Superbonus e interventi antisismici: ci vuole l’asseverazione?

Nel rispondere a un contribuente, l’Agenzia delle Entrate rileva l’importanza dell’asseverazione per valutare l’accesso degli interventi sismici al Superbonus

di Redazione tecnica - 15/10/2021

Superbonus 110% e interventi di riduzione del rischio sismico: sembra una coppia che va sempre e comunque a braccetto, ma in realtà, ci ricorda l’Agenzia delle Entrate, una valutazione preliminare è sempre importante. E lo ha ribadito ancora una volta con la risposta n. 706/2021 al quesito di un contribuente che chiede la possibilità di accesso al Super Sismabonus per il rifacimento, secondo criteri antisismici, di un muro di contenimento che circonda un'unità residenziale indipendente su cui si stanno svolgendo altri interventi antisismici e di riqualificazione energetica.

Asseverazione per interventi SuperSismabonus: il parere del Fisco

Nel caso di specie, il contribuente istante ha premesso che il terreno costituente il basamento dell'immobile è contenuto a valle da un muro, avente funzione sia di contenimento che di sostegno del terreno, che presenta evidenti segni di cedimento con conseguente abbassamento della quota del terreno in sua prossimità.

Sulla base delle indagini geologiche effettuate sembrerebbe che il cedimento di detto muro possa causare il cedimento del terreno di fondazione dell'immobile di proprietà, con conseguente aggravio del suo "quadro fessurativo", in considerazione della zona in cui sorge la proprietà, descritta come "scoscesa con substrato roccioso a frana appoggio e colte detritica di superficie dello spessore dell'ordine di 2-3 metri".

Per questo viene chiesto se le spese per il consolidamento con criteri antisismici del muro di contenimento dell'immobile, al fine di garantire un adeguato confinamento del terreno di fondazione ed evitarne i cedimenti, possano rientrare tra quelle ammesse al superbonus 110%.

Nel rispondere al quesito, il Fisco ha fatto riferimento alla circolare n. 24/E del 2020 che, ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), precisa che il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati"):

  • su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

Sismabonus: requisiti di accesso

Ai fini del Superbonus l'intervento di riduzione del rischio sismico:

  • deve riguardare edifici o unità immobiliari "esistenti", non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione;
  • non necessita di una verifica preliminare per valutare se gli immobili oggetto di intervento sono funzionalmente indipendenti e dotati di accesso autonomo, come invece previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del decreto Rilancio.

Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione del Superbonus, rientrano, sempre ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del decreto Rilancio gli interventi indicati nell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013. Si tratta, in particolare degli interventi per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Tali interventi sono ammessi alle agevolazioni fiscali a condizione, tra l'altro, che:

  • le relative procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017, ovvero, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, che i titoli abilitativi siano stati rilasciati dopo il 1° gennaio 2017;
  • riguardino edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
  • la loro efficacia finalizzata alla riduzione del rischio sismico sia asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.

Superbonus per interventi antisismici: necessaria l’asseverazione

Proprio in virtù dell’asseverazione, prevista dal comma 13, lettera b), dell'articolo 119 del decreto Rilancio, per i suddetti interventi antisismici, la risposta del Fisco al quesito posto dall'Istante in merito alla possibilità di fare rientrare nel Superbonus anche l'intervento di consolidamento del muro di contenimento dell'immobile con ricostruzione dello stesso con criteri antisismici per garantire un adeguato confinamento del terreno di fondazione ed evitarne i cedimenti, necessita di accertamenti di tipo tecnico, in particolare, della valutazione di un professionista incaricato di asseverare - in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 - l'efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio sismico.

In definitiva, AdE conferma che l'eventuale riconducibilità dell'intervento a quelli ammessi al Superbonus deve essere valutata dal professionista incaricato di asseverare - in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 - l'efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio sismico come previsto dall'articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto Rilancio.

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