente);
  • il termotecnico.

I primi tre, fra l’altro, neanche intervengono se i lavori sono solo di efficientamento energetico, e il termotecnico, l’unico rimanente, diventa in questo caso garante dell’intera pratica di Superbonus.

Nessun obbligo, invece, per l’impresa esecutrice e nemmeno per il direttore dei lavori architettonici, figura responsabile di quanto avviene in cantiere dal primo all’ultimo giorno. E neanche il commercialista che appone il visto di conformità è tenuto a stipulare una polizza con massimale dedicato al Superbonus, essendo sufficiente che ne possieda una generale relativa ai visti di conformità. Ciò significa che, in teoria, l’esperto contabile che abbia “consumato” il proprio massimale in altri sinistri non può far fronte con la propria polizza ad eventuali richieste risarcitorie, esponendo il committente-contribuente a estenuanti contenziosi.

Cosa succede se l’opera è realizzata in difformità dalla CILAS

Nessuno sa se i controlli dell’Agenzia delle Entrate saranno documentali, oppure se avverranno sopralluoghi e soprattutto se saranno previste “tolleranze”, ma applicando le norme alla lettera basta che una finestra da un metro, ad esempio, sia 10cm più larga di quanto dichiarato per veder decadere i bonus e applicate le relative sanzioni. Il comma 13-ter dell’art. 119 del DL n. 34/2020 prevede infatti tra le cause di decadenza gli “interventi realizzati in difformità dalla CILAS”.

In caso di problemi, il committente dovrà chiamare in causa attivando un legale e un perito di parte solo i professionisti effettivamente responsabili, per non rischiare la condanna per lite temeraria.

Nel caso di decadenza per opere realizzate in difformità dalla CILAS, i responsabili per la finestra più grande del dovuto potrebbero essere individuati nel:

  • direttore dei lavori architettonici (perché non può non sapere ciò che avviene in cantiere);
  • direttore dei lavori strutturali (perché avrebbe dovuto controllare la corrispondenza della misura delle spallette rispetto ai progetti);
  • termotecnico (perché una difformità di questo tipo incide - in astratto - sulle dispersioni energetiche);
  • appaltatore che ha eseguito i lavori.

Tra questi 4 soggetti, possiedono la polizza Superbonus il direttore dei lavori strutturali e il termotecnico, e nell’esempio il committente dovrebbe essere tranquillo.

In un caso simile, poi, nulla potrà essere obiettato al commercialista, che non è tenuto a riscontrare le misure in cantiere.

Cosa succede in caso di violazioni in materia di sicurezza

Le cose si complicano se la decadenza dai benefici fiscali deriva da violazioni in materia di sicurezza. È infatti consolidato il principio sancito dall’art. 4, comma 1, lettera d) del lontano Decreto MEF 18 febbraio 1998, n. 41, in base al quale “le detrazioni non sono riconosciute e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici quando:

  • non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria;
  • sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi”.

Qui la rosa delle possibili violazioni è ampia, spaziando da adempimenti noti, come l’obbligo di notifica alla Asl, ad altri più complessi e, ad oggi, “misteriosi”, come il DURC di congruità.

I tecnici da redarguire in caso di violazioni in materia di sicurezza saranno:

  • il direttore dei lavori architettonici;
  • il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
  • il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
  • il responsabile dei lavori ;
  • l'appaltatore.

Eppure, nessuno di essi possiede la polizza Superbonus, generandosi la situazione paradossale in cui il committente potrebbe avere revocati i super benefici fiscali senza essere garantito da nessuno dei professionisti tecnici, né tantomeno dall’impresa. L’unico dotato di una polizza, in questo caso, è il commercialista che appone il visto di conformità, sempre che non abbia esaurito, come detto, il proprio massimale.

Le soluzioni

Non esiste, purtroppo, una soluzione a questa falla nel sistema di “protezione” messo a punto dal legislatore per garantire il committente-contribuente e le casse statali. Forse sarebbe stato utile rendere la polizza Superbonus obbligatoria anche per il direttore dei lavori, figura sempre responsabile di ciò che avviene in cantiere, ma così non è.

Serve dunque operare con attenzione, affidandosi a personale esperto e rispettoso delle norme vigenti, dotato di polizze di responsabilità civile con massimali elevati e prive di esclusioni. Per tutelarsi, il committente potrà richiedere copia delle polizze ai professionisti e all’impresa per una preventiva valutazione.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia
www.cristianangeli.it

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