Superbonus e Decreto Aiuti-quater: ecco l'analisi del MEF

Trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'analisi di impatto della regolamentazione relativa al disegno di legge di conversione del Decreto-Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater)

di Redazione tecnica - 13/12/2022

È stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 dicembre 2022 l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativa al disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), nella quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha illustrato:

  • una sintesi dell’AIR e le principali conclusioni;
  • il contesto e i problemi da affrontare;
  • gli obiettivi generali e specifici;
  • gli impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari;
  • le modalità di attuazione e monitoraggio.

Le modifiche del Decreto Aiuti-quater

La base di partenza è rappresentata dalle modifiche inserite all'interno dell'art. 9 del Decreto Aiuti-quater che possono essere così riassunte.

Edifici unifamiliari (art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Legge n. 34/2020) - spese ammissibili al superbonus 110% fino al 31 marzo 2023 solo per gli interventi che al 30 settembre 2022 hanno già completato il 30% dell'intervento complessivo; nuova finestra temporale (1/1/23-31/12/23) con aliquota al 90% per i nuovi interventi avviati nel 2023 ma a condizione che:

  • il contribuente sia proprietario dell'edificio o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente o deve essere titolare di un diritto reale di godimento;
  • l'edificio o l'unità immobiliare devono essere adibite ad abitazione principale del contribuente che sostiene le spese (saltano le seconde case);
  • il capo al contribuente che sostiene le spese deve sussistere un requisito reddituale, basato su un parametro denominato "reddito di riferimento" che non dovrà essere superiore a 15.000 euro, determinato utilizzando un quoziente familiare secondo quanto prevede l'art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio (introdotto dal Decreto Aiuti-quater).

Condomini, persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici composti da 2 a 4 u.i. accatastate separatamente, onlus, AdV e ApS (art. 119, comma 9, lettere a) e d-bis) del Decreto Legge n. 34/2020) - l'aliquota del superbonus diminuisce al 90% sulle spese sostenute dall'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, fatta esclusione per:

  • chi entro il 25 novembre 2022 è riuscito a presentare la CILAS e, per i condomini, l'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;
  • gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Onlus, AdV e ApS (art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Legge n. 34/2020) con i requisiti di cui al comma 10-bis, art. 119 del Decreto Rilancio - superbonus 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Cessione del credito - I crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica.

Sintesi AIR e principali conclusioni

Nella sintesi dell'analisi vengono riportate le modifiche apportate dall'art. 9 che risponderebbero, secondo il MEF, all’esigenza di rivedere e razionalizzare la disciplina vigente in materia di superbonus, anche nel perseguimento di un risparmio di spesa per l’erario.

Viene confermata:

  • la previsione di un regime transitorio al fine di assicurare la conclusione dei lavori per i contribuenti interessati alle misure in scadenza; rispetto a tali interventi l’agevolazione è confermata alle condizioni previgenti;
  • per specifiche tipologie di soggetti, l’applicazione dell’agevolazione legata alla condizione reddituale complessiva del nucleo familiare, in modo che soltanto le famiglie che percepiscono redditi più bassi possano accedere all’agevolazione fiscale;
  • l'applicazione del 110% fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi svolti dagli enti del terzo settore sugli immobili adibiti a strutture sanitarie;
  • la possibilità di rateizzare in dieci anni le quote di credito d’imposta non ancora utilizzate derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura per gli interventi relativi al superbonus.

Riportiamo di seguito i principali contenuti dell'AIR relativi alle modifiche apportate dall'art. 9 del Decreto Aiuti-quater.

Contesto e problemi d'affrontare

Secondo la relazione le disposizioni dell'art. 9 risponderebbero all'esigenza di contrastare gli effetti indesiderati sul piano dei costi dei materiali e degli interventi con un conseguente impatto sulla finanza pubblica.

Proprio per questo motivo, per la carenza dei materiali e per la saturazione del mercato si è reso necessario prevedere misure di proroga per gli interventi che non si sarebbero potuti completare entro la fine dell’anno 2022.

Altro aspetto riguarda la modifica alla cessione del credito, prevista al fine di consentire una piena fruibilità dell’istituto in esame e la tenuta contabile di numerose aziende del settore edile e dell’indotto.

Obiettivi generali e specifici

Per quanto riguarda l’articolo 9, la disposizione risponde all’esigenza di rivedere e razionalizzare la disciplina vigente in materia di superbonus, anche nel perseguimento di un obiettivo di un risparmio di spesa per l’erario.

In particolare, con il comma 1, lettera a), n. 1), al fine precipuo di realizzare un risparmio di spesa per la finanza pubblica, si riduce dal 110 per cento al 90 per cento l’aliquota di detrazione spettante per gli interventi effettuati nell’anno 2023 dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell’art. 119 del d.l. n. 34 del 2020 su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate.

Con il comma 1, lettera a), n. 2), si concedono ulteriori tre mesi ai soggetti che, a causa dei rallentamenti dovuti dalla crisi economica, non riescono a ultimare entro la fine del 2022 gli interventi su edifici unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti. A tal fine si proroga la disciplina del superbonus al 110 per cento per gli interventi effettuati su dette unità immobiliari, per i quali, a legislazione vigente, il beneficio è ammesso solo se, alla data del 30 settembre 2022, è stato realizzato almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. Per tali interventi il termine finale per fruire dell’agevolazione è stato spostato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023.

Con il comma 1, lettera a), n. 3), si intende introdurre una nuova disciplina per il superbonus relativamente agli interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti che saranno avviati a partire dal 1° gennaio 2023. Per tali interventi si introduce la possibilità di fruire del superbonus, limitatamente per l’anno 2023, nella più limitata misura del 90 per cento delle spese sostenute e, comunque, al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) che si tratti di abitazione principale del contribuente;
b) che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o diritto reale di godimento;
c) che lo stesso soddisfi specifiche condizioni reddituali (reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro).

Con l’art. 9, comma 1, lettera c), in relazione agli interventi realizzati dagli enti del terzo settore sugli immobili adibiti a strutture sanitarie, si mantiene e si estende fino al 2025 l’aliquota di detrazione del 110 per cento senza subire le riduzioni che sono introdotte dalla lettera a), n. 1), dello stesso comma.

Con il successivo comma 2 si introduce un regime transitorio al fine di assicurare la conclusione dei lavori, alle condizioni previgenti, per i contribuenti interessati dalle misure di riduzione dell’aliquota prevista dal comma 1, lettera a), n. 1); rispetto a tali interventi l’agevolazione è confermata al 110 per cento a condizione che, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), supportata da una delibera assembleare, ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo.

L’art. 9, comma 3, prevede, inoltre, a tutela delle famiglie svantaggiate, uno specifico contributo erogato dall’Agenzia delle entrate in favore dei soggetti a basso reddito che realizzano interventi agevolabili con un’aliquota inferiore al 110 per cento all’interno di condomini o in relazione a edifici unifamiliari o plurifamiliare funzionalmente indipendenti.

Con il successivo comma 4 si affrontano i problemi relativi alla fruizione dell’incentivo in caso di cessione dei crediti (o sconto in fattura) derivanti dal superbonus, questione che interessa la stabilità di numerose aziende del settore edilizio. Con la nuova disposizione, derogando alla regola generale in base alla quale le quote di credito d’imposta devono essere utilizzate entro l’anno, si consente di ripartire l’utilizzo del credito residuo in dieci rate annuali di pari importo, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Per quanto riguarda la norma di cui all’articolo 9, ed in particolare quella contenuta nel comma 1, lettera a), n. 1), la misura produce effetti di recupero di gettito fiscale nei confronti delle famiglie beneficiarie dell’agevolazione denominata superbonus, che realizzano interventi in un contesto condominiale.

Al contrario, con la disposizione di cui all’art. 9, comma 1, lettera a), n. 3), si verificano effetti positivi per le famiglie che realizzano interventi su edifici unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti.

Sono, comunque, da evidenziare gli effetti benefici delle disposizioni contenute all’art. 9, comma 1, lettera a), n. 2), e comma 2, per le famiglie che hanno già avviato nel 2022 interventi nei loro condomini ovvero su edifici unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti.

Inoltre, considerato che le misure citate di cui ai nn. 1) e 3) riconoscono l’agevolazione in misura limitata al 90 per cento, la previsione di cui all’art. 9, comma 3, con la quale si riconosce un contributo in favore delle famiglie a basso reddito, dispiega effetti positivi sui bilanci di tali famiglie, ancorché limitati agli stanziamenti previsti.

Infine, la disposizione di cui all’art. 9, comma 4, esplica effetti positivi sul sistema delle imprese del settore edilizio in generale e su quello bancario nella misura in cui si semplifica e agevola il meccanismo della cessione dei crediti d’imposta, consentendo di rateizzare in dieci anni le quote di credito d’imposta non ancora utilizzate e derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura.

Effetti sulle PMI

Per quanto riguarda l’articolo 9 la disposizione, prorogando e razionalizzando l’agevolazione denominata superbonus, produce effetti positivi per le piccole e medie imprese del settore edilizio.

Effetti sulla concorrenza

Per quanto riguarda l’articolo 9, la misura non presenta profili ed elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività.

Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Per quanto riguarda l’articolo 9, i livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

Modalità di attuazione e monitoraggio

Per quanto riguarda l’articolo 9, si rappresenta che il comma 3 della disposizione disciplina uno specifico contributo erogato dall’Agenzia delle entrate in favore dei soggetti a basso reddito che realizzano gli interventi nei loro condomini ovvero su edifici unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti. Tale contributo verrà erogato in base ai criteri e alle modalità che verranno determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge. Inoltre, il successivo comma 4, nel consentire la ripartizione dell’utilizzo del credito d’imposta non fruito in dieci rate annuali di pari importo, rinvia, per la definizione delle relative modalità attuative, ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda l’articolo 9, il monitoraggio della disposizione spetta all’Amministrazione finanziaria. In ogni caso, con riferimento alla disposizione di cui, comma 4, con la quale si consente di ripartire l’utilizzo del credito residuo non utilizzato in dieci rate annuali di pari importo, è previsto, da parte dell’Agenzia delle entrate, uno specifico monitoraggio dell’andamento delle compensazioni, con la possibilità per il Ministero dell’economia e delle finanze di adottare i provvedimenti necessari a garantire l’equilibrio dei conti pubblici, ai sensi dell’articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, della legge n. 196 del 2009.

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