Superbonus pagabile e rimborsabile?

Nella riclassificazione operata a inizio 2023 da Istat, il superbonus è un credito pagabile. In quanto tale lo Stato lo deve rimborsare?

di Gianluca Oreto - 11/04/2024

Tra le tante problematiche emerse negli ultimi anni per chi ha avviato un intervento edilizio supportato dal superbonus, vi è certamente il blocco della cessione del credito.

Blocco della cessione del credito

Una problematica i cui effetti sono cominciati a inizio 2022 con il Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) e che lentamente, ma inesorabilmente, ha allontanato i principali acquirenti dei bonus edilizi (Cassa Depositi e Prestiti, Poste Italiane,…).

Del blocco della cessione del credito ne hanno pesantemente risentito sia i contribuenti che avevano avviato l’intervento sulla base della cessione del credito diretta, sia le imprese e i professionisti che avevano stipulato contratti con sconto in fattura pensando alla cessione indiretta.

Fatto sta che negli ultimi 2 anni e mezzo, il superbonus si è ritrovato monco dello strumento che più di tutti ne aveva incentivato l’utilizzo. Ancora oggi non si riescono a quantificare puntualmente (o forse non si vuole farlo) i miliardi di euro rimasti “incagliati” da chi ha maturato un credito (diretto o indiretto) e, non potendo a cederlo (almeno a prezzi non da usura), non riesce ad utilizzarlo in compensazione per assenza di capienza fiscale.

La classificazione contabile del Superbonus

All’interno di questa “tempesta perfetta” occorre inserire la classificazione contabile del superbonus. Un argomento poco noto di cui si è cominciato a parlare già nel 2021 in un carteggio tra ISTAT ed Eurostat che ha portato ad una prima lettera in cui l'Ufficio statistico dell'Unione europea prendeva atto del meccanismo di cessione del credito di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e assentiva provvisoriamente alla classificazione del Superbonus come credito «non pagabile».

Facciamo un passo indietro. Cos’è un credito “non pagabile”?

La risposta è contenuta all’interno del Regolamento (UE) n. 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali dell’Unione europea, il cui Allegato A è il SEC 2010 mediante il quale viene istituita una metodologia relativa alle norme, alle definizioni, alle nomenclature e alle regole contabili comuni da utilizzare per l’elaborazione di conti e tabelle in maniera comparabile per gli scopi dell’Unione Europea.

L’Allegato B al regolamento (UE) n. 549/2013 istituisce, inoltre, un programma di trasmissione con scadenze entro le quali gli Stati membri devono inviare tali conti e tabelle a Eurostat.

All’interno del SEC 2010, al paragrafo 20.167 si parla della classificazione dei crediti d’imposta suddivisi tra:

  • crediti pagabili, ovvero quelli per cui l'eventuale ammontare del credito che superi il debito d'imposta viene pagato al beneficiario;
  • crediti non pagabili o “non recuperabili”, ovvero quelli per cui sono limitati all'ammontare del debito d'imposta, in quanto la parte non compensata con i debiti viene persa dal beneficiario.

All’interno della classificazione contabile Europea gioca un ruolo fondamentale il “Manual on Governement Defcit and Debt” ovvero un manuale, aggiornato periodicamente, che fornisce un maggior “dettaglio interpretativo” ai contenuti del SEC 2010.

La riclassificazione del Superbonus

A gennaio 2023 Eurostat, senza alcuna modifica al SEC 2010, aggiorna il Manual on Government Deficit and Debt (MGDD), inserendo una nuova tipologia di credito fiscale definito “border line”, tale per cui per la sua classificazione occorre considerare la probabilità che lo stesso possa non essere utilizzato dal beneficiario. Una probabilità su cui incide proprio l’art. 121 del Decreto Rilancio e che dipenderebbe:

  1. dalla trasferibilità del credito;
  2. dalla sua compensabilità con qualsiasi tipo di imposta;
  3. dalla differibilità per lungo tempo.

A seguito di questi 3 parametri:

  • se la probabilità che il credito vada comunque perso è alta, allora il credito resta “non pagabile”;
  • se, viceversa, la probabilità di utilizzare interamente il credito in compensazione è alta, allora lo stesso è “pagabile”.

Precisazione d’obbligo: non cambia la classificazione del credito contenuta nel SEC 2010 che resta la normativa di rango primario in Europa ovvero l'unica "prova" che potrà essere utilizzata in caso di contenzioso.

A seguito di questa nuova tipologia di credito, ISTAT a marzo 2023 decide di rivedere retroattivamente la classificazione contabile del superbonus e del bonus facciate che diventano crediti pagabili.

Cosa cambia?

Cosa cambia per lo Stato? Cambia unicamente il momento in cui imputare il costo all’interno del Bilancio. Un credito “non pagabile”, infatti, viene “spalmato” negli anni del suo utilizzo. Un credito pagabile, invece, viene imputato interamente nell’anno in cui viene maturato il diritto alla detrazione. A seguito della riclassificazione, dunque, prendendo in considerazione i numeri forniti da Enea relativamente al superecobonus, ovvero:

  • 16 miliardi di euro nel biennio 2020-2021;
  • 46 miliardi di euro nel 2022;
  • 40 miliardi di euro nel 2023;

questi importi sono stati inseriti come costi all’interno del Bilancio dello Stato, con chiari effetti sulle possibilità di spesa del Governo previste dalla Legge di Bilancio.

Cosa è cambiato per i contribuenti? Al momento nulla ma potrebbero nascere numerosi contenziosi nei 3 gradi di giudizio in Commissione tributaria a seguito della richiesta di rimborso da parte dei contribuenti per quella parte di credito che non si è riusciti a portare in compensazione. Contenziosi che nascerebbero a seguito delle richieste di rimborso già inviate all'Agenzia delle Entrate da parte di contribuenti e associazioni di categoria che stanno "spingendo" per queste richieste, almeno fin quando questi crediti saranno considerati "pagabili".

In questa discussione andrebbe considerato il contenuto del terzo periodo, comma 3, art. 121 del Decreto Rilancio, secondo il quale “La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso”. Da questa definizione e considerato il SEC 2010, il credito da superbonus andrebbe considerato “non pagabile” e quindi non rimborsabile dallo Stato.

Ma, avendo classificato ISTAT il credito da superbonus come “pagabile”, che valore ha questa disposizione?

Di questo ne abbiamo parlato nel corso del webinar “Il contenzioso nel Superbonus e nei bonus edilizi” all’interno del quale ho chiesto all’Avv. Guerrino Petillo se e in che modo i contribuenti possono chiedere il rimborso del credito non utilizzato all’Agenzia delle Entrate.

La risposta è stata molto interessante e vi invito ad ascoltarne i contenuti.

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