Superbonus e impianti fotovoltaici: prorogata la scadenza lavori

L’Agenzia delle Entrate risponde ad alcuni interessanti quesiti sull’installazione impianti fotovoltaici e di sistemi di building automation

di Redazione tecnica - 08/10/2021

Superbonus 110%: l’annuncio dei giorni scorsi da parte del governo della proroga dell’agevolazione fiscale ha scatenato tante domande e dubbi tra addetti ai lavori e contribuenti. Lo testimoniano le risposte dell’Agenzia delle Entrate alle istanze che si susseguono un giorno dopo l’altro, proprio per dissolvere ogni possibile incertezza.

Superbonus e impianti fotovoltaici: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

Ne è esempio la risposta n. 672/2021, a seguito del quesito posto dal proprietario di un appartamento facente parte di un edificio composto da tre unità immobiliari, ciascuna intestata ad un soggetto diverso.

In particolare, nel caso l'istante chiede:

  • se anche la misura relativa all'intervento di installazione di impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo è stata prorogata al 30 giugno 2022;
  • quali sono i servizi che occorre tenere sotto controllo con i sistemi di building automation (BACS), se sia necessario controllare anche il consumo di gas e quali sono i massimali previsti per la loro installazione.

Superbonus 110%: scadenza per l’installazione impianti fotovoltaici

Dopo aver ricordato l’ambito normativo entro cui si configura il Superbonus 110%, - ossia l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. "decreto Rilancio") e s.m.i., che disciplina la detrazione del 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici – l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la detrazione si applica per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022.

In particolare, con riferimento all'installazione degli impianti fotovoltaici, il comma 5 dell'articolo 119 del decreto Rilancio dispone che per l’installazione di:

  • impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
  • impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

la detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spesa non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022.

In caso di interventi di cui all' articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

Inoltre l’art. 1, comma 3, lett. B del Decreto Legge n. 59/2021 (convertito nella legge 1 luglio 2021, n. 101) ha sostituito il comma 8-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio prevedendo che:

  • per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Ne consegue che per gli interventi effettuati dai condomìni, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente se, alla data del 30 giugno 2022, abbiano effettuato o meno interventi per il 60 per cento di quelli complessivi.

Superbonus 110% si può applicare ai Sistemi BACS?

Con riferimento al quesito relativo ai sistemi BACS previsti dalla legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 88, il Fisco precisa che il decreto requisiti del 6 agosto 2020 ha previsto, all'articolo 2, punto 1.f, tra gli interventi di efficientamento energetico anche l'installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation.

Gli interventi di installazione di sistemi di building automation devono consentire «la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva in maniera idonea a:

  1. mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici la fornitura periodica dei dati;
  2. mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
  3. consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

La detrazione spetta per:

  • spese relative alla «fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l'installazione e la messa in funzione a regola d'arte, all'interno degli edifici o delle unità abitative, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici;
  • interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti, all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata nonché l'eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
  • fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature.

Pertanto l'installazione dei sistemi di building automation per gli impianti di condizionamento estivo, di riscaldamento invernale e di produzione di acqua calda sanitaria è agevolata, a condizione che ricorrano le condizioni previste dal citato decreto requisiti e nei limiti di 15.000 euro.

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