Superbonus in condominio: quando a truffare ci prova l'amministratore

Legittima la revoca dell'incarico all'amministratore che induce in malafede l'assemblea a deliberare lavori Superbonus con un'impresa di sua proprietà

di Redazione tecnica - 29/03/2024

Tra le varie notizie di frodi fiscali legate al Superbonus e ai bonus edilizi, non mancano tentativi anche ai danni dell'assemblea condominiale da parte della persona chiamata a rappresentarne gli interessi: l'amministratore di condominio.

Superbonus in condominio: occhio ai conflitti di interesse tra amministratore, progettista e impresa

Lo dimostra il caso affrontato dal Tribunale di Alessandria con la sentenza del 21 febbraio 2024, n. 212 , che ha al centro un contenzioso di risarcimento danni richiesto dall'ex amministratore di condominio, a cui era statao revocato l'incarico perché avrebbe cercato di truffare i condòmini, inducendoli a eseguire lavori Superbonus con un'impresa di cui era socio, senza però dichiarare il conflitto di interesse.

Questi i fatti: dopo avere dato mandato all’amministratore di ricercare un tecnico specializzato per effettuare uno studio di fattibilità di lavori di riqualificazione edilizia e di efficientamento energetico, il condominio aveva anche deliberato l’esecuzione dei lavori, scegliendoo l’unica impresa proposta dall’amministratore, che l'aveva caldeggiata specificando che fosse l’unica a proporre lo sconto in fattura tra quelle che aveva contattato. Inoltre i condòmini avevano dato all’amministratore l’incarico di seguire le pratiche necessarie a tali lavori per il corrispettivo pari all’1% del valore dell’appalto (circa 16mila euro su un totale di 1,6 milioni di euro).

Dopo qualche tempo, con assemblea straordinaria, il condominio aveva revocato le delibere relative ai lavori e l’incarico di amministratore del condominio. Da qui l’azione per il risarcimento dei danni, con la quale l'amministratore chiedeva il compenso dovuto per attività di gestione delle pratiche Superbonus, che sarebbe stato percepito se i lavori fossero stati regolarmente effettuati.

Revoca dell'amministratore: le disposizioni del codice civile

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 1129, comma 11, del codice civile, l'amministratore può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina, oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Trattandosi però di un mandato oneroso, all'amministratore va corrisposto il risarcimento danni (art. 1725 c.c.), tranne quando la revoca sia fondata su una giusta causa.

Una revoca legittima è proprio quella affrontata nel caso in esame, come ha confermato il Tribunale, per totale perdita di fiducia nell’operato dell’amministratore che, nel far deliberare l’affidamento di lavori per una ragguardevole somma e nel far nominare il progettista e direttore dei Lavori, aveva agito in patente conflitto di interessi. Alcuni condòmini avevano infatti successivamente scoperto che la società a cui erano stati appaltati i lavori era stata costituita in tutta fretta dopo l’adozione della normativa sul Superbonus, e che soci erano l’amministratore di condominio e lo stesso ingegnere nominato direttore dei lavori.

Tutte circostanze sottaciute nel corso dell’assemblea condominiale, senza che venissero presentati preventivi di altre imprese edili. Una volta venuti a conoscenza per altre vie della situazione reale, al condominio non era rimasta che la possibilità di tornare sui propri passi e revocare precedenti delibere e amministratore, tutte motivazioni quindi pienamente giustificabili la revoca e la perdita di fiducia.

È vero infatti, continua il giudice, che il contratto di appalto sarebbe stato firmato da persone che, per entrambe le parti, erano in chiaro conflitto di interessi. Si tratta di circostanze di innegabile rilievo, taciute in malafede, posto che non ha nemmeno adempiuto al mandato ricevuto all’assemblea di richiedere “alcuni” preventivi sulla base del computo metrico approvato, ma si è limitato a riferire dell’offerta pervenuta dall’impresa, affermando (ma non provando perché non ha mostrato nessun’altra offerta) che era l’unica impresa contattata ad avere proposto lo sconto in fattura.

Una modalità di certo molto appetibile per il condominio, che escludeva l’obbligo di effettuare pagamenti in anticipati, per cui non stupisce che l’assemblea, abbia creduto all’amministratore di cui fino a quel momento si fidava pienamente, e abbia deliberato di accettare tale offerta. Conclude il giudice che quindi la richiesta di risarcimento danni è infondata: è chiaro che l’amministratore abbia condotto l’assemblea per ottenere un certo risultato, risultando provato che il condominio abbia revocato l’incarico per giusta causa.

© Riproduzione riservata