Superbonus, Ecobonus e Sismabonus: le criticità assicurative

Quali caratteristiche deve avere l'assicurazione per rispettare le disposizioni previste all'art. 119, comma 14 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)?

L'obiettivo di questo approfondimento è quello di evidenziare le principali problematiche delle assicurazioni specifiche per le asseverazioni relative agli interventi edilizi che accedono al Superbonus, all'Ecobonus e al Sismabonus, per consentire al professionista/assicurato di valutare delle possibili soluzioni.

Il professionista dovrà difatti pagare i danni con i suoi beni se scoprirà in punto di sinistro che la polizza non è operativa.

Che caratteristiche deve avere la polizza specifica delle asseverazioni per rispettare il D.L. n. 34/2020?

"Al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata", il legislatore ha indicato i requisiti delle polizze che i professionisti tecnici sono obbligati a stipulare a supporto delle asseverazioni:

  1. il massimale deve essere pari agli importi dell’intervento oggetto di asseverazione;
  2. l’ultrattività (cioè la copertura, dopo la scadenza della polizza, di quanto asseverato in vigenza di polizza) deve essere almeno di 5 anni;
  3. la retroattività deve essere almeno di 5 anni.

Analizziamo in dettaglio i suddetti requisiti per capire se sono sufficienti a proteggere il patrimonio del professionista.

Un massimale pari all’importo asseverato tutela idoneamente il professionista/assicurato?

Un massimale uguale all’importo asseverato NON è sufficiente a garantire il risarcimento di tutti i danni di un’asseverazione errata. Infatti, se lo Stato concede un bonus pari al 110% dell’importo asseverato, in caso di revoca del bonus lo Stato richiederà il 110%.

Verosimilmente il cittadino, oltre a perdere il beneficio fiscale, dovrà anche pagare gli interessi e la sanzione applicata dall’Agenzia delle Entrate e senz’altro chiederà all’asseverante anche il risarcimento di tali importi. Ne consegue che il massimale di polizza dovrebbe essere maggiore dell’importo asseverato. Quanto maggiore non è dato saperlo perché non è ancora noto a quanto potranno ammontare le sanzioni che comminerà l’Agenzia delle Entrate.

Sulla base della suddetta indicazione normativa alcune compagnie di assicurazione che propongono polizze “a progetto” chiedono al professionista di indicare l’importo asseverato e il massimale della polizza sarà pari all’importo asseverato, oppure all’importo asseverato moltiplicato per 1,1.

A nostro avviso questa impostazione non è corretta perché è il professionista che deve scegliere il massimale idoneo a proteggerlo. Difatti è il professionista che corre il rischio di dover risarcire, con i suoi beni, i danni dell’asseverazione errata.

Per ottenere un massimale idoneo l’asseverante potrebbe indicare nel questionario, propedeutico alla stipula della polizza, un importo asseverato maggiorato. Alcuni intermediari pensano che la compagnia di assicurazione potrebbe rigettare il sinistro ritenendo che il professionista abbia inserito un’informazione non vera. Evidentemente la controversia si dirimerà in tribunale, tuttavia non si ravvede un valido motivo per rigettare il sinistro. Il professionista ha difatti adempiuto agli obblighi di legge che impongono di stipulare una polizza idonea, che tuteli cioè lo Stato, il cittadino (e sé stesso) rispetto ad ogni perdita (comprese quindi le sanzioni e gli interessi) per asseverazione infedele/errata. Inoltre il professionista ha pagato il premio di polizza sulla base del massimale che ha richiesto.

Se la compagnia d’assicurazione vuole escludere la copertura delle sanzioni dell'Agenzia delle Entrate deve indicarlo chiaramente nel testo di polizza (come hanno fatto alcune compagnie), e gli intermediari devono evidenziare tale criticità di polizza nella dichiarazione che sono obbligati a fare ai sensi dell’art. 58 del regolamento Ivass n.40/2018.

Un’ultrattività di 5 anni tutela idoneamente il Professionista/assicurato?

L’Agenzia delle Entrate può contestare un’asseverazione infedele fino a 8 anni, con conseguente diritto del cittadino a contestare l'errore professionale da asseverazione nei confronti del professionista nei termini della prescrizione per attività professionale (quindi altri 5 anni o 10 anni, a seconda). È evidente pertanto che un'ultrattività di 5 anni è assolutamente insufficiente a proteggere l’asseverante (e i suoi clienti e lo Stato).

A cosa serve una retroattività di almeno di 5 anni?

Assolutamente a niente. Il D.L. n. 34 è entrato in vigore nel luglio 2020 e pertanto è sufficiente una retroattività da tale data.

Vale la pena evidenziare questo caso: un professionista fa un’asseverazione dichiarando falsamente di essere assicurato. Il caso più tipico che abbiamo riscontrato è relativo all’allegato B del supersismabonus. A posteriori stipula una polizza con retroattività che comprende il momento in cui ha fatto l’asseverazione. Questa polizza però non lo proteggerà in caso di contestazione dell’assenza di polizza al momento della asseverazione: le assicurazioni coprono difatti gli errori professionali, non le dichiarazioni non vere.

Le criticità già conosciute delle assicurazioni specifiche per le asseverazioni

Sono state vendute - e ancora vengono proposte - polizze che hanno delle criticità che non vengono segnalate dagli intermediari. Alcune polizze, ad esempio, non coprono la condanna in solido, talune non coprono l’errata interpretazione di vincoli urbanistici, qualcuna ha l’ultrattività acquistabile a scadenza dell’assicurazione e solo se la compagnia vorrà concederla, altre hanno l’ultrattività compresa nel prezzo pagato alla stipula solo in determinati casi…

La durata dell’assicurazione

Com’è risaputo, tutte le polizze hanno una data di scadenza.

Tuttavia, sulla base di quanto abbiamo constatato, molti professionisti tecnici hanno rilasciato l’asseverazione finale con la polizza asseverante scaduta. Ne consegue che se il professionista ha commesso un errore nell’asseverazione finale, la polizza non lo proteggerà in quanto non più attiva. La polizza copre difatti tutto ciò che è stato asseverato prima della scadenza, ma non ciò che viene asseverato dopo la scadenza.

La possibilità di prorogare o rinnovare l’assicurazione è pertanto una caratteristica da valutare con molta attenzione.

Evidenziamo a tal proposito che poche compagnie consentono la proroga - massima di 6 mesi - della scadenza dell’assicurazione e pochissime compagnie garantiscono il rinnovo dell’assicurazione, cioè la concessione di un ulteriore periodo di copertura annuale sullo stesso rischio.

L’alternativa alla proroga/rinnovo dell’assicurazione è la stipula di una nuova polizza.

Se la nuova polizza venisse stipulata con la medesima compagnia dell’assicurazione scaduta, il massimale idoneo potrebbe essere pari all’ultima tranche di importo da asseverare (+ interessi e sanzioni). In caso di sinistro infatti dovrà rispondere una sola compagnia assicurativa e sulla parte iniziale esisterebbe già una copertura (totale) prestata della medesima compagnia.

Se invece la nuova polizza venisse stipulata con una compagnia diversa rispetto a quella dell’assicurazione scaduta, il massimale dovrà essere sufficiente a coprire l’intero importo del bonus richiesto allo Stato, oltre ad interessi e sanzioni. Infatti, se il professionista commettesse un errore sull’asseverazione finale, il cittadino perderebbe comunque tutto il bonus e la polizza dei SAL precedenti non risulterebbe operativa perché scaduta al momento dell’ultima asseverazione.

In base alla nostra esperienza la durata dell’assicurazione è una criticità che, in genere, non viene evidenziata dagli intermediari.

Un inghippo difficile da individuare

In commercio esistono polizze specifiche per le asseverazioni “a consumo/a scalare” che è possibile rinnovare anno dopo anno.

Generalmente però il professionista non viene informato del fatto che la polizza può avere un’ultrattività con massimale pari al massimale dell’ultima polizza e non pari alla somma dei massimali delle polizze stipulate nei vari anni.

Esempio:

Il 1° anno il professionista acquista una polizza con massimale 3.000.000 €, il 2° anno la rinnova con massimale 3.000.000 € e l’ultimo anno in cui ha bisogno dell’assicurazione la rinnova con massimale 1.000.000 €. Nell’ipotesi, non scontata, che il professionista si ricordi di chiedere l’ultrattività, questa sarà di 1.000.000 € e non dei 7.000.000 € richiesti dal decreto rilancio e necessari ad un’idonea protezione del patrimonio del professionista.

Cosa deve fare un professionista per non avere sorprese in caso di sinistro?

Il Decreto Rilancio non impone i requisiti minimi che devono avere le assicurazioni per tutelare efficacemente l’asseverante, i suoi clienti e lo Stato.

Per non avere sorprese in caso di sinistro è fondamentale quindi che il professionista non comperi le assicurazioni online, e neppure da un “DISTRIBUTORE DI POLIZZE”, ma si affidi ad un “CONSULENTE ASSICURATIVO” specializzato per i tecnici, cioè ad un professionista che sia in grado di assistere l’assicurato non solo nella fase di scelta della polizza più adeguata, ma anche in caso di sinistro.

Conclusioni

A causa dei numerosi aggiornamenti dei testi di polizza dovuti sia alla necessità di adeguarli alle modifiche normative, sia alla volontà delle compagnie di introdurre limitazioni del rischio e/o aumenti di premio, è possibile che molti professionisti avranno delle brutte sorprese in caso di sinistro.

Alcuni problemi possono essere risolti preventivamente, in modo semplice, altri hanno bisogno di una analisi specifica.

Consigliamo pertanto:

  1. stipulare, se non lo si è già fatto, una polizza di Tutela Legale con retroattività per i procedimenti penali;
  2. verificare che la polizza di tutela legale  copra non solo i procedimenti penali, ma anche le controversie con la compagnia RC professionale (nel caso non ritenga in copertura il sinistro), le controversie con il proprio intermediario assicurativo (se non volesse assumersi la responsabilità di non aver evidenziato le criticità dell’assicurazione venduta) e, evidentemente, le controversie con il cliente il quale, danneggiato dalla perdita del beneficio fiscale, chiederà il risarcimento del danno all’asseverante;
  3. individuare per ogni polizza stipulata la dichiarazione delle criticità fatta dall’intermediario. Vale la pena ribadire che si tratta di un documento che ogni intermediario deve obbligatoriamente consegnare all’assicurando prima della stipula di qualunque polizza (vedasi gli obblighi di comportamento degli intermediari previsti dall’Art. 58 del Regolamento IVASS  40/2018 e riportati nell’allegato 4 ter);
  4. accertare l’eventuale assistenza in caso di sinistro prestata dal proprio intermediario. Evidenziamo che la maggior parte degli intermediari assistono l’assicurato unicamente ad ottenere il numero di sinistro.
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