Superbonus e legge di Bilancio: variazione di rendita catastale confermata?

Secondo le attuali previsioni, a fine lavori sarà necessario presentare una comunicazione sull'avvenuta o meno variazione di rendita catastale dell'immobile

di Redazione tecnica - 21/12/2023

Resta al momento invariata la disposizione rubricata come art. 21 nel ddl di Bilancio contenente “Misure in materia di variazione dello stato dei beni” e difficilmente subirà modifiche, considerato che è stato anche posto il voto di fiducia sulla Manovra.

Superbonus e legge di Bilancio: confermata la comunicazione sulla variazione di rendita catastale?

Un titolo all'apparenza innocuo, ma che di fatto va a incidere sui contribuenti che hanno effettuato lavori Superbonus, imponendo la comunicazione di variazione di rendita catastale dell'immobile, scelta che naturalmente va a incidere sui redditi.

Secondo quanto previsto dalla norma, “1. l’Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati”. Inoltre “Nei casi oggetto di verifica di cui al comma 1 per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

Una disposizione sulla quale il Servizio Studi del Senato non aveva fatto particolari osservazioni nel proprio Dossier, limitandosi a indicare nella nota di lettura evidenzia, i potenziali effetti positivi sul gettito derivante dai controlli, precisando come comunque non siano quantificabili a priori.

I controlli dell'Agenzia delle Entrate

Questo significa che a chiusura del cantiere Superbonus sarà necessario presentare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione relativa all'avvenuta o non avvenuta variazione della rendita catastale, legata all’aumento del valore dell’immobile a seguito dei lavori di efficientamento energetico e miglioramento antisismico, di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020.

Il Fisco potrà quindi verificare a campione, tramite confronto incrociato tra i database del Catasto e le comunicazioni o le richieste di permesso di costruire, se la comunicazione sia stata presentata o meno, con la possibilità di invitare i contribuenti interessati a  regolarizzare la propria posizione in caso negativo.

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