Superbonus e Decreto Salva SAL: un problema da risolvere

L’attuale formulazione dell’art. 1, comma 1 del Decreto Legge n. 212/2023 lascia irrisolta una problematica comune a molti cantieri di superbonus sulla quale occorre una precisa risposta

di Gianluca Oreto - 09/01/2024

È cominciato da qualche giorno in Parlamento il percorso di conversione in legge del Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 ma già si prospettano all’orizzonte settimane di passione prima di arrivare alla probabile dead line del 27 febbraio 2024 entro la quale il comparto delle costruzioni potrà avere una nuova versione definitiva della disciplina che regola il superbonus, il bonus 75% barriere architettoniche e il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

Decreto Salva SAL: una formulazione da rivedere

Mentre è chiaro che le finalità che hanno portato il Governo alla definizione del D.L. n. 212/23 non sono le medesime degli operatori e contribuenti che chiedevano soluzioni al blocco della cessione del credito e alla concomitante diminuzione dell’aliquota del superbonus al 70%, ci sono delle problematiche di natura operativa che il Parlamento dovrà provare a risolvere durante il percorso di conversione in legge.

Tra queste (ma in realtà sono diverse), la poco attenta e precisa formulazione dell’art. 1, comma 1 che nella sua attuale formulazione dispone:

1. Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le quali è stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Una disposizione che sostanzialmente prevede una sorta di sanatoria per il SAL sui quali sono state utilizzate le opzioni alternative. Questi SAL, nel caso non si riesca ad arrivare al fine lavori e al contempo non si soddisfi il requisito del doppio salto di prestazione energetica, non sarebbero oggetto di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo, infatti, che benché con i SAL il bonus viene utilizzato prima del completamento dell’intervento, il presupposto/diritto alla detrazione si consolida solo al completamento di quest’ultimo. Il D.L. n. 212/23 mette al riparo i cessionari e le imprese da un eventuale mancato completamento dell’opera.

La problematica da chiarire

Come spesso accade quando si parla di edilizia e bonus fiscali, le tante casistiche che possono verificarsi sono difficilmente contemplabili all’interno di un comma. Caso tipico arriva da una domanda arrivata alla posta di LavoriPubblici.it da un collega ingegnere che sottopone il seguente caso:

  • intervento con CILAS presentata il 10 ottobre 2022 (prima del Decreto Aiuti-quater);
  • data di inizio lavori: 12 gennaio 2023;
  • primo SAL 30% terminato il 28 ottobre 2023.

Dopo il primo SAL il condominio e l’impresa si sono accordati per proseguire i lavori utilizzando la detrazione diretta (no sconto/cessione). Purtroppo, però, le difficoltà economiche dell’impresa hanno portato a sospendere le lavorazioni dopo un ulteriore 15% di lavorazioni realizzate oltre il primo SAL. Il condominio in questione, stanco di questa situazione, vorrebbe mettere un punto e chiudere i lavori prima di quelli che erano stati inizialmente progettati.

La domanda, per nulla banale, nasce spontanea: su questo 15% in più oltre il primo SAL è possibile fruire del superbonus utilizzando la chiusura anticipata offerta dal D.L. n. 212/2023?

La risposta, in realtà molto semplice, è che l'intervento si può fermare solo a SAL minimi con l'utilizzo delle opzioni alternative e che, quindi, nel caso di specie sul 15% in più di avanzamento non si può utilizzare il superbonus con chiusura anticipata.

Una risposta in linea con il dettato normativo che rappresenta una sperequazione tra chi utilizza il superbonus direttamente e chi con opzioni alternative. Una soluzione, come anticipato, potrebbe darla il legislatore con una modifica della formulazione del citato art. 1, comma 1 del D.L. n. 212/2023.

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