Superbonus e Durc di congruità: il calcolo della soglia dei 70.000 euro con il simulatore

Excursus normativo, FAQ e chiarimenti in merito al Durc di congruità della manodopera necessario per i cantieri di superbonus

di Donatella Salamita - 02/12/2023

L’art. 8, comma 10-bis del decreto Legge 76/2020 “Decreto Semplificazioni”, convertito con modifiche dalla Legge 120/2020, ha introdotto l’obbligo del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) di congruità della manodopera.

L'obbligo di Durc di congruità

L’obbligo interessa gli appalti privati realizzati con le detrazioni fiscali del 110% (Superbonus) previste dall'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Laddove la manodopera non dovesse risultare congrua non solo decade l’agevolazione, ma maturano anche gli interessi per indebita fruizione dell’agevolazione come da decreto del MEF n. 41/1998, che nell’articolo 4, lettera d) dispone non possa  essere riconosciuta detrazione se violate le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate.

I cantieri i cui interventi hanno importo uguale o maggiore ad € 70.000,00 aventi natura edile da parte di imprese in regime di appalto e di subappalto e da parte dei lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione dei lavori, interessati saranno quelli il cui inizio lavori è stato denunciato alla Cassa Edile o Edilcassa a far data 1 novembre 2021. Sono, però, escluse le aree territoriali colpite dagli eventi sismici risalenti all’anno 2016 interessate dalla ricostruzione.

Tra le imprese che vengono comprese nel settore edile rientrano anche le ditte, seppur affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa appaltatrice, in relazione alle quali applicato il Contratto Collettivo Edile, nazionale e territoriale, con rapporto all’Allegato X al Testo Unico per la Sicurezza, decreto legislativo 81/2008.

Indici minimi di congruità

La verifica si fonda sugli “indici minimi di congruità” riferiti alle singole categorie di lavoro trascritti nella tabella facente parte dell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 tra le organizzazioni più rappresentative per il settore edile, periodicamente aggiornati mediante decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Parti sociali.

Si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale, primo appaltatore, alla Cassa Edile o Edilcassa territorialmente competente, ai sensi del d.P.R. 445/2000, con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti, alla committenza ed alle imprese subappaltatrici e sub-affidatarie se presenti. Per ogni appaltatore principale il calcolo della congruità prenderà in considerazione anche la manodopera edile dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi.

Nei cantieri nei quali sono subentrate variazioni ai lavori richieste dal committente l’impresa dovrà dimostrare la congruità della manodopera riferita al nuovo importo dei lavori.

La verifica dell’attestazione di congruità attraverso Edilconnect

Nel sito del CNCE è attivo il portale Edilconnect attraverso il quale, oltre a altre funzionalità, è possibile utilizzare il simulatore di congruità.

Utilizzando “Testa il simulatore di congruità” si riesce a stimare il valore dell’importo della manodopera attraverso l’inserimento dei dati richiesti, quali:

  • Attività prevalente, nel caso dei cantieri Superbonus “Ristrutturazione di edifici civili (22,00%)”,  la  finestra consente di visualizzare gli indici di congruità in relazione alla attività indicata;
  • Importo dei lavori, che dovrà essere quello complessivo, al netto, quindi esclusa IVA e oneri professionali, mediante il quale viene determinato se il cantiere è soggetto a verifica di congruità, in caso di committente privato. È qui che si legge “Sono soggetti a verifica di congruità […] i cantieri privati solo se di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro. L’importo indicato deve corrispondere […] Negli appalti privati, soggetti a notifica preliminare, all’importo indicato nella notifica stessa, altrimenti al valore espresso nel contratto d’appalto, al netto di IVA”.
  • Importo lavori edili, sarà la somma sulla quale viene effettuata la verifica, deve risultare tra le attività di cui all’art.2 D.M. 143/2021, il cui elenco è consultabile attraverso il simulatore.
  • Paga oraria, è l’ultimo dato da inserire e, come riportato “Il valore indicato ha il solo scopo di presentare i risultati in termini di giorni/risorsa necessari e non solo come importo”. Il valore preimpostato è pari a €11,00/ora, e potrà restare invariato se non si conosce la paga media.

Dopo l’inserimento si potrà avviare la simulazione.

Esemplificazione

Durc di congruità

Con i dati inseriti il simulatore riporta un importo di manodopera atteso di € 9.406 da raggiungere per per il soddisfo della verifica di congruità.

L’importo della manodopera valido ai fini della congruità è dato dalla somma degli imponibili Cassa Edile dei lavoratori denunciati alla Cassa Edile moltiplicato per 2,5 volte a cui si aggiungono eventuali costi aggiuntivi registrati per il cantiere.

L’imponibile Cassa Edile complessivo atteso è quindi pari a € 3.762, cioè € 9.406 / 2,5.

L’importo base di calcolo per la verifica di congruità è di € 42.754,00, nell’esemplificazione emerge l'impresa principale e i suoi subappaltatori debbano denunciare complessivamente 42,8 giorni/risorsa di manodopera alle Casse Edili o dimostrare l’esistenza di eventuali costi di manodopera aggiuntivi.

Ciò viene riportato nella seguente schermata:

Durc di congruità

Le attività edili di cui all’art.2 del D.M. 143/2021

Articolo 2 - Oggetto e ambito di applicazione

1. La verifica della congruità di cui all’articolo 1 si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

2. Ai fini del presente decreto, tenuto anche conto di quanto riportato nell’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. Con riferimento ai lavori privati, le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore ad euro settantamila.

4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

Excursus Faq del C.N.C.E.

Per comprendere meglio in quali casi occorra il DURC di congruità, quali costi includa o escluda risultano interessanti le seguenti FAQ.

Comunicazione 798/2021

Faq 1

Nel caso in cui l’appaltatore principale/impresa affidataria non è iscritto/a alla Cassa Edile/Edilcassa, potrà inserire ugualmente il cantiere nel sistema?

E nei casi di General Contractor?

E nel caso di società immobiliare committente di lavori privati?

Si, fermo restando l’obbligo di inserire i cantieri oggetto di congruità, il sistema CNCE_EdilConnect consente a tutte le imprese affidatarie (iscritte o meno alla Cassa Edile) sulle quali ricade la verifica della congruità, di registrarsi al portale e di inserire i dati necessari all’effettuazione della verifica stessa. Con particolare riferimento, poi, ai casi di General Contractor, nell’ambito dei lavori pubblici e privati è esso stesso il soggetto individuato dalle norme di legge quale impresa affidataria/aggiudicataria. Nel caso di società immobiliare committente di lavori privati che affida al 100% l’esecuzione dell’opera ad un’unica impresa affidataria, sarà quest’ultima ad inserire i lavori oggetto dell’appalto.

Faq 2

Se in un cantiere edile risulta un'impresa inquadrata con il Ccnl metalmeccanica o altro Ccnl come deve essere trattata ai fini della verifica di congruità?

Al momento dell’inserimento del cantiere, l’impresa affidataria (anche se non edile) dovrà indicare il valore complessivo dell’opera e il valore dei lavori edili sui quali sarà calcolata l’incidenza della manodopera. Le attività non edili non rilevano, pertanto, ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità della manodopera edile. I lavori edili sono individuati dall’art. 2 del DM 143/2021 e comunque sono tutti quelli riferiti a imprese inquadrate o inquadrabili, ai fini previdenziali, nel settore edile.

Faq 3

In caso di ATI e Consorzi chi inserisce il cantiere?

In caso di ATI, qualora lo svolgimento dei lavori sia affidato pro quota alle varie imprese componenti l’ATI, sarà la mandataria a inserire il cantiere nel sistema CNCE_Edilconnect (indicando le ulteriori imprese affidatarie con le rispettive quote dei lavori), senza essere individuata quale unica “impresa affidataria” ai fini dei restanti adempimenti. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della congruità, la Cassa Edile/Edilcassa dovrà verificare che ciascuna impresa affidataria componente l’ATI, singolarmente considerata, risulti congrua rispetto alla quota di lavori alla stessa affidati. Laddove l’ATI decida, invece, di avvalersi per l’esecuzione dell’opera di una società consortile, indicata nella denuncia del cantiere nel sistema CNCE_Edilconnect, nel caso di mancato raggiungimento della congruità ne risponderà la società consortile stessa. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto con il committente sia un consorzio stabile sarò lui stesso il soggetto affidatario del contratto.

Faq 4

Se i lavori riguardano un condominio (es. 110%), l'impresa dovrà inserire un unico cantiere oppure tanti cantieri quante sono le unità abitative?

Nel caso in cui i lavori siano affidati dal condominio ad un’unica o a più imprese affidatarie sarà l’impresa o le imprese stesse a inserire il cantiere o i singoli appalti/cantieri, riportando nel campo “valore complessivo dell’opera” l’importo indicato nella notifica preliminare.

Faq 5

Come possono essere trasmesse le ore di titolare, soci, collaboratori familiari, lavoratori autonomi e imprese edili di soli soci senza dipendenti?

Per le imprese edili con dipendenti, le ore del titolare artigiano, dei soci, dei collaboratori familiari che prestano la propria manodopera in un cantiere, siano esse affidatarie e/o in subappalto sono indicate mensilmente in denuncia nell’apposita sezione, anche importando le ore dal sistema CNCE_EdilConnect, come costi non registrati in Cassa Edile. Qualora l’impresa edile affidataria non abbia dipendenti, le ore del titolare artigiano, dei soci, dei collaboratori familiari che concorrono alla realizzazione di un’opera edile devono essere denunciate, previa registrazione e denuncia di inizio lavori, al portale CNCE_Edilconnect; la stessa impresa sarà chiamata ad attestare eventuali costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in caso di richiesta (cfr art. 5, comma 5, DM 143/2021). Con riferimento ai lavoratori autonomi e imprese senza dipendenti, questi possono registrarsi al portale CNCE_EdilConnect e attribuire le ore lavorate direttamente nel sistema. In alternativa, l’impresa affidataria può indicare in CNCE_EdilConnect il valore del lavoro svolto dai predetti lavoratori autonomi e/o imprese senza dipendenti, allegando la documentazione (es. fattura) comprovante il costo di manodopera sostenuto. Resta ferma la possibilità di adempiere ad entrambe le casistiche sopra indicate in sede di giustificazione, nell’eventuale ipotesi di mancato raggiungimento della percentuale minima di congruità, come previsto dall’art. 5, comma 5 del DM e dall’Accordo delle parti sociali del 10.09.2020.

Faq 7

Per la verifica della congruità vale il criterio della categoria prevalente? Laddove vi sono più categorie?

In fase di prima applicazione e nelle more di eventuali ulteriori specifiche, la verifica della congruità si basa sul criterio della categoria prevalente che è determinante ai fini dell’individuazione della percentuale da applicare per il calcolo stesso, fermo restando l’imputazione di tutta la manodopera afferente anche le altre categorie. Peraltro, nel caso in cui, per una categoria diversa da quella prevalente, sia prevista una percentuale di incidenza della manodopera inferiore a quella di quest’ultima, ciò può essere fatto valere dall’impresa affidataria quale giustificazione nel caso di mancato raggiungimento della congruità.

Faq 8

La verifica della congruità viene effettuata sulle denunce e sui versamenti delle imprese coinvolte nell’opera?

Si, ai fini della corretta verifica della congruità si dovrà tener conto sia della manodopera denunciata che di quella versata dalle imprese coinvolte, necessaria per il raggiungimento delle percentuali minime di manodopera previste dal DM. Rimane fermo ovviamente, in caso di inadempimenti, l’obbligo in capo alle Casse di procedere al recupero di tutto il denunciato da parte delle imprese, relativamente all’opera complessiva secondo le regole in materia di regolarità contributiva.

Faq 9

Nel caso in cui in un cantiere siano registrati sia costi di personale dipendente (per cui si ha contezza del versamento) sia altri costi (ad es. autonomi di cui non si contezza del versamento) quale costi vanno conteggiati prioritariamente ai fini della congruità?

Il DM all’art. 5, co. 5 sancisce che “ai fini del comma 1, l’impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in basa a quanto previsto nel citato accordo collettivo del 10 settembre 2020”. Pertanto, relativamente ai costi non registrati presso la Cassa, questi saranno considerati al momento della richiesta di congruità, non andando ad alimentare il contatore durante il periodo di esecuzione dei lavori, pur essendo visibili all’impresa affidataria.

Faq 12

Per determinare l’assoggettabilità o meno di un’opera alla verifica della congruità nei lavori privati (di importo pari o superiore a 70.000 euro) qualora il committente affidi a imprese diverse le lavorazioni del cantiere stesso, cosa deve intendersi con il termine “valore complessivo dell’opera”: il valore del singolo appalto o l’importo complessivo del cantiere?

Fermo restando che l’art. 2, co. 3 del DM dispone che saranno oggetto di congruità i lavori privati il cui valore complessivo risulti di importo pari o superiore a 70000 euro, per valore complessivo dell’opera, nella fase di avvio del sistema, deve intendersi quello indicato nella notifica preliminare. Nel caso in cui più contratti di appalto stipulati con altrettante imprese che siano riferiti ad un unico cantiere, il sistema CNCE_Edilconnect verificherà in maniera automatizzata l’esistenza di tutti i contratti di appalto riferibili alla medesima notifica preliminare, il cui valore dell’opera complessivo sarà indicato dalle singole imprese all’atto dell’inserimenti dei singoli appalti.

Faq 13

Il committente che affidi la realizzazione di un’opera edile di importo pari o superiore a euro 70.000 esclusivamente da lavoratori autonomi è tenuto a richiedere il certificato di congruità al termine dell’opera?

Si, l’art. 2 co. 1 del DM richiama “i lavori eseguiti da imprese affidatarie in appalto o subappalto , ovvero lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione”.

Faq 14

Ai fini del raggiungimento della congruità, concorrono anche le ore di straordinario effettuate dai dipendenti delle imprese?

Possono concorrere nella misura in cui trattasi di ore eccedenti quelle previste contrattualmente e siano adeguatamente comprovate mediante idonea documentazione (ad esempio copia cedolini paga, dichiarazione della direzione dei lavori ecc). Risulta evidente che le ore straordinarie possono essere prese in considerazione, ai fini della verifica della congruità, solo a seguito della corretta e puntuale verifica ed applicazione delle circolari Cnce n. 792 e 797.

Faq 15

Nel caso in cui al termine dei lavori nessuno richiede la congruità la Cassa edile cosa dovrà fare?

Al termine dei lavori, in caso di mancata richiesta della congruità da parte soggetti abilitati, la Cassa invierà un alert all’impresa affidataria

Faq 16

Qual è la Cassa Edile/Edilcassa competente a rilasciare al congruità?

La Cassa Edile competente al rilascio della congruità è quella ove è ubicato il cantiere.

Faq 19

Il subappaltatore che non inserisce il cantiere come fa a intercettare il cantiere caricato dall’impresa affidataria?

Il sistema di gestione cantieri attribuirà direttamente il CUC (Codice Univoco Congruità di cantiere), creato al momento dell’inserimento del cantiere, nelle denunce del subappaltatore il quale pertanto non dovrà fare altro che inserire correttamente la manodopera.

Faq 20

Sono tenute a caricare il cantiere anche le imprese con affidamenti diretti di importo minimo e lavori per 1 giornata o 2?

La norma prevede che soggetti alla congruità saranno tutti i lavori pubblici e quelli privati il cui valore complessivo sia pari o superiore a 70000 euro.

Faq 21

Quando si parla di importo complessivo dell’opera per i lavori privati (limite € 70.00,00) si intende il valore complessivo dell'appalto compresi i lavori non edili? Al netto dell'IVA ?

Si, ma al netto dell’IVA

Faq 23

In quali denunce saranno disponibili i cantieri presenti in CNCE_Edilconnect?

Tutti i cantieri in cui l’impresa è presente, denunciati nelle diverse Casse, sono resi disponibili nei sistemi di denunce, ai fini della verifica della congruità.

Faq 24

Se un subappaltatore non è registrato in CNCE_EdilConnect, il cantiere in cui è presente, caricato dall'impresa principale, viene recepito in denuncia?

Sì.

Faq 25

Il cantiere indicato in CNCE_Edilconnect è presente nella denuncia delle diverse imprese coinvolte in base alle date di durata inserite nel cantiere? I cantieri presenti in CNCE_EdilConnect sono disponibili nei diversi sistemi di denuncia nel periodo in cui la competenza della denuncia è compatibile con le date di presenza dell’impresa in cantiere. ESEMPIO In un cantiere che dura dal mese di ottobre 2021 al mese di dicembre 2023 è presente un subappaltatore che lavora solo dal mese di ottobre 2021 al mese di dicembre 2021, dalla denuncia di competenza gennaio 2022 il cantiere non viene più trasmesso da CNCE_EdilConnect ai sistemi di denunce per il subappaltatore. Se opportuno, è possibile modificare le date di presenza dell’impresa nel cantiere per renderlo nuovamente disponibile.

Faq 26

Cosa accade in caso di ritardo nell’inserimento del cantiere da parte dell’impresa affidataria rispetto alla compilazione della denuncia del subappaltatore?

Nel caso di ritardo nell’inserimento del cantiere, il subappaltatore può inserire il cantiere (impostando l’apposita casella in cui dichiara di essere subappaltatore) per poi unificarlo a quello inserito successivamente dall’affidataria.

Faq 27

Quali sono i casi in cui si procede all’unificazione di più cantieri?

Si procede all’unificazione di più cantieri qualora entrambi i cantieri non siano ancora conclusi e tramite l’indicazione da parte dell’impresa affidataria del codice univoco di congruità del cantiere che rimarrà attivo procedendo, poi, alla cancellazione dell’altro cantiere. L’operazione è ammessa solo se l’impresa è presente anche nel cantiere che rimarrà attivo. Se è in corso la verifica di congruità, l’unificazione potrà avvenire con gli stessi requisiti indicati al punto precedente, ma potrà essere effettuata solo dall’operatore della Cassa.

Faq 28

Dato che la richiesta di attestazione di congruità deve essere fatta attraverso il sistema CNCE_EdilConnect, anche in relazione a Casse che non lo usano per caricare i cantieri, le imprese devono comunque registrarsi su CNCE_EdilConnect?

Sì, ai fini della richiesta di attestazione di congruità.

Faq 29

Potrebbe essere possibile effettuare la richiesta di rilascio dell’attestazione di congruità direttamente da un sistema informatico della Cassa a cui l’impresa è iscritta, senza accedere a CNCE_EdilConnect?

No, il sistema previsto dalle parti sociali dell’edilizia per la richiesta e il rilascio della congruità è CNCE_Edilconnect.

Faq 30

Il certificato di congruità deve essere rilasciato entro 10 giorni dalla richiesta. Nel caso di invito a regolarizzare i quindici giorni interrompono i termini di rilascio?

Si, nell’intervallo necessario per la regolarizzazione si interrompono i termini per il rilascio.

Comunicazione del 17/12/2021

Faq 1

Ai fini del corretto inserimento dei dati cosa deve intendersi per valore complessivo dell’opera e per costo dei lavori edili?

Per valore complessivo dell’opera deve intendersi, negli appalti pubblici, quello indicato in sede di aggiudicazione, al netto di iva e al lordo del ribasso. Negli appalti privati, soggetti a notifica preliminare, l’importo totale sarà quello indicato nella notifica stessa. Negli altri casi dovrà farsi riferimento al valore espresso nel contratto d’appalto, al netto di iva. Per costo dei lavori edili deve farsi riferimento, invece, agli importi riconducibili alle attività edili di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021, desumibili dal capitolato d’appalto e/o dal contratto.

Faq 2

Nel calcolo dell’importo dei lavori edili sono inclusi anche gli oneri sulla sicurezza?

Si, stante quanto previsto dalla lettera d) dell’accordo sulla congruità del 10 settembre 2020, ne deriva che nell’importo dei lavori edili dovranno essere inclusi gli oneri della sicurezza

Faq 3

Nel calcolo dell’importo dei lavori edili sono inclusi anche gli oneri per il conferimento a impianto autorizzato, ovvero gli oneri di discarica per rifiuti in genere?

Si, in quanto rientrano nelle lavorazioni edili.

Faq 4

Ai fini del calcolo della congruità della manodopera dei lavori edili rilevano anche le ore di lavoro degli impiegati tecnici? Nella fase di avvio, ai fini del calcolo della congruità rilevano solo le ore relative alla manodopera degli operai edili.

Comunicazione 821/2022

Faq 2

I costi riferiti alle spese sostenute per progettazione, direzione lavori, asseverazione, collaudi, e altre della medesima natura rilevano ai fini dell’importo dei lavori edili, per il calcolo della congruità?

No, ai fini della congruità rilevano solo il costo dei lavori edili.

Comunicazione 837/2023

Faq 1

È possibile il rilascio di attestazioni separate di congruità per sismabonus ed ecobonus  anche nel caso di unico contratto, stante l’obbligo di tenuta di contabilità separata, ai sensi dell’art 121 del Decreto Rilancio (34/200) e delle successive Circolari AdE.

Faq 2

L’attestazione di congruità non è necessaria ai fini dell’asseverazione, di cui all’art. 119 del DL  n. 34/2000

Faq 3

L’obbligo di assoggettamento a congruità per lavori privati di importo complessivo pari o superiore ai 70.000 euro opera anche nel caso in cui vi siano più contratti autonomi affidati da un unico committente.

Faq 4

Nel valore dell’opera complessiva non rientrano i costi degli oneri alla cessione dei crediti

Faq 5

È possibile annullare l’attestazione di congruità laddove vengano rilevati errori materiali nei dati contenuti nell’attestazione di congruità o nel caso in cui l’importo dei lavori non sia stato aggiornato (es. variazioni in corso d’opera)

Faq 7

È possibile giustificare il mancato raggiungimento dell’importo atteso di manodopera in presenza di lavorazioni particolari. Dal 1° Marzo tali fattispecie andranno giustificate attraverso idonea documentazione.

Faq 9

non è soggetta a congruità l’attività di fornitura e posa in opera o la sola posa in opera di serramenti effettuata da imprese che, in virtù dell’attività svolta in via prevalente e/o principale, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile (sostituisce la FAQ n. 2 della Comunicazione CNCE n. 812 del 3 maggio 2022).

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