Superbonus: il Fisco sull'errore nella comunicazione di cessione del credito

Una nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate chiarisce cosa fare nel caso di errore di cessione a SAL scoperto solo a fine lavori

di Gianluca Oreto - 30/09/2023

Quella della cessione dei crediti a SAL, contenuta nell'art. 121, comma 1-bis, del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), è stata una delle idee più innovative, pensata dal legislatore per consentire l'avvio dei cantieri in assenza di capacità economica e, quindi, per cedere i crediti in corso d'opera e ottenere la liquidità necessaria (sia per le imprese in caso di sconto che per i contribuenti in caso di cessione diretta).

Le problematiche della cessione a SAL

L'argomento è stato oggetto di una nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate (la risposta n. 440 del 28 settembre 2023) che chiarisce cosa accade nel caso in cui a fine lavori ci si renda conto di aver sbagliato qualcosa nella cessione del I SAL.

L'argomento cessione a SAL era già stato affrontato dalla Corte di Cassazione che ha scoperchiato una delle problematiche più grandi relativa soprattutto all'utilizzo del bonus facciate a fine 2021 mediante opzione alternativa. Ricordiamo che il 2021 è stato l'ultimo anno per il bonus facciate con aliquota al 90%, così sono stati in molti a "posare la prima pietra in cantiere" (generalmente un accenno di ponteggio), staccare la fattura con sconto del 90%, far pagare il restante 10% (tutto entro il 31 dicembre 2021), cedere il credito maturato e proseguire con i lavori successivamente (molti sono ancora in corso!).

Ma le problematiche della cessione a SAL (storture a parte) si sono palesate praticamente in tutti i cantieri dove non è mai semplicissimo far coincidere le contabilità con gli stati avanzamento lavori e può capitare di dover correggere in corso d'opera un errore. Ma cosa accade se questo errore riguarda un SAL già ceduto?

Lo ha spiegato l'Agenzia delle Entrate nella sua nuova risposta che procederemo ad analizzare.

Il fatto

Il caso sottoposto al "giudizio" del Fisco è stato descritto nei minimi particolari che possono essere così riassunti:

  • nel 2022 viene eseguito e pagato interamente un intervento di superbonus;
  • viene protocollata sul portale Enea l'asseverazione relativa al I SAL;
  • il I SAL (30%) viene ceduto a seguito di trasmissione all'Agenzia delle Entrate della relativa comunicazione;
  • la restante parte viene utilizzata direttamente dal beneficiario nella sua dichiarazione dei redditi.

A questo punto accade l'imprevisto, in sede di compilazione dell'Asseverazione ENEA a lavori finiti, si sono riscontrate:

  • alcune differenze tra gli importi comunicati ad Agenzia delle Entrate relativi al I SAL e già ceduti e gli importi asseverati;
  • alcune inesattezze anche negli stessi importi asseverati sul portale Enea nel I SAL.

Di conseguenza il tecnico asseveratore, prima di protocollare ad ENEA l'asseverazione a lavori finiti, ha provveduto ad annullare la prima asseverazione, sostituendola con una nuova in data successiva.

A seguito della correzione intervenuta, si crea una differenza tra i crediti relativi alla prima comunicazione all'Agenzia delle Entrate (già ceduti) ed i crediti realmente maturati.

Considerato che il cessionario si trova nell'impossibilità di annullare l'accettazione dei crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione non corrette e, quindi, di ridurre il plafond del credito compensabile a sua disposizione, cosa occorre fare? lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate dopo il suo consueto riepilogo del quadro normativo.

Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate

Preliminarmente il Fisco evidenzia che la sua risposta esula da ogni esame circa la veridicità e correttezza delle operazioni descritte dall'istante, nonché da qualsivoglia indagine circa la sua "buona fede" che potrà essere valutata dagli organi di controllo competenti.

Dopo aver ricordato i contenuti della normativa e dei chiarimenti già forniti con le sue circolari e provvedimenti, il Fisco conferma che l'assenza dei requisiti previsti, determina il recupero dell'ammontare della detrazione indebitamente fruita anche sotto forma di sconto in fattura o attraverso la cessione del credito maggiorato di interessi e sanzioni, sempre in capo al soggetto beneficiario, titolare dell'agevolazione fiscale. Risponde di tale violazione anche il cessionario solo nell'ipotesi di concorso con dolo o colpa grave.

A questo punto vengono suddivisi i due casi di detrazione diretta e utilizzo con opzioni alternative:

  • nel primo caso, la violazione si configura in ciascuna annualità nella quale la stessa viene esposta in dichiarazione ed utilizzata, e consiste nel minor versamento dell'imposta dovuta o nel riconoscimento di un credito non spettante;
  • nel secondo, la violazione si configura solo nel momento in cui il credito ceduto è indebitamente utilizzato in compensazione da parte del cessionario, e cioè quando si concretizza il danno erariale.

In assenza di concorso nella violazione, spetta al cedente, beneficiario dell'agevolazione fiscale, riversare, mediante Modello F24, il credito in tutto o in parte indebitamente utilizzato in compensazione dal cessionario, oltre agli interessi a decorrere dalla data dell'avvenuta compensazione e alla sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, anche in misura ridotta in applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Ciò comporta la necessità di doversi coordinare con il cessionario al fine di sapere se i crediti ceduti sono stati effettivamente utilizzati in compensazione.

Nell'ipotesi in cui la compensazione da parte del cessionario non abbia ancora avuto luogo, il cedente avendo comunque erroneamente già immesso in circolazione il credito deve comunque farsi parte attiva per impedirne l'utilizzo, comunicando sia al cessionario che all'Amministrazione finanziaria la non sussistenza, in tutto o in parte, del credito ceduto, con le modalità ed i termini illustrati dalla circolare n. 33/E del 2022 (capitolo 5).

In questo caso, previo annullamento dell'accettazione della comunicazione di cessione su richiesta congiunta ed eventuale invio della nuova comunicazione corretta, le parti possono poi regolarizzare tra loro, nell'ambito dei rapporti civilistici, le poste a debito che per l'effetto emergono.

La risposta al caso di specie

Nel caso sottoposto al Fisco, sebbene l'istante affermi che il credito in parte indebito non sia stato ancora compensato, fa sapere di non poter "correggere", con le modalità previste, l'errore commesso, in ragione del rifiuto manifestato dall'istituto di credito cessionario all'annullamento dell'accettazione.

In tale circostanza, l'Amministrazione finanziaria estranea al rapporto di natura privatistica intercorrente tra tali soggetti non può intervenire per annullare le comunicazioni delle opzioni (o i relativi effetti), in base a una richiesta unilaterale, dopo che i crediti sono stati messi a disposizione del cessionario.

Resta, comunque, garantita la possibilità per il cedente di riversare l'importo dell'indebita detrazione ceduta al fine di "precostituire" il credito a disposizione dell'utilizzo del cessionario. In tale evenienza, è consentito disapplicare gli interessi e le sanzioni nella sola ipotesi in cui sia possibile dare prova che il credito ceduto non è stato ancora compensato alla data del riversamento. Diversamente, per rimuovere la violazione, occorre versare anche gli interessi e le sanzioni di cui all'articolo 13, comma 5, del d.lgs, n. 471 del 1997 seppur in misura ridotta in applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Concludendo, nel caso di specie, sarà interesse dell'istante, al fine di beneficiare dell'esimente sanzionatoria, recuperare e conservare la prova della non avvenuta compensazione del suddetto credito da parte del cessionario alla data del "riversamento", da effettuare mediante l'utilizzo del Modello F24, con l'indicazione del codice tributo 6921, esponendo le somme a debito nella sezione "Erario" colonna "importi a debito versati" (istituito con la risoluzione 28 dicembre 2020 n. 83/E).

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