Superbonus, cessione del credito e Aiuti-quater: parere favorevole della Commissione Bilancio

La Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole alle modifiche apportate dal Senato al Decreto Legge n. 176/2022 che riguardano il superbonus

di Redazione tecnica - 29/12/2022

Dopo l’approvazione da parte del Senato e la trasmissione alla Camera, è cominciato lo scorso 21 settembre il percorso di conversione in legge del Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater), la cui scadenza è prevista per il 17 gennaio 2023. Tra i temi caldi in ballo ci sono le modifiche alle detrazioni fiscali (superbonus) e il meccanismo di cessione del credito di cui agli artt. 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

La rimodulazione dell’incentivo e le deroghe

Per comprendere al meglio le modifiche apportate dal Senato all’art. 9 del Decreto Aiuti-quater, sarà necessario “leggere” il nuovo quadro normativo alla luce della disciplina contenuta nel testo del disegno di legge di bilancio per l'anno 2023.

Intanto, lo scorso 23 dicembre la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha dato il via libera ai contenuti dell’art. 9 con il quale viene prevista la riduzione della percentuale di detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto Superbonus, portandola dal 110 al 90%.

Entrando nel dettaglio, il comma 2, che prevedeva alcune deroghe all’applicazione di tale rimodulazione del bonus, è stato soppresso nel corso dell’esame in Commissione. Il disegno di legge di bilancio al comma 518-bis (adesso 894) dispone che continui ad applicarsi la deduzione al 110% alle seguenti fattispecie:

  1. interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata – CILA;
  2. interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (ovvero in data 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata – CILA;
  3. interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella di entrata in vigore del presente decreto-legge (ovvero in data 18 novembre 2022) e quella del 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore (articolo 1129 del codice civile), e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata – CILA;
  4. interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Rispetto al testo dell'abrogato comma 2 dell'articolo 9 del Decreto Aiuti-quater, il disegno di legge di bilancio precisa meglio il regime concernente i condomini che hanno deliberato i lavori ai fini del 110% tra la data di entrata in vigore del decreto-legge (il 18 novembre 2022) e il 24 novembre 2022, mentre per gli interventi di demolizione e ricostruzione il regime introdotto è più ampio rispetto a quello previsto dall'abrogato comma 2.

Le unifamiliari

La norma proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari che al 30 settembre 2022 hanno già eseguito il 30% dell’intervento complessivo.

Si riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90% anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023. In particolare, per avere accesso al superbonus 110% sulle unifamiliari si dovranno verificare le seguenti condizioni:

  • il contribuente deve essere proprietario dell'edificio o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente o deve essere titolare di un diritto reale di godimento;
  • l'edificio o l'unità immobiliare devono essere adibite ad abitazione principale del contribuente che sostiene le spese;
  • il capo al contribuente che sostiene le spese deve sussistere un requisito reddituale, basato su un parametro denominato "reddito di riferimento" che non dovrà essere superiore a 15.000 euro, determinato utilizzando un quoziente familiare secondo quanto prevede l'art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio.

Superbonus e terzo settore

Inoltre, l’agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso.

Per quanto concerne i soggetti beneficiari di cui all’art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio, nel disegno di legge di Bilancio 2023, approvato dalla Camera e attualmente in discussione al Senato, si dispone che la detrazione prevista per l’istallazione di impianti fotovoltaici spetta, nei limiti previsti, anche per gli interventi realizzati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi di ecobonus e sismabonus, sempre che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all’articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Contributi e cessione del credito

Viene prevista anche:

  • la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro;
  • la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali;
  • l’innalzamento del limite (portandolo da due a tre) del numero di cessioni del credito, con la conseguenza che dopo la prima cessione libera, il credito potrà essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni.

Prestiti e garanzia SACE

Dopo le modifiche del Senato è stata inserita una nuova misura finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus. Si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020.

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